È legge il Decreto Bollette: il testo che ad aprile ha disciplinato i “Contributi straordinari in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas” ora è ufficialmente in vigore.
Sono stati confermati, per il secondo trimestre 2023 i crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, anche se in misura inferiore rispetto ai precedenti interventi in materia.
In particolare:
– per le imprese energivore che hanno subìto un incremento superiore al 30% dei costi per la componente energetica riferiti al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
– per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica con potenza disponibile pari ad almeno 4,5 kW, i cui costi medi per la componente energetica riferiti al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
– per le imprese gasivore e le imprese non gasivore, qualora il prezzo del gas nel primo trimestre 2023, calcolato come media dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (Mi-gas), abbia subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
Al fine di fornire sostegno alle imprese non energivore e a quelle non gasivore per la corretta quantificazione del beneficio spettante, la norma prevede che, qualora nel primo e nel secondo trimestre 2023 le stesse si siano approvvigionate presso lo stesso fornitore del primo trimestre 2019, queste possano richiedere al venditore una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo trimestre 2023.
Al riguardo il fornitore è tenuto a provvedere alla predetta comunicazione entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta; mentre nei dieci giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l’ARERA dovrà definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili al fornitore inadempiente.
Infine:
– le agevolazioni sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023;
– non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non incidono sulla determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi;
– sono cumulabili con altre agevolazioni riconosciute per i medesimi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto;
– possono essere ceduti, solo per intero, a terzi, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di soggetti “vigilati”, cioè banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.