Previdenza complementare, dal 1° luglio 2026 arriva l’adesione automatica per i nuovi lavoratori del settore privato

2 Luglio 2026

Pubblicate le Direttive attuative in materia di adesione automatica alle forme pensionistiche complementari previste dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005.

La nuova disciplina si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici, assunti o riassunti a decorrere dal 1° luglio 2026.

Si tratta di una novità di particolare rilievo che modifica profondamente il meccanismo di accesso alla previdenza complementare per i nuovi rapporti di lavoro, introducendo un sistema di adesione automatica accompagnato dalla possibilità per il lavoratore di esercitare una facoltà di rinuncia entro sessanta giorni dall’assunzione.

Dal momento dell’assunzione il lavoratore è considerato aderente a una forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.
Entro sessanta giorni dalla data di assunzione il lavoratore può:
• confermare l’adesione automatica;
• scegliere espressamente una diversa forma pensionistica complementare;
• rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo il regime ordinario previsto dall’articolo 2120 del codice civile, nei casi consentiti dalla normativa.
Decorso il termine di sessanta giorni senza una diversa manifestazione di volontà, l’adesione automatica si consolida definitivamente.
La disciplina conferma il principio della volontarietà dell’adesione alla previdenza complementare, attribuendo tuttavia al silenzio del lavoratore il valore di conferma implicita dell’adesione automatica prevista dalla legge.

La disciplina riguarda:
• i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026;
• i lavoratori riassunti presso un nuovo datore di lavoro dopo il 30 giugno 2026, secondo le regole specifiche previste dalla normativa.

Restano esclusi:
• i lavoratori già in forza alla data del 30 giugno 2026 che non instaurano successivamente un nuovo rapporto di lavoro dipendente;
• i lavoratori domestici;
• i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i quali continua ad applicarsi la disciplina specifica prevista per il pubblico impiego.

L’adesione automatica opera prioritariamente verso la forma pensionistica collettiva individuata dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali applicati al rapporto di lavoro.

Qualora risultino applicabili più forme pensionistiche collettive, la normativa individua specifici criteri per la scelta della forma destinataria.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base della contrattazione applicata, trova applicazione la disciplina residuale prevista dalla normativa vigente.

In caso di consolidamento dell’adesione automatica, la contribuzione decorre retroattivamente dalla data di assunzione.

L’adesione automatica comporta il versamento:
• dell’intero TFR maturando;
• del contributo a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla contrattazione collettiva;
• del contributo a carico del lavoratore nella misura minima prevista dalla contrattazione collettiva.

La normativa prevede una specifica eccezione per i lavoratori con retribuzioni particolarmente basse, ai quali è riconosciuta la facoltà di non versare il contributo a proprio carico secondo le modalità individuate dalle Direttive COVIP.

L’adesione automatica si applica anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a due mesi.

Qualora il rapporto di lavoro cessi prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto per l’esercizio della facoltà di rinuncia, l’adesione automatica non produce effetti.

I contratti di durata inferiore a sessanta giorni restano esclusi dal nuovo meccanismo.

Per i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro dopo precedenti esperienze lavorative, la disciplina distingue tra:
• soggetti già titolari di una posizione di previdenza complementare alimentata con TFR;
• soggetti che non risultano titolari di una posizione previdenziale complementare alimentata con TFR.

Le conseguenze operative variano in funzione della situazione dichiarata dal lavoratore al momento dell’assunzione.

I datori di lavoro sono tenuti a:
• consegnare al lavoratore l’informativa prevista dalla normativa;
• acquisire e conservare la documentazione relativa alle scelte effettuate dal lavoratore;
• individuare correttamente la forma pensionistica di destinazione;
• comunicare le adesioni automatiche alle forme pensionistiche interessate;
• effettuare i versamenti dovuti, comprensivi delle quote arretrate maturate dalla data di assunzione.ticolare attenzione dovrà pertanto essere prestata alla raccolta delle dichiarazioni richieste dalla normativa.

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