Altre strutture ricettive
Un comparto dalla crescita esponenziale. Esiste un profilo di turista che cerca calore, informalità e contatto con le persone del luogo senza rinunciare alle piccole comodità. Gruppi di ospiti dai 20 ai 40 anni o famiglie che non vogliono privarsi delle libertà di casa economizzando, se possibile, sulla spesa del soggiorno. Questa domanda ha influenzato la crescita del fenomeno extralberghiero, con il quale bisogna fare i conti. Un settore che va monitorato e presidiato, non demonizzato.
Lo scenario. Il 2019 ha registrato poco meno di 14.000.000 di passeggeri all’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio e quasi due milioni di presenze nel nostro territorio. Dati record che confermano la capacità della nostra provincia di attrarre flussi di visitatori nazionali e internazionali e gestire numeri significativi di pernottamenti, grazie soprattutto all’offerta extra alberghiera che conta ormai circa il 65% dei posti letto del territorio. In città, il numero di presenze nelle strutture extralberghiere ha superato per la prima volta quello negli hotel.
La risorsa in più di Confesercenti. Ci interfacciamo con le istituzioni per migliorare la legislazione del settore e tutelare tutte le tipologie di offerta turistica. Operiamo affinché non si verifichino casi di concorrenza sleale o di abusivismo. In un mercato che richiede risposte differenziate e complementari, aiutiamo il settore extralberghiero a crescere nel rispetto delle regole. Attraverso il Cescot, supportiamo tutte le figure che operano nel comparto turistico con percorsi di formazione linguistica, comunicazione, qualità dell’accoglienza, marketing digitale.

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Lavoro all’aperto nelle ore più calde – l’ordinanza di Regione Lombardia
In considerazione delle prolungate ondate di calore che interessano la Lombardia nel 2025, previste anche per i prossimi giorni, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un’ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature. Tale disposizione riguarda in particolare: attività edili, cantieristiche in esterni e cave, lavori agricoli e florovivaisti, L’ordinanza, in vigore dalle 00.01 di mercoledì, 2 luglio, e fino al 15 settembre 2025, disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ – riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO” – e, più specificatamente, sul sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldolavoro IL TESTO DELL’ORDINANZA

Obbligo polizze catastrofali – le scadenze di legge
Il decreto, diventato legge, ha chiarito alcune questioni rimaste in sospeso rispetto all‘obbligo di sottoscrivere polizze assicurative contro il rischio catastrofale. Innanzitutto sono state definite le soglie di micro, piccole e medie imprese e i relativi obblighi. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. L’obbligo di polizza viene così suddiviso: per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025; per le piccole e microimprese al 31 dicembre 2025; Se non si procede, per tutte il rischio è di perdere il diritto all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quanto previsto in occasione di eventi calamitosi e catastrofali) scattano con decorrenza dai nuovi termini fissati dal decreto legge. La nuova legge prevede che la copertura assicurativa sia riferita ai beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Qualora l’imprenditore, al fine di adempiere all’obbligo di stipulare una polizza contro gli eventi catastrofali, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipulazione della polizza, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento da parte del proprietario indennizzato dell’obbligo di utilizzo delle somme per il ripristino dei beni danneggiati, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme pagate dall’assicurazione al proprietario per il ripristino dei beni danneggiati l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio, ai sensi dell’articolo 1891, quarto comma, del codice civile. N.B Su quest’ultima previsione l’interpretazione è complessa e si attendono i necessari chiarimenti: non è infatti specificato in nessuna parte del testo da dove nasca l’obbligo di rimborso dei premi pagati all’assicuratore e in che termini operi.

Formazione e sicurezza: nuovo Accordo Stato Regioni
In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo Accordo Stato Regioni finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza. Tale Accordo unifica e riorganizza l’intera disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sostituendo gli Accordi previgenti e, fatta salva la disciplina transitoria, è in vigore dalla data di pubblicazione del 24 maggio 2025. Per quanto riguarda le novità significative rispetto alla precedente regolamentazione segnaliamo che: È ammesso un numero massimo di 30 partecipanti ad ogni corso. È stato introdotto un nuovo corso di formazione per Datori di Lavoro di 16 ore minime, con un modulo aggiuntivo 6 ore specifico se si opera in cantieri, da erogare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo. L’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni. Il corso per Datori di Lavoro è propedeutico alla formazione che gli stessi Datori di Lavoro dovranno svolgere qualora intendano assumere direttamente il ruolo di RSPP all’interno della propria azienda (16 ore corso Datore di lavoro + 8 ore corso base + moduli integrativi spec. da 12 a 16h cadauno). L’aggiornamento è 8 ore ogni 5 anni Il corso per preposti (ormai figura praticamente obbligatoria in quasi ogni azienda) passa dalla durata di 8 ore a 12 ore minime. L’aggiornamento della formazione dei Preposti è biennale Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. Di seguito si riporta uno schema sinottico

