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Sistemi di video sorveglianza: le autorizzazioni necessarie prima di installarli

17 Febbraio 2022

Con sempre maggiore frequenza le aziende sentono il bisogno di dotarsi di sistemi di videosorveglianza per aumentare il grado di sicurezza dell’ambiente lavorativo.

Prima di installare un impianto di sorveglianza nel tuo negozio o locale è bene sapere che le aziende con dipendenti hanno l’obbligo – sancito dall’art. 4 delle legge n. 300/1970 – di munirsi di un’apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, che può essere rilasciata dalla Itl territoriale (Ispettorato Territoale del Lavoro) in caso di assenza di rappresentanze sindacali aziendali (Rsa o Rsu) o di mancato raggiungimento di un accordo sindacale con le stesse rappresentanze.
L’obbligo sussiste per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale e non vige per le aziende che non occupano dipendenti.
Inoltre, la legge prevede che non possano essere inquadrate postazioni di lavoro fisse o aree dedicate all’attività lavorativa.
In sostanza, le immagini non devono focalizzarsi sui dipendenti che possono essere ripresi solo occasionalmente. La richiesta all’Ispettorato determina, a conclusione delle relative valutazioni tecniche effettuate, il provvedimento di autorizzazione.
È opportuno sottolineare che la legge prevede l’attivazione della procedura non solo per l’utilizzo dell’impianto ma, ancor prima, per l’istallazione. Pertanto è consigliabile presentare l’istanza dopo il primo progetto di installazione, evitando di procedere con la posa effettiva del sistema e calcolando un lasso di tempo intorno ai 45 giorni per ottenere l’autorizzazione.
Installare sistemi di videosorveglianza senza autorizzazione può costare alle imprese un esborso economico considerevole (ammenda da €154 a 1.549 euro o arresto da 15 giorni ad un anno).


Confesercenti è a disposizione degli associati per eventuali ulteriori informazioni, per effettuare l’istanza o per la redazione dell’accordo sindacale aziendale.

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