Obbligo di pubblicazione di aiuti e contributi pubblici ricevuti nel 2024

La legge n.124 del 4 Agosto 2017 (Legge Annuale per il mercato e la concorrenza), all’art.1 comma 125 configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti (tra cui anche le Fondazioni) che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici. La disposizione prevede che tali soggetti pubblichino, nei propri siti internet o portali digitali dell’associazione di categoria di appartenenza le informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere», superiori a 10.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede sanzioni a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione. La sanzione amministrativa pecuniaria è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro; oltre alla sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti. Per effetto di una specifica semplificazione, se i contributi sono già contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), non vi è più l’obbligo di dichiarare che tali contributi sono presenti sul Registro. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri associati che ne hanno fatta richiesta nel corso del 2024:
Check in de visu non più obbligatorio

Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 10210, depositata martedì 27 maggio 2025, ha accolto il ricorso per l’annullamento della circolare del Ministero dell’interno che, lo scorso novembre, aveva introdotto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia l’obbligo di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti. Tale Circolare, dichiarando non ammissibili le procedure di check-in da remoto, aveva creato molti problemi agli operatori del settore degli affitti brevi, che avevano dovuto prendere provvedimenti urgenti per conformarsi alle indicazioni del Ministero dell’Interno, limitando di fatto lo svolgimento della loro attività. Data la delicatezza della questione, era stato aperto un tavolo di confronto tra le associazioni di categoria e il Ministero dell’Interno, nell’ambito del quale il Ministero stesso aveva manifestato l’intenzione di trovare soluzioni che potessero conciliare la tutela degli interessi della categoria e quelli della sicurezza pubblica, al fine di evitare la destabilizzazione del comparto. La sentenza in oggetto pone fine al dibattito, dichiarando che la Circolare 38138 è illegittima e pertanto deve essere annullata. Nel merito, il TAR ha ritenuto che l’obbligo dell’identificazione de visu degli ospiti si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta dall’art. 40 del D.L. n. 201/2011, che ha modificato il comma 3 dell’art. 109 TULPS, con la finalità di ridurre gli adempimenti amministrativi per le imprese non indispensabili ai fini del rispetto della normativa dettata dal TULPS. Inoltre, l’identificazione de visu degli ospiti non è stata ritenuta in grado di garantire le finalità di ordine e sicurezza pubblica perseguite dalla Circolare stessa, poiché non esclude il rischio che, dopo il primo contatto con il gestore, l’immobile sia utilizzato da soggetti terzi non identificati. In altre parole, il Giudice amministrativo ha ritenuto che l’identificazione de visu non è idonea a ottenere il risultato perseguito dal provvedimento impugnato.
Votazioni Enasarco 2025 – Dal 6 al 16 giugno

Dal 6 al 16 Giugno partecipa all’Elezione dell’assemblea dei Delegati Nei prossimi giorni gli scritti e le ditte mandanti possono eleggere le rispettive componenti dell’Assemblea dei Delegati. Le votazioni si svolgeranno dal 6 al 16 giugno 2025, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle ore 20.00 nei giorni di sabato e domenica. Per votare è possibile scegliere una delle seguenti modalità: Link ricevuto su SMS o tramite PEC: all’apertura delle urne, sarà inviato un link via SMS. Chi non avesse comunicato alla Fondazione il proprio numero di telefono, riceverà il link tramite PEC. Piattaforma digitale del sito enasarco.it/elezioni: da qui cliccare sul link e scegliere l’identità digitale preferita tra SPID, CNS, CIE. Uffici territoriali Enasarco: presentare documento di identità (carta di identità, patente o passaporto) e portare un cellulare, dove verrà inviato il “codice univoco di voto” per accedere alle urne digitali. La sede di Confesercenti Bergamo è una degli uffici territoriali presposti. In pochi e semplici passaggi, si potrà così esprimere la propria preferenza. Al termine della procedura, si riceverà la ricevuta di voto che conferma la correttezza dell’operazione. GUARDA IL VIDEO