Obbligo di pubblicazione di aiuti e contributi pubblici ricevuti nel 2024
La legge n.124 del 4 Agosto 2017 (Legge Annuale per il mercato e la concorrenza), all’art.1 comma 125 configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti (tra cui anche le Fondazioni) che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici. La disposizione prevede che tali soggetti pubblichino, nei propri siti internet o portali digitali dell’associazione di categoria di appartenenza le informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere», superiori a 10.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede sanzioni a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione. La sanzione amministrativa pecuniaria è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro; oltre alla sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti. Per effetto di una specifica semplificazione, se i contributi sono già contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), non vi è più l’obbligo di dichiarare che tali contributi sono presenti sul Registro. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri associati che ne hanno fatta richiesta nel corso del 2024: CMB Carburanti Impresa Milesi Promozioni Confesercenti

Check in de visu non più obbligatorio
Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 10210, depositata martedì 27 maggio 2025, ha accolto il ricorso per l’annullamento della circolare del Ministero dell’interno che, lo scorso novembre, aveva introdotto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia l’obbligo di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti. Tale Circolare, dichiarando non ammissibili le procedure di check-in da remoto, aveva creato molti problemi agli operatori del settore degli affitti brevi, che avevano dovuto prendere provvedimenti urgenti per conformarsi alle indicazioni del Ministero dell’Interno, limitando di fatto lo svolgimento della loro attività. Data la delicatezza della questione, era stato aperto un tavolo di confronto tra le associazioni di categoria e il Ministero dell’Interno, nell’ambito del quale il Ministero stesso aveva manifestato l’intenzione di trovare soluzioni che potessero conciliare la tutela degli interessi della categoria e quelli della sicurezza pubblica, al fine di evitare la destabilizzazione del comparto. La sentenza in oggetto pone fine al dibattito, dichiarando che la Circolare 38138 è illegittima e pertanto deve essere annullata. Nel merito, il TAR ha ritenuto che l’obbligo dell’identificazione de visu degli ospiti si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta dall’art. 40 del D.L. n. 201/2011, che ha modificato il comma 3 dell’art. 109 TULPS, con la finalità di ridurre gli adempimenti amministrativi per le imprese non indispensabili ai fini del rispetto della normativa dettata dal TULPS. Inoltre, l’identificazione de visu degli ospiti non è stata ritenuta in grado di garantire le finalità di ordine e sicurezza pubblica perseguite dalla Circolare stessa, poiché non esclude il rischio che, dopo il primo contatto con il gestore, l’immobile sia utilizzato da soggetti terzi non identificati. In altre parole, il Giudice amministrativo ha ritenuto che l’identificazione de visu non è idonea a ottenere il risultato perseguito dal provvedimento impugnato.

Votazioni Enasarco 2025 – Dal 6 al 16 giugno
Dal 6 al 16 Giugno partecipa all’Elezione dell’assemblea dei Delegati Nei prossimi giorni gli scritti e le ditte mandanti possono eleggere le rispettive componenti dell’Assemblea dei Delegati. Le votazioni si svolgeranno dal 6 al 16 giugno 2025, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle ore 20.00 nei giorni di sabato e domenica. Per votare è possibile scegliere una delle seguenti modalità: Link ricevuto su SMS o tramite PEC: all’apertura delle urne, sarà inviato un link via SMS. Chi non avesse comunicato alla Fondazione il proprio numero di telefono, riceverà il link tramite PEC. Piattaforma digitale del sito enasarco.it/elezioni: da qui cliccare sul link e scegliere l’identità digitale preferita tra SPID, CNS, CIE. Uffici territoriali Enasarco: presentare documento di identità (carta di identità, patente o passaporto) e portare un cellulare, dove verrà inviato il “codice univoco di voto” per accedere alle urne digitali. La sede di Confesercenti Bergamo è una degli uffici territoriali presposti. In pochi e semplici passaggi, si potrà così esprimere la propria preferenza. Al termine della procedura, si riceverà la ricevuta di voto che conferma la correttezza dell’operazione. GUARDA IL VIDEO