workshop Il Retail del futuro

I Coordinamenti Nazionali Impresa Donna e Giovani Imprenditori di Confesercenti organizzano, in collaborazione con l’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail del Politecnico di Milano, il workshop “Il Retail del futuro: digitalizzazione, omnicanalità e nuovi modelli di business”. L’evento si terrà a Milano il prossimo mercoledì 30 ottobre alle ore 14.30 presso la Sala Morghen del Palazzo di Confesercenti Lombardia in Via Nino Bixio, angolo via G. Sirtori. Il Retail da anni affronta una forte instabilità di contesto che spinge le aziende a rimodellare gli obiettivi di medio-lungo termine e, di conseguenza, a ripianificare le strategie di innovazione. L’evento, dedicato all’imprenditoria femminile e ai giovani imprenditori, farà il punto proprio sulle linee di sviluppo del commercio. Un focus sarà dedicato alla tecnologia digitale, anche di frontiera: è solo una leva per contrastare la crisi o permette di abilitare anche progetti più audaci volti a trasformare le attività e i processi dei retailer? Altro punto di attenzione sarà l’omnicanalità: in che modo le aziende stanno operando per integrare l’esperienza online con quella offline? L’evento si concluderà con un accenno alla sperimentazione di modelli di business innovativi e sostenibili nel Retail. Intervengono: Barbara Quaresmini, Presidente Impresa Donna Confesercenti Francesca Chittolini, Presidente Giovani Imprenditori Confesercenti Valentina Pontiggia, Direttore, Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail, Politecnico di Milano La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti. Vi invitiamo a confermare la vostra presenza inviando una e-mail di conferma a impresadonna@confesercenti.it oppure impresagiovane@confesercenti.it
Concordato preventivo biennale – l’analisi dei commercialisti Confesercenti

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, permette di fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti: i soggetti che applicano gli ISA; i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024. Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti “solari”) non deve avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi di importo pari o superiore a 5 mila euro. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024). Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, altre cause di esclusione sono: l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’aver ricevuto condanne per reati tributari, aver appena iniziato l’attività, aver realizzato fusioni o scissioni e altri casi specifici da verificare con il proprio commercialista. In linea generale, le proposte di reddito e del valore della produzione netta vengono formulate utilizzando i dati: forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA, oppure del quadro LM del modello REDDITI PF 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario; delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti; presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria. Le proposte formulate (e visualizzabili nel quadro P dei modelli ISA, oppure nella sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024) non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accettarle o rifiutarle.Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti “solari” che applicano gli ISA, in fase di prima applicazione, l’adesione al nuovo istituto si concretizza in sede di presentazione del modello REDDITI 2024, ossia entro il 31.10.2024. Il reddito e il valore della produzione netta oggetto di concordato non tengono conto di alcuni elementi “straordinari” o “non ricorrenti” che devono essere aggiunti o sottratti, a seconda dei casi, per la determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato. In particolare, vanno aggiunte o sottratte al reddito stimato le seguenti componenti: plusvalenze e minusvalenze; sopravvenienze attive e passive; perdite su crediti; utili o perdite relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in società di capitali in regime di trasparenza fiscale o utili distribuiti da società di capitali e altri enti soggetti ad IRES. Il risultato così ottenuto costituirà il reddito imponibile. In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000 euro. Reddito prodotto in regime forfetarioIl reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, su cui verrà applicata l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuova attività), viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni a disposizione della stessa Agenzia delle Entrate, secondo le regole proprie del regime. I contributi previdenziali obbligatori versati dal soggetto forfetario rimangono deducibili dal reddito concordato, come previsto dall’art. 1 co. 64 della L. 190/2014. In ogni caso, il reddito concordato soggetto ad imposta sostitutiva non può essere inferiore a 2.000 euro. Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato, sui quali dovranno comunque essere operate le rettifiche dei componenti specificamente individuati (plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.). L’accettazione della proposta vincola anche i soci e gli associati. Allo scadere del periodo oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione. Fermo restando l’obbligo di dichiarare gli importi concordati, nei periodi oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a: presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP; rispettare gli ordinari obblighi contabili; effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli. Entro determinati limiti, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. È facoltà del contribuente di versare i contributi previdenziali considerando la parte eccedente il reddito concordato. Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri. Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. In tale ipotesi, tornerebbero ad essere esperibili gli accertamenti induttivi e analitici. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato il reddito e il valore della produzione concordati, come rettificati dei componenti individuati, sono assoggettati a IRPEF, IRES o all’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario e IRAP.Al fine di rendere più appetibile l’adesione al concordato, il D.Lgs. 108/2024 ha introdotto un regime opzionale attraverso il quale è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale e dell’imposta sostitutiva del regime forfetario. L’imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra: il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato; il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia il reddito per il periodo 2023). Per i soggetti che applicano gli ISA, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia in base al
Patente a Crediti nei cantieri – operativo il portale INL

È operativo il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), accessibile con SPID o CIE, per la richiesta della Patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il provvedimento riguarda tutte le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano attività all’interno di cantieri temporanei o mobili. Sono esclusi: 1) chi effettua mera fornitura di materiale 2) chi presta attività intellettuale 3) titolari di attestazione SOA pari o superiore alla III categoria I requisiti necessari all’ottenimento della patente a crediti sono i seguenti:• iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;• adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;• possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;• adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;• avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;• possesso della certificazione della regolarità fiscale (DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente. Per l’ottenimento della Patente è necessario presentare domanda presso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda può essere presentata dall’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non ha efficacia oltre la data del 31 ottobre 2024. Il credito iniziale riconosciuto a tutti i richiedenti è pari a 30 crediti, a cui si possono aggiungere:1) ulteriori 30 crediti per anzianità di impresa, di cui 10 rilasciabili già al momento di emissione della patente e 20 attribuiti nel tempo, in funzione della regolarità mantenuta dall’impresa o dal lavoratore autonomi2) ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo, in funzione degli investimenti fatti in materia di salute e sicurezza. Il committente e il titolare della patente potranno subire sanzioni e l’accesso in cantiere sarà vietato senza patente o con patente dotata di un credito inferiore a 15 punti.In caso di infortuni gravi o mortali la patente può essere sospesa fino a 12 mesi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro o revocata nei casi in cui venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. Per consulenza e assistenza per la presentazione della pratica: Davide Chiari – Resp. Area Salute, Sicurezza, Igiene Alimentare E-mail: d.chiari@conf.bg.it Tel. 035 4207555