Alertgate: il nuovo servizio del Portale Etichettatura

Alertgate è il nuovo servizio del Portale Etichettatura, a cui la Camera di commercio di Bergamo aderisce tramite Unioncamere Lombardia. In ottemperanza agli obblighi in tema di sicurezza prodotti, le imprese potranno ricevere informazioni aggiornate relative alle allerte sui prodotti alimentari e non alimentari, che si aggiungono a quelle su etichettatura e sicurezza, internazionalizzazione, proprietà industriale e intellettuale, certificazione e sostenibilità ambientale. Con la nuova funzionalità si possono consultare le segnalazioni pubblicate a livello comunitario in una modalità rapida e organizzata che permette di reperire le varie informazioni in un unico sito. Il meccanismo delle comunicazioni rapide è diventato uno strumento essenziale per segnalare rischi diretti o indiretti per la salute umana, animale e l’ambiente. Attraverso il servizio Alertgate l’impresa registrata potrà accedere nella pagina «Statistiche» alle elaborazioni dell’anno in corso e degli ultimi 30 giorni, mentre nei «Dettagli» troverà ulteriori informazioni e possibili elaborazioni per valutare gli andamenti delle segnalazioni. Se necessario, è anche possibile consultare direttamente le schede dei portali RASFF e SAFETYGATE. L’obiettivo principale del servizio è dare una panoramica delle segnalazioni, divise tra alimentari e non alimentari, aggiornata settimanalmente, con elaborazioni immediate che mettono in evidenza informazioni non solo numeriche ma anche qualitative, come la tipologia, la fonte di rischio e il paese di origine. Inoltre, Alertgate raccoglie in un’unica sezione tutte le pubblicazioni, i rapporti annuali, le panoramiche per RASFF e SAFETYGATE, offrendo anche la possibilità di creare interrogazioni personalizzate e generare grafici o tabelle scaricabili. Il Portale Etichettatura è nato nel 2020 sotto l’egida di Unioncamere Italiana ed è realizzato dal Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino. Il servizio fornisce informazioni e servizi alle imprese, offrendo riferimenti normativi aggiornati, esempi di etichette, FAQ e pillole formative su sicurezza ed etichettatura di prodotti alimentari e non alimentari. Inoltre, grazie alla collaborazione delle singole Camere di commercio, propone contenuti personalizzati per ogni territorio. Si accede tramite una registrazione gratuita. Dall’area riservata si possono proporre quesiti specifici per l’analisi degli esperti. I contenuti sono peraltro accessibili a tutti, compresi i consumatori, che possono consultare il materiale informativo disponibile, in particolare i riferimenti normativi “orizzontali” di etichettatura, le schede dei prodotti e le FAQ con le risposte finora elaborate in base all’esperienza di tutti gli sportelli.

Patente a crediti edilizia: crediti aggiuntivi

È stata pubblicata sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro la nota informativa n. 288/2025, che fornisce chiarimenti sulle modalità di riconoscimento di alcuni dei crediti aggiuntivi previsti dal D.M.132/2024. Nello specifico, la nota approfondisce le modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi derivanti da: anzianità iscrizione CCIAA; possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA; asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’art. 30 del D. Lgs. 81/08; possesso della certificazione SOA di classifica I; possesso della certificazione SOA di classifica II; consulenza e monitoraggio, con esito positivo, effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D. Lgs. 81/08. All’interno della nota informativa, inoltre, l’Ispettorato specifica le modalità di rettifica dei crediti aggiuntivi e le condizioni che possono portare alla sottrazione degli stessi.

