Con la pubblicazione della Legge 56 del 29 aprile 2024 n. 56 (GU n.100 del 30.04.2024 – SO n. 19) è stato riscritto l’art. 27 del D.Lgs 81/2008. Viene quindi introdotto, dal prossimo 1 ottobre 2024, un sistema di qualificazione che prevede il possesso obbligatorio di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano lavori all’interno dei cantieri edili.
Ricordiamo che per lavori edili si intendono tutti i lavori che possono riguardare una “opera edile”, non solamente quindi i lavori di costruzione o di ristrutturazione, ma anche la semplice manutenzione o l’equipaggiamento di una “opera fissa” ( rientrano in questa definizione gli edifici di qualunque tipologia, strade, ferrovie, ponti, argini, acquedotti, fognature, gli impianti elettrici, di condizionamento, idraulici ecc..)
Pertanto tutte le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano lavori riguardanti l’opera o gli impianti ad essa asserviti sono tenuti al possesso, dal prossimo 01 ottobre, della Patente a Crediti.
Sono esclusi solamente:
• coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
• chi è in possesso di un documento equivalente emanato da un altro Stato;
• chi è in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (>516.000 Euro).
I requisiti necessari all’ottenimento della patente a crediti sono i seguenti:
• iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
• adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
• adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;
• avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;
• possesso della certificazione della regolarità fiscale (DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente.
Per l’ottenimento della Patente è necessario presentare domanda dal 1° ottobre attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda può essere presentata dall’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. Va sottolineato che, a seguito di controlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro, la patente può essere revocata per 12 mesi in caso di dichiarazione non veritiera sul possesso dei requisiti, e si deve provvedere ad una nuova richiesta.
È quindi necessario che, in questo periodo e fino al 30 settembre, le aziende ed i lavoratori autonomi soggetti all’obbligo, effettuino un’accurata verifica sul possesso dei requisiti indispensabili all’ottenimento della patente. In questo modo potranno sottoscrivere in tempo utile l’autocertificazione necessaria al proseguimento delle attività senza rischio di revoca.
La Patente viene rilasciata con una dotazione iniziale di 30 crediti ed è possibile operare in cantiere con una dotazione pari o superiore a 15. In assenza di tali requisiti è possibile solo completare le attività eventualmente in corso (di cui sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori).
In un apposto Allegato (Allegato I-bis del D. lgs 81/2008) sono state definite le violazioni che comportano la decurtazione dei crediti ed il loro valore. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti decurtati non possono superare il doppio di quanto previsto per la violazione più grave.
Precisiamo infine che, a corollario dell’introduzione della Patente a Crediti, sono state aggiornate le disposizioni riguardanti gli obblighi dei committenti di lavori edili, introducendo per essi e/o per i Responsabili dei Lavori la necessità, tra le altre, di verificare il possesso della patente ( o della eventuale autocertificazione) da parte di tutte le imprese (anche subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione dei lavori.