Dal 1° luglio le assunzioni che beneficiano del bonus giovani richiedono il requisito dell’incremento occupazionale, non necessario per le assunzioni fino al 30 giugno.
Il Bonus giovani è l’incentivo introdotto dal decreto-legge 60/2024 (decreto Coesione) per favorire l’occupazione stabile dei giovani.
La misura, rivolta a tutti i datori di lavoro privati, prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.
Il Bonus si applica alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 che riguardano giovani:
• con meno di 35 anni di età alla data dell’assunzione;
• mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa.
La misura è valida per l’assunzione di lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri, mentre sono esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e i contratti di apprendistato. L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro al mese di importo.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi.
La medesima circolare ha fornito le istruzioni operative anche per il Bonus Donne, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione femminile e ridurre il divario di genere nel mondo del lavoro.
Il Bonus donne 2025 consiste in:
• uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
• fino a un massimo di 650 euro al mese per ciascuna lavoratrice assunta.
Vale solo per assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025. Sono esclusi i contratti di apprendistato, i rapporti di lavoro domestico, le collaborazioni occasionali e i contratti a chiamata. Possono accedere tutti i datori di lavoro privati, anche se non imprenditori e compresi quelli del settore agricolo, mentre restano escluse le Pubbliche Amministrazioni.
Il beneficio è concesso se si assume una donna che, al momento dell’assunzione:
• è disoccupata da almeno 24 mesi (senza vincoli geografici);
• oppure da almeno 6 mesi e residente nelle regioni del Sud incluse nella ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna);
• oppure svolge un lavoro in settori con forte disparità di genere, definiti ogni anno da apposito decreto.
L’assunzione deve rappresentare un incremento netto dell’occupazione. Questo significa che l’organico dell’azienda (calcolato in Unità di Lavoro Annuo) non deve diminuire rispetto ai 12 mesi precedenti. Se l’incremento viene meno, l’azienda perde il beneficio per quel mese.
Come per il Bonus Giovani la fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto degli obblighi contributivi e degli accordi e contratti collettivi. Trova, in questo caso, applicazione la disciplina europea del “de minimis”. L’esonero spetta – infine – ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi.