Prorogati i termini per l’adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. Le nuove scadenze entro il 31 dicembre 2025 ed il 31 dicembre 2026.
Per disciplinare la propria posizione in materia di antincendio, le attività dovranno:
Entro il 31 dicembre 2025 presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco la SCIA parziale attestante il rispetto di almeno otto prescrizioni tra: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.
Entro il 31 dicembre 2026 completare l’adeguamento alle disposizioni antincendio.
Per i rifugi alpini è stato differito al 31 dicembre 2025 il termine di cui all’art. 38, comma 2, D.L. 69/2013 (per la presentazione dell’istanza preliminare e della SCIA sostitutiva).
Le scadenze descritte sono riportate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2025, laddove si parla della legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. In sede di conversione, all’art. 2 del D.L. n. 202/2024 dopo il comma 6 è stato aggiunto il comma 6 bis, che ha modificato l’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prorogando i termini degli adempimenti antincendio per le strutture ricettive.