È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento che introduce misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione della certificazione verde Covid 19, ovvero il green pass, e il rafforzamento del sistema di screening.
Dal prossimo 15 Ottobre, per accedere ai luoghi di lavoro, i lavoratori tutti, autonomi e volontari compresi, dovranno essere in possesso del green pass. L’obbligo riguarda anche i fornitori e i lavoratori che entrano nella case, ad esempio colf e badanti. Entro tale data, quindi, i datori di lavoro dovranno definire internamente le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro, inoltre, possono individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
La modalità di svolgimento dei controlli più efficace e tutelante ai fini della tutela dei dati personali dei dipendenti è quella già in uso nei locali e dai datori già soggetti all’obbligo del green pass, ovvero attraverso l’app “verifica C19” e la conseguente lettura del Qr-code. Tale app, descritta e regolata dal Dpcm del 17 giugno 2021, può essere scaricata, anche su telefono celluare, dalle famiglie (per la verifica su colf e badanti) e dai datori di lavoro.
Il personale sprovvisto di green pass all’accesso al luogo di lavoro è considerato assente senza diritto alla retribuzione, anche quella indiretta e differita, fino alla presentazione del certificato verde. L’onere della messa in regola è totalmente a carico del lavoratore e, comunque, non può essere svolto oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Per i lavoratori sprovvisti di certificato verde non sono previste ulteriori conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro. In questo caso è il soggetto incaricato dell’accertamento a trasmettere gli atti relativi alla violazione al Prefetto che irrogherà la sanzione amministrativa.
Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti il datore di lavoro può, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del green pass, sostituire temporaneamente e al massimo per 10 giorni, il lavoratore privo di certificato verde.
La concessione dello smart working, se non specificata nel contratto, dipende dalla decisione del datore di lavoro ad esclusione delle categorie speciali indicate nei diversi decreti.