Le recenti modifiche normative e le ultime circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) hanno introdotto significative modifiche riguardo la possibilità di utilizzare locali interrati o seminterrati per attività lavorative, secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 81/2008 e dalla Legge n. 203/2024
Anzitutto è necessario chiarire che:
- piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio;
- piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.
Inoltre è bene chiarire che i locali interrati o seminterrati che vengono utilizzati come spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, ecc., e quelli nei quali i lavoratori accedono solo occasionalmente, cioè meno di 100 ore/anno, sono da ritenersi esentati dagli obblighi della presente normativa.
Per poter utilizzare utilizzare locali interrati o seminterrati per attività lavorative bisogna inviare una comunicazione all’Ispettorato territorialmente competente almeno 30 giorni prima dell’utilizzo dei locali. La comunicazione deve contenere
- Relazione tecnico-descrittiva dell’attività, che attesti l’assenza di emissioni nocive e il rispetto dei requisiti di cui sopra.
- Asseverazione tecnica da parte di professionista abilitato, che certifichi:
- conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e agibilità;
- idoneità di impianti (elettrico, idraulico, microclima, ventilazione, illuminazione)
Entro 24 mesi dall’avvio, è obbligatoria la misurazione del livello di radon (art. 17 D.Lgs. 101/2020), con i relativi aggiornamenti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)