La rivoluzione informatica e la globalizzazione dell’economia avvenuta negli ultimi 20 anni ha reso necessaria l’introduzione di una normativa rivoluzionaria che imponga alle aziende di vigilare costantemente ed adottare la massima cautela nel trattamento dei dati personali.
Pertanto è diventato d’obbligo per ogni azienda adeguarsi alle regole dettate D.Lgs. 101/2018, in vigore dal 19 Settembre 2018.
Esso introduce nuove disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
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La normativa sulla privacy permette di tutelare il trattamento dei dati personali. Sono considerati dati personali il nome, il cognome, la denominazione, l’indirizzo, la fotografia, la registrazione della voce, il filmato, le impronte digitali, le informazioni che risultano essere oggettivamente idonee a individuare un determinato soggetto come ad esempio il Codice Fiscale, la Partita IVA, gli estremi del documento d’identità o della patente, le coordinate bancarie o l’indirizzo e-mail. Se mantenete archivi, sia cartacei che elettronici, dei dati di cui sopra (es: dati dei lavoratori, dei clienti, filmati delle videocamere, dati degli acquirenti delle vendite on-line, ecc...) risulta necessario adeguarsi alla normativa Privacy.
Le telecamere possono essere installate dal datore sul posto di lavoro solo per esigenze organizzative e produttive quali, ad esempio, la necessità di riprendere un macchinario per verificarne il regolare funzionamento, esigenze di sicurezza sul lavoro e tutelare il patrimonio aziendale come nel caso delle telecamere poste in varie zone di negozi o supermercati per dissuadere la clientela dall’effettuare furti. A prevederlo è l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 1970), come riformulato dal Decreto Legislativo n. 151 del 2015, integrato successivamente dal Decreto Legislativo n. 185/2016. Risulta quindi necessario che prima dell’installazione delle videocamere venga richiesta autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro e che i lavoratori siano previamente informati dell’installazione, anche mediante l’apposizione di idonea cartellonistica.
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