Formazione sicurezza: nuove tempistiche per ristorazione e turismo

Importante novità per le imprese dei settori turistico, della ristorazione e dell’ospitalità sul fronte della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con la legge di conversione n. 198 del 30 dicembre 2025 del Decreto Legge n. 159/2025, il cosiddetto “Decreto Sicurezza”, è stata introdotta una misura che rende più compatibile l’obbligo formativo con le esigenze organizzative delle aziende. La norma prevede infatti che, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’art. 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 possano essere completati entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, anche nel caso di contratti in somministrazione. La scelta tiene conto del basso livello di rischio che caratterizza questi comparti e delle particolari modalità di erogazione dei servizi. La disposizione, in vigore dal 31 dicembre 2025, introduce quindi una deroga rispetto alla disciplina generale del Testo Unico sulla sicurezza, che imponeva al datore di lavoro di garantire la formazione contestualmente all’assunzione. Nei settori a basso rischio l’obbligo resta quello di 8 ore complessive – 4 di formazione generale e 4 di formazione specifica – ma con una maggiore flessibilità nei tempi di svolgimento. Confesercenti valuta positivamente l’intervento normativo, che rappresenta una risposta concreta alle richieste delle imprese, consentendo di conciliare la tutela dei lavoratori con le esigenze operative delle attività, spesso caratterizzate da forte stagionalità e turnazioni rapide del personale.