Obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche

31 Marzo 2023

La legge 124/2017 prevede l’obbligo di pubblicizzazione delle erogazioni pubbliche ricevute entro il 30 giugno di ogni anno da parte delle aziende (soggetti iscritti al Registro delle Imprese).

L’inosservanza di tale adempimento verrà sanzionata.

Di seguito alcuni dettagli chiave:

– Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro (anche cumulati).

– Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione aiuti/contributi quali sovvenzioni, sussidi, contributi (inclusi contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi) e vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti e l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

La pubblicazione andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale, mentre i soggetti che ne siano sprovvisti, potranno provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

Per ogni aiuto dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni:
– denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
– denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
– somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico);
– data di incasso e causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

Contributi Pola Alessandro

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