Dal 1° gennaio 2026 è obbligatorio il collegamento tra POS e registratori telematici.

10 Novembre 2025

Il 31 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 424470 con il quale definisce le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e quello  mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.

Dal 1° gennaio 2026, gli esercenti dovranno infatti garantire che tutti gli strumenti di pagamento elettronico, inclusi i POS fisici, i software per pagamenti online e le app, siano sempre collegati agli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico o server RT).

Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e i registratori telematici sarà di tipo “logico”, evitando così costi di adeguamento hardware derivanti da un collegamento fisico. Il collegamento potrà essere effettuato in pochi passaggi tramite il servizio web “Gestisci Collegamenti”, disponibile nella sezione “Corrispettivi” del portale Fatture e Corrispettivi sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il sistema mostrerà automaticamente gli strumenti di pagamento associati alla posizione del contribuente, sulla base dei dati trasmessi dagli operatori finanziari. L’accesso al servizio sarà possibile tramite SPID, CIE, CNS o credenziali rilasciate dall’Agenzia, oppure per mezzo di un delegato.

Operazioni oggetto del provvedimento:

  • per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • per le prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  • per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
  • per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10 dello stesso dPR n. 633/72;
  • per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
  • per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici verrà applicata la sanzione da euro 1.000 a euro 4.000.

Inoltre, sarà disposta, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi e, in caso di recidiva, la sospensione da due a sei mesi. 

Scarica il provvedimento n. 424470 dell’Agenzia delle Entrate

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