Controlli acque potabili e legionella

Il 21 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo del 23 febbraio 2023, n. 18 detto anche decreto acque potabili e il 19 luglio 2025 entra in vigore il decreto legislativo del 19 giugno 2025, n. 102  Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 18/2023. I decreti hanno introdotto significative novità riguardanti la gestione del rischio delle acque destinate al consumo umano e della Legionella negli edifici prioritari con particolare attenzione a quelli di strutture ricettive.  Da sapere: l’Ente gestore della rete idrica risponde della qualità dell’acqua fino al contatore, mentre è il titolare  che ha l’obbligo di garantire che la rete di distribuzione interna stessa o gli eventuali sistemi di trattamento installati non alterino la qualità dell’acqua al punto d’uso.  Acque destinate al consumo umano I decreti prevedono la verifica analitica periodica dell’acqua di rete utilizzata come ingrediente alimentare, per esempio per preparare impasti, brodi, ghiaccio, bevande, ecc… e/o somministrata, al fine di garantire il rispetto dei parametri microbiologici, chimici e fisici previsti dalla norma. Legionella Se esistono impianti idrici complessi, spogliatoi con docce, serbatoi di accumulo acqua, boiler, doccette, impianto di irrigamento ecc., è necessario (secondo Linee guida ISS e D.Lgs. 81/2008) effettuare valutazione del rischio Legionella.  Si segnalano alcune attività a maggior rischio: Alberghi e strutture ricettive (hotel, residence, B&B, campeggi, ecc.) con impianti idrici e di climatizzazione complessi (torri di raffreddamento, unità trattamento aria, serbatoi di accumulo, caldaie, piscine, SPA, fontane decorative): Piscine, centri termali e SPA anche annessi ad alberghi o centri sportivi: vasche idromassaggio, saune, docce multiple e piscine riscaldate Attività in genere con impianti idrici complessi, presenza di spogliatoi con docce, unità trattamento aria, serbatoi di accumulo,  impianti di climatizzazione e umidificazione locali (split, fan-coil, gruppi refrigerati, umidificatori d’aria) Altri dispositivi aeraulici/idrici: fontane ornamentali interne, irrigatori automatici (es. per aree verdi o antincendio), banchi umidificati per la vendita (es. pescherie) e nebulizzatori esterni, ecc… Gli edifici su cui prioritariamente vanno effettuati i controlli includono: Strutture sanitarie, riabilitative, ambulatori, studi dentistici; Alberghi, strutture ricettive, carceri, navi, stazioni, aeroporti; Attività di ristorazione collettiva e commerciale, mense scolastiche e aziendali; Caserme, scuole con impianti sportivi, campeggi, palestre, SPA, stabilimenti balneari. Per tutelarsi da rischi legali e sanitari, si raccomanda di impostare un programma di monitoraggio regolare dell’impianto idrico e dell’acqua utilizzata.  Siamo a disposizione per supportarvi nell’adeguamento alla normativa e nella definizione di un piano di controllo idoneo. Per essere ricontattati compilare il format sottostante. 

Utilizzo di locali interrati o seminterrati come luoghi di lavoro

Le recenti modifiche normative e le ultime circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) hanno introdotto significative modifiche riguardo la possibilità di utilizzare locali interrati o seminterrati per attività lavorative, secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 81/2008 e dalla Legge n. 203/2024 Anzitutto è necessario chiarire che: piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio; piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Inoltre è bene chiarire che i locali interrati o seminterrati che vengono utilizzati come spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, ecc., e quelli nei quali i lavoratori accedono solo occasionalmente, cioè meno di 100 ore/anno, sono da ritenersi esentati dagli obblighi della presente normativa. Per poter utilizzare utilizzare locali interrati o seminterrati per attività lavorative bisogna inviare una comunicazione all’Ispettorato territorialmente competente almeno 30 giorni prima dell’utilizzo dei locali. La comunicazione deve contenere Relazione tecnico-descrittiva dell’attività, che attesti l’assenza di emissioni nocive e il rispetto dei requisiti di cui sopra. Asseverazione tecnica da parte di professionista abilitato, che certifichi: conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e agibilità; idoneità di impianti (elettrico, idraulico, microclima, ventilazione, illuminazione) Entro 24 mesi dall’avvio, è obbligatoria la misurazione del livello di radon (art. 17 D.Lgs. 101/2020), con i relativi aggiornamenti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)