Utilizzo di locali interrati o seminterrati come luoghi di lavoro

24 Luglio 2025

Le recenti modifiche normative e le ultime circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) hanno introdotto significative modifiche riguardo la possibilità di utilizzare locali interrati o seminterrati per attività lavorative, secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 81/2008 e dalla Legge n. 203/2024

Anzitutto è necessario chiarire che:

  • piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio;
  • piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

Inoltre è bene chiarire che i locali interrati o seminterrati che vengono utilizzati come spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, ecc., e quelli nei quali i lavoratori accedono solo occasionalmente, cioè meno di 100 ore/anno, sono da ritenersi esentati dagli obblighi della presente normativa.

Per poter utilizzare utilizzare locali interrati o seminterrati per attività lavorative bisogna inviare una comunicazione all’Ispettorato territorialmente competente almeno 30 giorni prima dell’utilizzo dei locali. La comunicazione deve contenere

    1. Relazione tecnico-descrittiva dell’attività, che attesti l’assenza di emissioni nocive e il rispetto dei requisiti di cui sopra.
    2. Asseverazione tecnica da parte di professionista abilitato, che certifichi:
      • conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e agibilità;
      • idoneità di impianti (elettrico, idraulico, microclima, ventilazione, illuminazione)

Entro 24 mesi dall’avvio, è obbligatoria la misurazione del livello di radon (art. 17 D.Lgs. 101/2020), con i relativi aggiornamenti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

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