Legge annuale sulle piccole e medie imprese: le novità

18 Aprile 2026

Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34 (“Legge annuale sulle piccole e medie imprese”), sono state introdotte importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro che riguardano principalmente le PMI. Vi informiamo di seguito sui punti più rilevanti e le azioni operative da prevedere.

Informativa annuale sul lavoro agile
Il datore di lavoro deve fornire almeno una volta all’anno un’informativa scritta sui rischi connessi al lavoro agile, inclusi i rischi derivanti dall’uso dei videoterminali. L’informativa deve essere consegnata anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Azione consigliata: predisporre e consegnare l’informativa annuale ai lavoratori in smart working, registrando la ricezione firmata.

È stata introdotta una sanzione penale a chi non ottempera: l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro

Verifiche periodiche di attrezzature
Sono incluse tra le attrezzature soggette a verifica periodica anche piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto.

Azione consigliata: aggiornare il registro verifiche periodiche e pianificare le manutenzioni in conformità con la normativa.

Formazione durante periodi di sospensione (CIG)
La formazione e l’addestramento sulla sicurezza possono essere erogati anche durante periodi di Cassa Integrazione.

Esoneri assicurativi per alcuni veicoli
Sono esentati dall’obbligo di assicurazione RCA, a condizione che siano comunque coperti da una polizza di responsabilità civile verso terzi differente dall’assicurazione obbligatoria, i seguenti mezzi:

  • Carrelli elevatori e strumenti analoghi (spesso chiamati “muletti” o mezzi per la movimentazione merci) non immatricolati, cioè privi di targa per la circolazione su strada;
  • Veicoli utilizzati esclusivamente all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini, depositi o altre zone non accessibili al pubblico, incluse aree operative di ambito logistico/industriale (ferroviarie, portuali, aeroportuali) purché non vi sia traffico pubblico.

Condizione essenziale: tali mezzi devono operare solo all’interno di spazi privati/non aperti al pubblico e devono essere coperti da una polizza di responsabilità civile verso terzi (diversa dall’RCA auto obbligatoria), in modo da garantire comunque la tutela contro i danni a terzi.

Addestramento dei lavoratori
Il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 è stato modificato come segue: “L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato».

Tempistiche
La legge è entra in vigore il 7 aprile 2026.

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