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Nuovo accordo Stato-Regioni: il Preposto alla sicurezza

18 Maggio 2025

Tutte le aziende con lavoratori (dipendenti, soci lavoratori, tirocinanti stagisti, volontari) sono soggette agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
A seguito delle modifiche di questo decreto legislativo, introdotte dal D.L. 146/2021 (conv. in L. 215/2021), dell’Interpello n. 5/2023 e n. 4 del 2024 del Ministero del Lavoro nonché del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione per la sicurezza dell’aprile 2025, che a breve entrerà in vigore, si segnala l’obbligatorietà della nomina e formazione della figura del Preposto ogni volta che vi è almeno un lavoratore che opera sotto il controllo di un altro.

Il Preposto ha l’obbligo di:

  • Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza e delle procedure aziendali;
  • Verificare che solo i lavoratori autorizzati accedano alle zone a rischio specifico;
  • Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente eventuali condizioni di pericolo;
  • Interrompere l’attività in caso di grave e immediato pericolo, informando tempestivamente i superiori;
  • Partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento obbligatori (in presenza, aggiornamento almeno biennale ai sensi del CSR 59/2025);
  • Verificare l’idoneità dell’equipaggiamento, l’uso corretto dei DPI e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di individuare il preposto è sempre applicabile, anche nelle piccole realtà aziendali.
La coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro è ammessa solo come extrema ratio, in presenza di una struttura organizzativa molto semplice. In particolare, si sottolinea che un lavoratore non può essere preposto di sé stesso; pertanto, in un’impresa con un solo lavoratore, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

È responsabilità del datore di lavoro individuare e nominare i preposti nei reparti o nelle aree operative dove si svolgono attività a rischio.

Invitiamo pertanto tutte le aziende soggette agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 a contattare il proprio consulente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di:

  • verificare se la propria organizzazione richiede effettivamente la presenza di uno o
    più preposti;
  • predisporre eventualmente le relative nomine scritte;
  • pianificare tempestivamente l’eventuale formazione obbligatoria tramite CESCOT

Se non hai ancora individuato un consulente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compila la richiesta qui sotto e verrai contattato dal consulente di Confesercenti.

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