Il 3 luglio 2023 è entrato in vigore il Decreto lavoro (dl 48/2023), introducendo significative novità.
In particolare, sono state rafforzate le regole di sicurezza e di tutela contro gli infortuni.
Con effetto dal 1° giugno 2023, ai genitori vedovi è stata estesa la maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.
Le nuove sanzioni in caso di omesso versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e da parte dei committenti dei contratti di co.co.co. rientranti nella Gestione separata. Per omissioni non superiori a 10.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1 volta e mezza a 4 volte l’importo omesso.
In materia di contratti a termine, ferma restando la possibilità della stipula di un contratto acausale di durata non superiore a 12 mesi, la stipula di contratti di durata superiore, non oltre 24 mesi è possibile solamente nelle seguenti ipotesi:
- nei casi previsti dai contratti collettivi, anche di secondo livello (territoriali o aziendali); in caso di mancata previsione da parte della contrattazione collettiva;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti e comunque entro il 30 aprile 2024;
- per esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti. Escluse anche per i rinnovi, come già previsto per le proroghe, l’esigenza delle causali se la durata complessiva del rapporto non supera i 12 mesi. Ai fini del computo dei 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dal 5 maggio 2023.
In materia di somministrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono esclusi dal limite percentuale previsto per i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato. in materia di smart working.
Per lo smart working proroga fino al 30 settembre 2023 del diritto per i lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti nelle condizioni individuate dal DM 4 febbraio 2022 e al 31 dicembre 2023 del diritto per i soggetti fragili e i lavoratori genitori di figli under 14 di richiedere che la prestazione di lavoro sia svolta in modalità di lavoro agile.
In materia di lavoro occasionale modifiche normative per i soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Infine, è stato stabilito un Bonus per i lavoratori dipendenti del settore turistico: dal 1° giugno al 21 settembre 2023 viene riconosciuta ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con un reddito fino a 40.000 euro, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.