Check in de visu non più obbligatorio

9 Giugno 2025

Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 10210, depositata martedì 27 maggio 2025, ha accolto il ricorso per l’annullamento della circolare del Ministero dell’interno che, lo scorso novembre, aveva introdotto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia l’obbligo di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti.

Tale Circolare, dichiarando non ammissibili le procedure di check-in da remoto, aveva creato molti problemi agli operatori del settore degli affitti brevi, che avevano dovuto prendere provvedimenti urgenti per conformarsi alle indicazioni del Ministero dell’Interno, limitando di fatto lo svolgimento della loro attività.

Data la delicatezza della questione, era stato aperto un tavolo di confronto tra le associazioni di categoria e il Ministero dell’Interno, nell’ambito del quale il Ministero stesso aveva manifestato l’intenzione di trovare soluzioni che potessero conciliare la tutela degli interessi della categoria e quelli della sicurezza pubblica, al fine di evitare la destabilizzazione del comparto.

La sentenza in oggetto pone fine al dibattito, dichiarando che la Circolare 38138 è illegittima e pertanto deve essere annullata.

Nel merito, il TAR ha ritenuto che l’obbligo dell’identificazione de visu degli ospiti si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta dall’art. 40 del D.L. n. 201/2011, che ha modificato il comma 3 dell’art. 109 TULPS, con la finalità di ridurre gli adempimenti amministrativi per le imprese non indispensabili ai fini del rispetto della normativa dettata dal TULPS.

Inoltre, l’identificazione de visu degli ospiti non è stata ritenuta in grado di garantire le finalità di ordine e sicurezza pubblica perseguite dalla Circolare stessa, poiché non esclude il rischio che, dopo il primo contatto con il gestore, l’immobile sia utilizzato da soggetti terzi non identificati.

In altre parole, il Giudice amministrativo ha ritenuto che l’identificazione de visu non è idonea a ottenere il risultato perseguito dal provvedimento impugnato.

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