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Riaperta fino al 12.12.2024 l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (solo per i soggetti ISA)

23 Novembre 2024

Riaperta fino al 12.12.2024 l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (solo per i soggetti ISA)

Il concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, permette di fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

La riapertura delle adesioni riguarda i soggetti che applicano gli ISA, sono invece esclusi i contribuenti a regime forfettario.

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti “solari”) non deve avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi di importo pari o superiore a 5 mila euro. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024). Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, altre cause di esclusione sono: l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’aver ricevuto condanne per reati tributari, aver appena iniziato l’attività, aver realizzato fusioni o scissioni e altri casi specifici da verificare con il proprio commercialista.

In linea generale, le proposte di reddito e del valore della produzione netta vengono formulate utilizzando i dati:

  • forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024.
  • delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti;
  • presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.

Le proposte formulate (e visualizzabili nel quadro P dei modelli ISA) non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accettarle o rifiutarle.
L’adesione al nuovo istituto si concretizza in sede di presentazione del modello REDDITI 2024.

Il reddito e il valore della produzione netta oggetto di concordato non tengono conto di alcuni elementi “straordinari” o “non ricorrenti” che devono essere aggiunti o sottratti, a seconda dei casi, per la determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato. In particolare, vanno aggiunte o sottratte al reddito stimato le seguenti componenti:

  • plusvalenze e minusvalenze;
  • sopravvenienze attive e passive;
  • perdite su crediti;
  • utili o perdite relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in società di capitali in regime di trasparenza fiscale o utili distribuiti da società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il risultato così ottenuto costituirà il reddito imponibile.

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000 euro.

Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato, sui quali dovranno comunque essere operate le rettifiche dei componenti specificamente individuati (plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.).

L’accettazione della proposta vincola anche i soci e gli associati.

Allo scadere del periodo oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore pro­posta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

Fermo restando l’obbligo di dichiarare gli importi concordati, nei periodi oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:

  • presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
  • rispettare gli ordinari obblighi contabili;
  • effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

Entro determinati limiti, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

È facoltà del contribuente di versare i contributi previdenziali considerando la parte eccedente il reddito concordato.

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri.
Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno es­sere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. In tale ipotesi, tornerebbero ad essere esperibili gli accertamenti induttivi e analitici.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato il reddito e il valore della produzione concordati, come rettificati dei componenti individuati, sono assoggettati a IRPEF, IRES o all’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario e IRAP.
Al fine di rendere più appetibile l’adesione al concordato, il D.Lgs. 108/2024 ha introdotto un regime opzionale attraverso il quale è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale e dell’imposta sostitutiva del regime forfetario.

L’imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra:

  • il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato;
  • il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia il reddito per il periodo 2023).

Per i soggetti che applicano gli ISA, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

  • per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l’aliquota è pari al 10%;
  • per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l’aliquota è pari al 12%;
  • per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l’aliquota è pari al 15%.

Sono contemplate alcune fattispecie in cui il concordato preventivo perde di efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano gli eventi. In particolare, la cessazione si verifica quando:

  • durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
  • sia cessata l’attività;
  • vi sia stata adesione al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
  • la società o l’ente è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure la società di persone o l’associazione professionale è interessata da modifiche della compagine sociale;
  • i ricavi o i compensi dichiarati superano il limite di 7.746.853,50 euro, oppure di 150.000,00 euro per i contribuenti in regime forfetario;
  • la società viene posta in stato di liquidazione;
  • l’attività viene sospesa con comunicazione ai relativi organi competenti.

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.

In caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Costituisce causa di decadenza l’emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d’imposta oggetto di concordato o a quello precedente.
Il contribuente decade dal concordato anche:

  • nel caso di presentazione di una dichiarazione in­te­gra­tiva della dichiarazione dei redditi con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • se sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.

Il contribuente decade dal concordato preventivo biennale nel caso in cui, successivamente all’accettazione della proposta, si verifichi una causa di esclusione; si tratta, in particolare:

  • della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;
  • della condanna per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • del conseguimento di redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, nel periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta;
  • dell’adesione al regime forfetario nel primo periodo oggetto di concordato;
  • della presenza di operazioni straordinarie o modifiche della compagine sociale.

Il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73 costituisce causa di decadenza.

La decadenza si verifica anche al ricorrere delle seguenti violazioni di non lieve entità:

  • constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
  • comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta e/o IVA relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
  • violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d’imposta oggetto del concordato;
  • sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi ai periodi d’imposta og­getto del concordato;
  • omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d’imposta oggetto del concordato.

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