IRPEF: riduzione dell’aliquota del secondo scaglione
Dal 2026 viene ridotta l’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito: si passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro.
L’obiettivo è alleggerire il carico fiscale sul cosiddetto “ceto medio”.
Nuove aliquote IRPEF
Dal 2026 le aliquote IRPEF saranno quindi:
- 23% fino a 28.000 euro;
- 33% da 28.000 a 50.000 euro;
- 43% oltre i 50.000 euro.
Il risparmio massimo annuo può arrivare fino a 440 euro.
Quando si applica
La riduzione è strutturale e si applica dal 1° gennaio 2026.
Sarà applicabile per la prima volta nelle dichiarazioni dei redditi 730/2027 e Redditi PF 2027.
Effetti su stipendi e pensioni
Le nuove aliquote saranno applicate già sulle buste paga e pensioni del 2026. Eventuali ritardi tecnici verranno recuperati con i conguagli nei mesi successivi.
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Bonus casa: confermate le detrazioni per il 2026
Per gli interventi di recupero edilizio viene confermato anche per il 2026 il cosiddetto bonus casa.
Detrazione “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027
- 36% per le spese sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026
- 30% per le spese sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027
Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
Detrazione “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027
Per i lavori sulla prima casa:
- 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai proprietari titolari o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’abitazione principale;
- 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai proprietari titolari o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’abitazione principale;
Anche in questo caso il tetto massimo è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
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Ecobonus e sismabonus
Le detrazioni per le spese sostenute dall’1.1.2025 per gli interventi di ecobonus (riqualificazione energetica) e sismabonus (riduzione del rischio sismico) seguono le stesse percentuali del bonus casa.
- Abitazione principale:
- 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026
- 36% per le spese sostenute nel 2027
- Altri immobili:
- 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026
30% per le spese sostenute nel 2027
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Bonus mobili: proroga al 2026
Viene prorogato anche per il 2026 il bonus mobili, che consente una detrazione del 50% per l’acquisto dall’1.1.2026 al 31.12.2026 di mobili e di grandi elettrodomestici, se collegati a lavori di recupero edilizio iniziati dall’1.1.2025.
Limite di spesa
Il tetto massimo di spesa resta fissato a 5.000 euro.
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Buoni pasto elettronici: aumenta l’esenzione
Sale da 8 a 10 euro l’importo giornaliero dei buoni pasto elettronici che non concorre al reddito di lavoro dipendente.
Resta invece invariato a 4 euro il limite per i buoni cartacei.
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Previdenza complementare: aumento del limite di deducibilità
Dal 2026 aumenta il limite di deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione versati dal lavoratore e dal datore di lavoro:
- da 164,57 euro a 5.300 euro annui.
E’ previsto inoltre il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006.
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Partecipazioni: aumenta l’imposta sulla rideterminazione del costo fiscale
L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) sale dal 18% al 21%.
Resta invece al 18% quella per la rivalutazione dei terreni (agri-coli ed edificabili).
Le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe.
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Locazioni brevi: soglia più bassa per l’attività imprenditoriale
Dal 2026 cambia la regola sulle locazioni brevi:
- fino a 2 appartamenti: si resta fuori dall’attività d’impresa;
- da 3 appartamenti in poi: scatta l’obbligo di partita IVA, con esclusione della cedolare secca.
Cedolare secca
Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi.
- 21% su un solo appartamento;
- 21% su primo e 26% sul secondo appartamento;
- oltre i due immobili, non si applica più la cedolare.
Come si conteggiano i tre appartamenti
Ai fini della presunzione di imprenditorialità, si considerano solo gli appartamenti con contratti di locazione breve. Sono quindi esclusi i contratti ordinari, come i “4+4” e i “3+2”.
Se più contratti brevi riguardano stanze dello stesso appartamento, l’immobile viene comunque conteggiato una sola volta.
Infine, per includere un appartamento nel calcolo è sufficiente aver stipulato anche un solo contratto breve nel periodo d’imposta, anche di pochissimi giorni.
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Regime forfettario: confermato il limite di 35.000 euro
Il regime forfettario non può essere applicato se, nell’anno precedente, il contribuente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro.
Per il 2025, questo limite era stato innalzato a 35.000 euro, e la nuova legge di bilancio 2026 conferma lo stesso tetto anche per il 2026.
Di conseguenza, per poter accedere o rimanere nel regime forfettario nel 2026, occorre verificare i redditi percepiti nel 2025.
Se nel 2025 il totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati supera 35.000 euro, il regime forfettario non potrà essere applicato nel 2026.
