Con la Circolare 9326 del 9 dicembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito il regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti.
In particolare:
- Per le aziende/lavoratori autonomi che dovessero operare nei cantieri privi di patente a crediti o con crediti inferiori a 15 è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro. Inoltre, con riguardo all’impossibilità di eseguire i lavori in caso di patente con punteggio inferiore a 15, l’INL precisa la possibilità di completare le attività oggetto di appalto o subappalto laddove i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto, ma nei soli casi in cui la riduzione del punteggio al di sotto della soglia minima sia intervenuta successivamente all’avvio dei lavori.
- Per i committenti/responsabili dei lavori che non procedessero a verificare il possesso della patente (o documento equivalente) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi (compreso nei casi di subappalto) è prevista la sanzioni amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 157 (da 711,92 a 2.562,91 euro). Sul punto l’INL fornisce alcuni importanti chiarimenti ed in particolare precisa che la sanzione di cui si tratta: 1) si applica solo nei casi di lavori affidati dopo l’entrata in vigore dell’obbligo della patente a crediti ovvero dopo il 1° ottobre 2024; 2) non trova applicazione laddove il requisito della patente venisse meno successivamente all’affidamento a causa di sospensione, revoca o sopravvenuta riduzione del punteggio sotto i 15 punti; 3) si applica indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi interessati dalla mancata verifica della patente a crediti.
Si ricorda agli interessati che è operativo il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), accessibile con SPID o CIE, per la richiesta della Patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il provvedimento riguarda tutte le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano attività all’interno di cantieri temporanei o mobili.
Sono esclusi:
1) chi effettua mera fornitura di materiale
2) chi presta attività intellettuale
3) titolari di attestazione SOA pari o superiore alla III categoria
I requisiti necessari all’ottenimento della patente a crediti sono i seguenti:
• iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
• adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
• adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;
• avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;
• possesso della certificazione della regolarità fiscale (DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente.
Per l’ottenimento della Patente è necessario presentare domanda presso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda può essere presentata dall’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato.
Il credito iniziale riconosciuto a tutti i richiedenti è pari a 30 crediti, a cui si possono aggiungere:
1) ulteriori 30 crediti per anzianità di impresa, di cui 10 rilasciabili già al momento di emissione della patente e 20 attribuiti nel tempo, in funzione della regolarità mantenuta dall’impresa o dal lavoratore autonomi
2) ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo, in funzione degli investimenti fatti in materia di salute e sicurezza.
Il committente e il titolare della patente potranno subire sanzioni e l’accesso in cantiere sarà vietato senza patente o con patente dotata di un credito inferiore a 15 punti.
In caso di infortuni gravi o mortali la patente può essere sospesa fino a 12 mesi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro o revocata nei casi in cui venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.
Per consulenza e assistenza per la presentazione della pratica:
Davide Chiari – Resp. Area Salute, Sicurezza, Igiene Alimentare
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