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Misure di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

4 Dicembre 2022

Per fronteggiare il «caro bollette» all’articolo 1 del dl Aiuti Quater è previsto che i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale, per i mesi di ottobre e novembre 2022, vengano estesi anche per il mese di dicembre 2022, alle medesime condizioni.

Inoltre, al riguardo, è previsto che:

  • I crediti d’imposta “energetici” previsti per il terzo e quarto trimestre 2022 possano essere utilizzati in compensazione mediante modello F24 entro la data del 30 giugno 2023;
  • Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione relativa all’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dalla possibilità di fruizione del beneficio (con futuro
    Provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno previsti il modello e le istruzioni per la predetta comunicazione);
  • Tutti i crediti di imposta possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei c.d. “soggetti vigilati” (ad esempio banche, intermediari finanziari, etc.). Al riguardo si ricorda che in caso di cessione i soggetti beneficiari devono richiedere l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

Rateizzazione bollette per le imprese

È concessa alle imprese residenti in Italia la possibilità di richiedere la rateizzazione (in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili) degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

  • Per ottenere la predetta rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 dicembre 2022. 
  • È chiarito che il tasso di interesse eventualmente applicato alla rateizzazione non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata.
  • È possibile ricevere una fideiussione assicurativa contro garantita da SACE o chiedere alle banche finanziamenti garantiti da SACE.
  • La predetta rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive.
  • L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei predetti crediti d’imposta per le imprese energivore, gasivore e non.

Disposizioni in materia di fringe benefit

È previsto l’aumento da euro 600 a euro 3.000 della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti. In particolare, la disposizione prevede che per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette utenze, fino a 3.000 euro non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF.

Disposizioni in materia di accise ed iva sui prodotti petroliferi e sul gas

È previsto che a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

  • Le aliquote di accisa dei seguenti prodotti siano rideterminate nelle seguenti misure:
    – benzina: euro 478,40 per mille litri;
    – oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
    – gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: euro 182,61 per mille chilogrammi;
    – gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.
  • L’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Disposizioni in materia di credito d’imposta per i registratori telematici

Al fine di agevolare gli eventuali adeguamenti da effettuarsi nell’anno 2023, è introdotto un contributo destinato ai soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate.
In particolare:

  • È introdotto un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, pari al 100% della spesa sostenuta per ogni registratore telematico acquistato, fino ad un massimo di 50 euro per ogni strumento.
  • Al credito d’imposta non si applicano gli attuali limiti di compensazione di cui all’art. 1, c.53 della Legge n. 244/2007 e all’art. 34 della Legge n. 388/2000.
  • Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento dei registratori telematici ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 19 gennaio 2023, saranno definite le modalità attuative e le regole relative all’agevolazione in questione.

Norma di interpretazione autentica in materia di IMU settore spettacolo

All’art. 12 è chiarito che le disposizioni di cui all’art. 78, commi da 1 a 4, del D.L. n. 104/2020, che disciplina  l’esenzione da IMU per il settore dello spettacolo, è previsto che, per il 2022, la seconda rata dell’IMU, non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

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