Il Ministero dell’Interno, con nota del 15 gennaio 2026 (prot. n. 674), ha fornito importanti indicazioni operative alle Direzioni regionali e ai Comandi dei Vigili del Fuoco per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole nettamente dai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, come discoteche e sale da ballo.
Il chiarimento ministeriale arriva in un contesto di particolare attenzione sul tema della sicurezza, anche a seguito di recenti e tragici fatti di cronaca, e mentre sono in corso numerosi controlli sul territorio che hanno già portato alla chiusura di alcuni locali per irregolarità riscontrate.
Bar e ristoranti: niente automatismi con le regole dei locali da ballo
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha ribadito che bar e ristoranti, in quanto tali, non rientrano tra le attività soggette agli adempimenti del D.P.R. 151/2011 sulla prevenzione incendi, poiché non inclusi nell’Allegato I del decreto.
Restano tuttavia alcuni casi specifici:
- qualora bar e ristoranti siano inseriti all’interno di attività soggette a specifiche regole tecniche antincendio, devono rispettarne le prescrizioni;
- continuano a essere soggette agli adempimenti le attività a servizio, come ad esempio gli impianti di produzione di calore con potenza superiore a 116 kW.
Distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo
Sono invece soggetti a verifica di agibilità e a una disciplina antincendio più stringente solo i locali destinati prevalentemente a spettacoli e trattenimenti pubblici, caratterizzati da intrattenimento come attività principale, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico (discoteche, sale da ballo).
In questi casi trovano applicazione le norme specifiche di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19.8.1996, D.M. del 22.9.2022 e D.P.R. 151/2011).
Il Ministero chiarisce però che musica di sottofondo, musica dal vivo occasionale o karaoke non trasformano automaticamente un bar o ristorante in un locale di pubblico spettacolo, purché l’intrattenimento resti accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione.
Diversamente, se l’intrattenimento diventa l’attività principale o comporta modifiche sostanziali al locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), è necessario un riesame complessivo dell’inquadramento dell’attività e degli adempimenti.
Sicurezza antincendio: valutazione del rischio e gestione dell’emergenza
In assenza di una regola tecnica specifica di prevenzione incendi per bar e ristoranti, la sicurezza antincendio e le condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da effettuare secondo i criteri del D.M. 3.9.2021, uno dei regolamenti di attuazione della disciplina in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9.4.2008, n. 81). Le misure possono essere individuate facendo riferimento:
- al Codice di prevenzione incendi oppure
- al cosiddetto “Minicodice”, per i luoghi di lavoro a basso rischio, se ne ricorrono i presupposti.
Il Ministero ha inoltre chiarito il rapporto tra Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e gestione della sicurezza antincendio:
- il DVR resta focalizzato sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, tenendo conto anche anche degli effetti organizzativi legati alla presenza del pubblico;
- la prevenzione incendi e la pianificazione dell’emergenza devono invece considerare tutte le persone presenti nell’attività, inclusi clienti e visitatori.
In particolare, il piano di emergenza è obbligatorio:
- nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;
- nei luoghi di lavoro aperti al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di addetti;
- nei luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Il ruolo degli addetti antincendio
Infine, la nota ministeriale richiama l’importanza degli addetti al servizio antincendio, che devono essere adeguatamente formati e numericamente coerenti con lo scenario di rischio dell’attività. Il loro ruolo non è solo operativo, ma anche preventivo, a tutela della sicurezza di tutti gli occupanti.
Confesercenti Bergamo invita le imprese associate a prestare attenzione a questi chiarimenti, utili per evitare interpretazioni improprie e per gestire correttamente gli adempimenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi.