LEGGE DI BILANCIO 2025: lavoro e famiglia

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 sono in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.Tra le varie disposizioni in materia di lavoro, si rileva: Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 – Incremento
della soglia
di esenzione La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a: 1.000 euro, per tutti i dipendenti; 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. __________________________________________________________ Super-deduzione per nuove 
assunzioni Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’art. 4 del D.Lgs. 216/2023. __________________________________________________________ Decontribuzione lavoratrici con 
figli A decorrere dall’anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma, che dovrà essere attuato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (il decreto definirà anche la misura dell’esonero). Ambito soggettivoL’esonero contributivo parziale riguarda le lavoratrici: dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico); autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. CondizioniLe lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall’art. 1 co. 180 della L. 213/2023, le quali potranno invece continuare a fruire dell’esonero totale. Retribuzione e reddito imponibileL’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. __________________________________________________________ Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia – Modifiche A partire dall’1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR. Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabiliViene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione: ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili; a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104. In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230. È confermato che la detrazione d’imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati. Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventiViene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente. In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera. __________________________________________________________ Bonus per le nuove nascite È previsto un bonus nella misura di 1.000 euro una tantum per i figli nati o adottati dall’1.1.2025.Il bonus è erogato, su domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione. Requisiti soggettiviI genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e: cittadini italiani o cittadini dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. Requisiti oggettiviIl nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.Ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale introdotto dal DLgs. 230/2021. __________________________________________________________ Bonus asili nido Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”). È stato, infatti, eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire dell’aumento del bonus di 2.100 euro disposto dall’art. 1 co. 177 lett. b) della L. 30.12.2023 n. 213, per complessivi 3.600 euro.Dall’1.1.2025, quindi, per i bambini nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l’importo del “bonus asili nido” è aumentato di 2.100 euro. L’importo del bonus resta fermo a 1.500 euro l’anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro. L’assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021 non va computato nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’erogazione del bonus in oggetto.

LEGGE DI BILANCIO 2025: beni immobili e bonus

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 sono in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.Tra le varie disposizioni, in merito ai beni immobili e al  superbonus, si rileva: Interventi di 
recupero edilizio – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate). Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota: del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro; del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro. Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al: 36% per le spese sostenute nel 2025; 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027. Caldaie alimentate a combustibili fossiliDall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 
n. 1275 (c.d. “Case green”). __________________________________________________________ Interventi di 
riduzione del rischio sismico (sismabonus) – Interventi di 
riqualificazione energetica 
(ecobonus) – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR. Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025 L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure: per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027; per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027. Caldaie alimentate a combustibili fossiliDall’1.1.2025, non godono più nemmeno dell’“ecobonus”, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. __________________________________________________________ Superbonus – Spese sostenute nel 2025 – 
Ulteriori 
requisiti Sono state introdotte novità per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020. Ulteriori requisiti per beneficiare dell’aliquota al 65%Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto “dal comma 8-bis primo periodo” dell’art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024: risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni; risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni; sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anniViene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024). Tale dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”. __________________________________________________________ Bonus mobili – Proroga per il 2025 Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025. __________________________________________________________ Bonus 
elettrodomestici Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo: l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione europea; vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Misura del contributoIl contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate: in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico; comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui. Disposizioni attuativeCon un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo. __________________________________________________________ Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate) Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all’art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Modalità di rivalutazionePer le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che: un professionista abilitato

Legge di Bilancio 2025 – Novità fiscali e amministrative

Abbiamo analizzato il testo della Legge di Bilancio 2025 e di seguito riportiamo le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni. Riforma dell’IRPEF  – Modifica degli scaglioni e delle aliquote; messa a regime delle disposizioni per il 2024 Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEFMediante la sostituzione del co. 1 dell’art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente: fino a 28.000 euro: 23%; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%; oltre 50.000 euro: 43%. _________________________________________________________________ Misure per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione. Ambito soggettivoIl bonus e l’ulteriore detrazione riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (di cui all’art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR). BonusIl bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del: 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro; 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro. Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.Il bonus non concorre alla formazione del reddito. Ulteriore detrazioneL’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro. L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari: a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro; al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro. Modalità di riconoscimentoIl bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostitutid’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni. In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta: verificano la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione; provvedono al recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti. Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nel modello F24 di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97. _________________________________________________________________ Detrazioni IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare. Ambito soggettivoLe novità si applicano: alle sole persone fisiche, con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro). Ambito oggettivoLe novità recate dall’art. 16-ter del TUIR riguardano “gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente”, sostenuti dall’1.1.2025, salvo alcune eccezioni. Oneri esclusiNon rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR: le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR; gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR); le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi di messa in sicurezza antisismica, abbattimento barriere architettoniche, bonus arredo e bonus verde. I premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR) relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024. Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEFPer le spese sostenute dall’1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti: quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in undeterminato importo massimo di spesa o di detrazione come nel casodell’ecobonus); il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili. Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico). L’importo “base” è pari a: 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro; 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a: 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico; 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico; 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico; 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico. _________________________________________________________________ Causa di