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Obbligo comunicazione PEC degli amministratori d’impresa

19 Marzo 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC degli Amministratori di società. 

Pertanto, tutti i soggetti che ricoprono cariche amministrative in società (sia di persone che di capitali) sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo digitale certificato entro e non oltre il 30 giugno 2025.

Per “amministratore” si intendono i soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione, dando rilievo alla funzione di gestione dell’impresa in senso ampio, ricomprendendo quindi, ad esempio, anche i liquidatori della società. Inoltre, considerato che, in base alla Direttiva MISE 22.5.2015, l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa, comunicato per l’iscrizione nel Registro Imprese, deve essere “nella titolarità esclusiva della medesima”, ne consegue che impresa ed amministratore devono comunicare due diversi indirizzi PEC.

L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore determina il “blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, per l’iscrizione della società al Registro Imprese o per l’iscrizione della nomina / rinnovo di un amministratore).

REGIME SANZIONATORIO

La normativa di riferimento non individua il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata osservanza dell’obbligo in esame e per la stessa non risulta applicabile (per analogia) quanto disposto dall’art. 16, DL n. 185/2008.

Secondo il Ministero, alla mancata comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore risulta invece applicabile l’art. 2630, C.c. ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da 103 a  1.032 euro

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