Nuove regole sulla PEC personale degli amministratori di società.

10 Novembre 2025

Con il Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, il Governo ha introdotto importanti novità sull’obbligo di comunicare al Registro delle imprese la PEC da parte degli amministratori di società, entro il 31 dicembre 2025.

Cosa prevede la nuova norma e i soggetti obbligati

  • l’obbligo di comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale, già riferito alle imprese costituite in forma societaria e poi esteso alle imprese individuali, riguarda anche coloro che al 31 Ottobre 2025, in via alternativa, rivestono la carica di:
    • Amministratore unico o
    • Amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo,
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione, in Società di capitali, Società cooperative e Società consortili.
  • il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Gli amministratori devono comunicare una propria PEC, diversa da quella della società;
  • l’obbligo riguarda sia chi già ricopre tali cariche alla data del 31 ottobre 2025, sia coloro che vengono nominati o confermati dopo tale data.

Sono esclusi dall’obbligo

  • gli amministratori delle società di persone;
  • i soggetti con cariche diverse da quelle sopra elencate (es. consiglieri, presidenti di comitati, ecc.).


Sanzioni

Se la PEC non viene comunicata sono previste sospensione delle pratiche o sanzioni amministrative. Nello specifico:

  • Società di nuova costituzione:
    la PEC deve essere comunicata contestualmente alla domanda di iscrizione al Registro Imprese; in mancanza, l’iscrizione viene sospesa fino alla regolarizzazione.
  • Soggetti obbligati già in carica al 31 ottobre 2025:
    la mancata comunicazione entro il 31 dicembre 2025 comporta la sanzione raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro) e l’assegnazione d’ufficio di una PEC.
  • Soggetti obbligati nominati o confermati dopo il 31 ottobre 2025:
    la PEC deve essere comunicata al momento della richiesta di iscrizione della nomina; in caso contrario, la pratica viene sospesa fino alla regolarizzazione.

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