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Green pass rafforzato

5 Gennaio 2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto che, dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, oltre alle misure già in vigore, consente esclusivamente ai soggetti in possesso di “Green pass rafforzato” e ai soggetti di età inferiore ai dodici anni o agli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

a) alberghi e altre strutture recettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati
b) sagre e fiere, convegni e congressi
c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose

Tali disposizioni, nel medesimo periodo sopra indicato, si applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti servizi e attività:

a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici
b) servizi di ristorazione all’aperto
c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto

Inoltre il Coordinamento delle Regioni, riguardante la possibilità di svolgere attività di intrattenimento musicale dal vivo senza ballo nei ristoranti e locali assimilati, ha chiarito che si ritiene che essa non può considerarsi vietata, essendo riconducibile all’attività di ristorazione e non a quella che si svolge in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso al trasporto pubblico locale o regionale.

Il decreto, inoltre, prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, infine, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

TABELLA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO”

SCHEMA CON LE NUOVE REGOLE DELLA QUARANTENA

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