Polizze rischi catastrofali – Definite le disposizioni attuative

La Finanziaria 2024 ed il successivo “Decreto Milleproroghe” hanno introdotto, per le imprese iscritte al Registro Imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni. L’obbligo della copertura assicurativa al 31 marzo 2025, interessa i seguenti beni: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali. Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’apposito Decreto che ha definito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.Come disposto espressamente dal citato Decreto, per le polizze assicurative già in essere, l’adeguamento alle novità in esame decorre a partire dal primo rinnovo, quietanzamento utile delle stesse. L’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo” impiegate per l’esercizio dell’attività d’impresa (art. 1). Inoltre, dovrebbe riguardare non solo le imprese proprietarie dei beni immobili, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo come, ad esempio: in locazione, leasing o comodato. Non sono, invece, oggetto della copertura assicurativa gli “altri beni”, ovvero mobili e arredi, macchine d’ufficio, automezzi, così come le materie prime, sussidiarie e di consumo ed i prodotti finiti e merci (ovvero il magazzino), classificate nell’Attivo circolante. L’inadempimento dell’obbligo assicurativo potrebbe precludere l’accesso a contributi, sovvenzioni, agevolazioni pubbliche, comprese quelle previste in occasione del manifestarsi dell’evento calamitoso catastrofale. In questi giorni Confesercenti sta chiedendo al Governo, congiuntamente con le altre associazioni di categoria, che la scadenza del 31 marzo venga rinviata. Ancora nulla è stato deciso in merito.

Obbligo comunicazione PEC degli amministratori d’impresa

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC degli Amministratori di società.  Pertanto, tutti i soggetti che ricoprono cariche amministrative in società (sia di persone che di capitali) sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo digitale certificato entro e non oltre il 30 giugno 2025. Per “amministratore” si intendono i soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione, dando rilievo alla funzione di gestione dell’impresa in senso ampio, ricomprendendo quindi, ad esempio, anche i liquidatori della società. Inoltre, considerato che, in base alla Direttiva MISE 22.5.2015, l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa, comunicato per l’iscrizione nel Registro Imprese, deve essere “nella titolarità esclusiva della medesima”, ne consegue che impresa ed amministratore devono comunicare due diversi indirizzi PEC. L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore determina il “blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, per l’iscrizione della società al Registro Imprese o per l’iscrizione della nomina / rinnovo di un amministratore). REGIME SANZIONATORIO La normativa di riferimento non individua il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata osservanza dell’obbligo in esame e per la stessa non risulta applicabile (per analogia) quanto disposto dall’art. 16, DL n. 185/2008. Secondo il Ministero, alla mancata comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore risulta invece applicabile l’art. 2630, C.c. ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da 103 a  1.032 euro