In materia di tirocini la Legge di Bilancio ha rivisto alcuni aspetti, ulteriormente chiariti dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una nota del 16 marzo 2022.
Resta, per l’imprenditore, il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza Stato – Regioni. Se non corrisposta, la sanzione che ne deriva varia da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.
Chiarita anche la sanzione in caso di ricorso fraudolento al tirocinio. Al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, è prevista l’applicazione dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. È possibile, su domanda del tirocinante, riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale e sarà il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso.
In tema di sicurezza è stabilito che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, applicando ai tirocinanti le medesime tutele previste in favore del personale dipendente.