Collegato lavoro 2025 – le principali novità

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) diventano operative, dal 12 gennaio 2025, importanti e numerose novità riguardanti i contratti di lavoro, la gestione dei rapporti di lavoro e la loro conclusione. In particolare, le novità riguardano: Contratto a tempo determinato – Periodo di prova. Il periodo di prova nei contratti a termine non potrà superare un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Viene previsto anche un limite minimo e un limite massimo in base alla durata del contratto di lavoro. Queste le specifiche: nei rapporti fino a 6 mesi: da un minimo 2 a un massimo 15 giorni di prova; nei rapporti maggiori di 6 mesi ma inferiori a 12 mesi: il periodo di prova non può essere superiore a 30 giorni; nei rapporti maggiori o uguali a 12 mesi: si applica il periodo di prova previsto dal CCNL per i contratti a tempo indeterminato. La contrattazione collettiva può prevedere una durata più favorevole. Dimissioni di fatto. Nelle ipotesi in cui il dipendente abbandoni il posto di lavoro senza presentare le dimissioni e omettendo di inviare al ministero del lavoro la comunicazione delle stesse è previsto che il datore di lavoro possa comunicare – previo conteggio dei giorni di assenza (15 giorni lavorativi almeno o quelli previsti dal ccnl di comparto se regolamentate la materia) – la situazione all’ispettorato del lavoro competente in base alla sede di lavoro e, una volta effettuata tale adempimento, risolvere il rapporto di lavoro per fatto concludente trasmettendo il modello unilav utilizzando la causale “dimissioni”. Per quanto riguarda la data di risoluzione del rapporto di lavoro da inserire è consigliabile attendere il sedicesimo giorno di assenza. Compiuti i passaggi di cui sopra, il rapporto si risolve a meno che l’ispettorato, nei 30 giorni successivi, riscontri che il silenzio del lavoratore abbia una giustificazione. Il lavoratore potrà, in tal caso, chiedere all’azienda di ricostituire il rapporto di lavoro. In attesa dell’eventuale pronuncia dell’ispettorato, il datore di lavoro redige il cedolino paga trattenendo le giornate di assenza dalla retribuzione e liquidando le ultime competenze. Nel cedolino l’azienda è legittimata a trattenere il mancato preavviso previsto dal Ccnl. Trattandosi di dimissioni – e qui si comprende la ratio della norma finalizzata ad escludere i licenziamenti per assenza ingiustificata – non è dovuto il contributo di licenziamento (il cd. Ticket Naspi). Visite mediche L’art 41 comma 2 del D.Lgs. 81/08 prevede che in caso dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) emerga l’obbligo di sottoporre i lavoratori a Sorveglianza Sanitaria, le visite mediche per i neoassunti devono essere preventive, ovverossia effettuate prima dell’inizio dell’attività lavorativa a rischio di salute. La Legge 13 dicembre 2024 n. 203 ha modificato il citato comma 2 disponendo che tali visite possano essere effettuate anche prima dell’assunzione del lavoratore. In pratica il Datore di Lavoro dovrà verificare preliminarmente all’atto dell’assunzione, per il tramite del Medico Competente, se il lavoratore potrà essere idoneo per la specifica mansione a cui verrà adibito.