Cerca
Close this search box.

Certificazione verde Covid-19: come funziona e le attività per le quali è obbligatorio

25 Giugno 2021

CHE COS’È LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19
  • essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

La Certificazione verde COVID-19 può essere richiesta nel nostro Paese per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Scopri di più: https://www.dgc.gov.it/web/checose.html

COME FUNZIONA

Vaccinazione, test, guarigione
La persona che è stata vaccinata contro il COVID-19 o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita da COVID-19 può ottenere la Certificazione verde COVID-19.

Notifica emissione Certificazione rilasciata dal Ministero della Salute
L’emissione della Certificazione viene notificata via posta elettronica o SMS. E da quel momento puoi scaricarla accedendo alle piattaforme digitali dedicate. Riceverai l’email da “Ministero della Salute” (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it) o il messaggio SMS da “Min Salute”.

Certificazione sicura e protetta con QR code univoco
La Certificazione verde COVID-19 contiene un codice a barre bidimensionale (QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute per impedirne la falsificazione. Il certificato può essere stampato.

Verifica dell’autenticità e validità della certificazione
L’autenticità e validità della certificazione sono verificate attraverso APP nazionali. I dati personali del titolare della certificazione non vengono registrati dalla APP a tutela della privacy.

Scopri di piùhttps://www.dgc.gov.it/web/comeFunziona.html

QUANDO E’ NECESSARIO IL GREEN PASS

Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM che definisce le modalità di rilascio delle cd. “Certificazioni Verdi digitali Covid-19” e che prevede l’obbligo per i gestori dei locali di verificare il Green Pass in occasione dei banchetti seguenti alle cerimonie civili o religiose.

Il Green Pass è necessario nei seguenti casi:

  • per spostamenti in zone arancioni e rosse;
  • per le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose
  • per accompagnatori dei pazienti in attesa nei reparti
  • per uscite temporanee di persone ospitate presso strutture di ospitalità o sanitarie
  • per la partecipazione a spettacoli e manifestazioni sportive
  • per l’accesso a grandi eventi fieristici

La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione mobile dedicata, da parte di:

  1. pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni
  2. personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti a pubblico o in pubblici esercizi
  3. soggetti titolari (e delegati) delle strutture ricettive e pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19
  4. proprietario o il legittimo detentore (e delegati) di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonchè loro delegati
  5. vettori (e delegati) aerei, marittimi e terrestri
  6. gestori (e delegati) delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19

Tali “Certificazioni Verdi digitali Covid-19” testimoniano:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (validità pari a 9 mesi dal completamento del ciclo) ovvero 
  • la guarigione dall’infezione da Covid-19 (validità pari a 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione) ovvero
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Covid-19 (validità pari a 48 ore dall’esecuzione del test)

Per un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, le documentazioni rilasciate dalle Asl, laboratori, medici e farmacie attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19.

Richiesta di contatto

Iscriviti alla newsletter

*campi richiesti