Il 20 novembre 2021, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 19 novembre 2021, n. 165 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 127 del 2021. Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal provvedimento in esame, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Legge 19 novembre 2021, n. 165 – G.U. 20 novembre 2021, n. 277).
Dopo il voto di fiducia del Senato, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
La legge, intervenendo ulteriormente sul D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 che ha introdotto, a partire dal 15 ottobre 2021, l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro, introduce alcune misure importanti volte a rendere più semplici le modalità di verifica del possesso del certificato verde.
Di seguito le principali novità introdotte:
VALIDITÀ’ GREEN PASS: il green pass mantiene la sua validità fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui il conteggio delle ore, nel caso di tamponi, porti ad una scadenza durante l’orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli durante la giornata.
LAVORO SOMMINISTRATO: in caso di lavoro somministrato viene modificata la attuale prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell’agenzia che della azienda utilizzatrice. La conversione in legge definisce che l’obbligo è a carico dell’utilizzatore mentre l’agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio. In caso di violazione dell’obbligo informativo la sanzione va da 400 a 1000 euro.
SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS NELLE PICCOLE AZIENDE: Viene prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato entro la soglia di 15 unità di personale dipendente, possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo: la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta può essere di 10 giorni “lavorativi ” quindi due settimane di calendario, e con la possibilità di essere rinnovato più volte, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021 (data di scadenza della norma sul green pass, che corrisponde al termine dello stato di emergenza). Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari . Inoltre va sottolineato che il dipendente sospeso perché privo di green pass, durante tale periodo non può rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde.
SANZIONI RIDOTTE: Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni.
CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE PER IL PERIODO DI VALIDITÀ’: nonostante le perplessità e la segnalazione al parlamento da parte del Garante per la privacy, viene previsto che i dipendenti possano, su base volontaria, « consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19» che la conserva fino alla data di scadenza, senza bisogno quindi per quel dipendente di ripetere il controllo del green pass ogni giorno . La norma è estesa sia al lavoro pubblico che al privato