Legge di Bilancio 2023: le principali novità in materia immobiliare

8 Febbraio 2023

La Legge di Bilancio 2023 introduce novità in materia fiscale come, ad esempio, le modifiche al Superbonus, l’estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale, la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate), l’ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

Superbonus – Aliquota del 110% per le spese 2023

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge).

Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%
È stabilito che per gli in¬terventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici inte¬ra¬men¬te posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del:
• 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
• 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
• 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
• 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Norma transitoria – Aliquota al 110% per le spese 2023
La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’an¬no 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”); agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19 novembre 2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020; oppure se la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19 novembre 2022 e quella del 24 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020; infine agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale
È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im¬prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività sia alla data del 31 ottobre 2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore); sia alla data dell’ 1 gennaio 2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

Ambito oggettivo
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:
– devono essere posseduti al 31 ottobre 2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
– devono risultare posseduti anche alla data dell’1 gennaio 2023.

Imposta sostitutiva
Il regime agevolativo in commento prevede l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%; la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti
Ai fini delle agevolazioni in esame l’operazione deve avvenire tra l’1 gennaio 2023 e il 31 maggio 2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30 novembre 2023 e per il rimanente 40% entro il 30 giugno 2024.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)
Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.


Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:
per l’intero ammontare, entro il 15 novembre 2023;
oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 novembre 2023, il 15 novembre 2024 e il 15 novembre 2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15 novembre 2023.
La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15 novembre 2023, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio – Ammortamento dei fabbricati strumentali
Viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.
La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027.

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