La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha fissato al 15 marzo la scadenza per pagare la terza rata dovuta originariamente entro il 28 febbraio e le due quote precedenti dovute a ottobre e a novembre.
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate da corrispondere nel 2023 ed entro il 28 febbraio non determinerà la decadenza dalla definizione agevolata nel caso in cui si proceda all’integrale versamento delle somme dovute entro il termine del 15 marzo.
L’adesione alla rottamazione-quater prevista dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) determina(va) l’estinzione dei debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022. A tal fine risulta(va) necessario:
- o presentare all’Agenzia delle Entrate-riscossione, entro il 30.6.2023, la domanda di adesione;
- o effettuare il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:
– affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
– maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento.
Il termine di pagamento in unica soluzione/prima rata, originariamente fissato al 31 luglio 2023, è stato
prorogato al 31 ottobre 2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus” e al 18 dicembre 2023 ad opera del DL
n. 145/2023, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024”. Tale Decreto ha altresì prorogato (dal 30 novembre 2023) al 18 dicembre 2023 il termine di versamento della seconda rata, confermando la scadenza delle restanti rate fissata al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024.
In sede di conversione del DL n. 215/2023 è stato introdotto il nuovo art. 3-bis che ha disposto la rimessione in termini per i soggetti che non hanno effettuato, entro il 18 dicembre 2023, il versamento della prima/seconda rata, nonché la proroga della rata scaduta il 28 febbraio 2024, prevedendo che «il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate … da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione … se il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024».
Per espressa previsione è ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento. Di fatto sarà possibile effettuare il versamento entro il 20 marzo 2024.
Da sottolienare che non è stato prorogato il termine di presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quater e pertanto la proroga dei termini di versamento interessa esclusivamente i soggetti che hanno presentato la predetta domanda entro il 30 giugno 2023.