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Iper ammortamenti: le nuove agevolazioni
Per i titolari di reddito d’impresa viene previsto un nuovo sistema di iper‑ammortamenti, che consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 ai soli fini delle imposte sui redditi, esclusivamente per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Beni agevolabili
Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 relativi a:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi 0, secondo i nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026, prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e destinati a strutture produttive situate in Italia;
- beni materiali strumentali nuovi destinati alla produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e destinati a strutture produttive situate in Italia;
Misura della maggiorazione
La maggiorazione del costo dei beni agevolati è così articolata:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Modalità di accesso
Per ottenere il beneficio, l’impresa dovrà inviare telematicamente, sulla piattaforma predisposta dal GSE e sulla base di modelli standardizzati, specifiche comunicazioni e certificazioni relative agli investimenti effettuati.
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Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026
Tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta di realizzo
Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali e patrimoniali concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”.
Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.
Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d’imposta
Rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.
Decorrenza
Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dall’anno 2026
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Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice
Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:
- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.
Imposte sostitutive
I benefici fiscali si sostanziano:
- nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
- nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
- per il 60% entro il 30.9.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.
Imposte indirette
Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
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Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale
Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:
- sia alla data del 30.9.2025;
- sia alla data dell’1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
Ambito oggettivo
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:
- devono essere posseduti al 30.9.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2026.
Imposta sostitutiva
Il regime agevolativo in commento prevede:
- l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore nor-male dell’immobile, il suo valore catastale.
Adempimenti
Ai fini delle agevolazioni in esame:
- l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante compor-tamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.
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Legge Sabatini – Rifinanziamento
Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:
- 200 milioni di euro per l’anno 2026;
- 450 milioni di euro per l’anno
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Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31.12.2023
Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circo-scritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:
- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).
Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.
I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.
L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.
Adesione alla rottamazione
La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026.
Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.
Effetti della rottamazione
Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.
In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:
- non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
- non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
- i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;
- il DURC può essere rilasciato;
- sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli.
Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.
Dilazione delle somme
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.
Per quanto riguarda le rate:
- la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026;
- dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.
In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.
Decadenza dalla rottamazione
La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insuf-ficiente).
Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.
Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.
Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dila-zioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli.
Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni
Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rotta-mazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.
Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”.
Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.
Giudizi pendenti
Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.
Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata.
Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.
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Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni – Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti
Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro.
In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministra-zioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commerciali-sti, avvocati, ingegneri e architetti) non c’è più la soglia di 5.000 euro:
- sia per quanto riguarda l’entità del pagamento da sospendere;
- sia per quanto riguarda l’entità del carico iscritto a
Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali).
Procedura
Le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere a pagamenti di somme di qualsiasi importo relativi a compensi spettanti ad esercenti arti e professioni, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo.
L’Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche.
Qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito per il quale si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.
Ad esempio, se la Pubblica amministrazione dove erogare compensi per 5.000 euro, in presenza di un carico di ruolo pari a 2.000 euro, si attiverebbe il blocco e:
- 000 euro sarebbero assegnati all’Agente della Riscossione;
- i restanti 000 euro verrebbero erogati al professionista.
Decorrenza
Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.
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Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro
A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se deri-vanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta.
La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensa-zione da 100.000 a 50.000 euro.
Tale divieto non opera se:
- è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
- viene presentata domanda di rottamazione dei
La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.
Decorrenza
La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento).
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Definizione agevolata dei tributi locali
Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l’importo dovuto a titolo di tributo).
Accertamenti e liti pendenti
Le Regioni e gli enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui:
- siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione;
- per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati dei contenziosi tribu-tari in cui è parte l’ente locale.
Ambito applicativo
Regioni ed enti locali potranno individuare i tributi di propria spettanza interessati dalla definizione agevolata. Inoltre, le definizioni agevolate:
- potranno avere ad oggetto anche le entrate di natura patrimoniale (come, ad esempio, le sanzioni previste dal Codice della strada);
- mentre non potranno riguardare l’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali.
Adempimenti dei contribuenti per definire i tributi locali
Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempiuti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente, che non potrà comunque essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito Internet istituzionale dell’ente, dell’atto che introduce la definizione.
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Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento
Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72).
A decorrere dall’1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.
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Modifiche alla disciplina del “tax free shopping”
Con riferimento alla disciplina di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di “privati consumatori” domiciliati o residenti al di fuori del territorio dell’Unione europea, è prevista:
- la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario, previa emanazione di uno specifico provvedimento attuativo;
- l’estensione, da quattro a sei mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana da parte del cessionario “privato consumatore”.
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Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore
Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni:
- provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
- di valore dichiarato non superiore a 150
Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importa-zione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.
Il prelievo è istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell’Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi.
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Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri
Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.
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Incremento dell’imposta di soggiorno per il 2026
Viene estesa all’anno 2026 la facoltà degli enti locali di incrementare l’imposta di soggiorno nella misura di cui all’art. 1 co. 492 della L. 213/2023.
Tale facoltà compete a:
- Comuni capoluogo di Provincia;
- unioni di Comuni;
- Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
Misura dell’incremento
L’imposta di soggiorno può essere incrementata fino a 2 euro per notte di soggiorno.