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Obbligo polizze catastrofali – le scadenze di legge

23 Giugno 2025

Il decreto, diventato legge, ha chiarito alcune questioni rimaste in sospeso rispetto all‘obbligo di sottoscrivere polizze assicurative contro il rischio catastrofale

Innanzitutto sono state definite le soglie di micro, piccole e medie imprese e i relativi obblighi. 

Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 
Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

L’obbligo di polizza viene così suddiviso:

  • per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025;
  • per le piccole e microimprese al 31 dicembre 2025;

Se non si procede, per tutte il rischio è di perdere il diritto all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quanto previsto in occasione di eventi calamitosi e catastrofali) scattano con decorrenza dai nuovi termini fissati dal decreto legge.

La nuova legge prevede che la copertura assicurativa sia riferita ai beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Qualora l’imprenditore, al fine di  adempiere all’obbligo di stipulare una polizza contro gli eventi catastrofali, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta  stipulazione della polizza, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene.

Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

In caso di inadempimento da parte del proprietario indennizzato dell’obbligo di utilizzo delle somme per il ripristino dei beni danneggiati, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme pagate dall’assicurazione al proprietario per il ripristino dei beni danneggiati l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio, ai sensi dell’articolo 1891, quarto comma, del codice civile.

N.B Su quest’ultima previsione l’interpretazione è complessa e si attendono i necessari chiarimenti: non è infatti specificato in nessuna parte del testo da dove nasca l’obbligo di rimborso  dei premi pagati all’assicuratore e in che termini operi. 

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