Copertura sanitaria per coniugi e figli. Le domande entro il 20 marzo

Tutti gli associati a Confesercenti, in regola con il versamento dei contributi associativi, anche in qualità di soci Hygeia, entro il 20 marzo 2022, potranno iscrivere alla mutua il coniuge o il convivente e i figli, ottenendo i vantaggi del piano sanitario.  Solo per quest’anno la richiesta può essere fatta alla sede di Confesercenti Bergamo entro il 20 di marzo e solo per quest’anno l’estensione della copertura ha il seguente costo, con decorrenza dal 1° aprile:Coniuge: € 197,50Nucleo: € 385,00La copertura sarà valida fino al 31/12/2022. L’anno prossimo, sia per chi intende rinnovare la copertura sia per le nuove richieste,il periodo di copertura sanitaria andrà dal 1° gennaio al 31 dicembre e il costo sarà il seguente:Coniuge: € 260,00Nucleo: € 510,00 In allegato la guida al piano sanitario che dà un’idea del piano sanitario  a disposizione dei soci titolari di attività. Per le richieste di maggiori informazioni e per le iscrizioni contattare Paolo Pirrone (035 4207249 – p.pirrone@conf.bg.it) Piano Sanitario Richiesta di contatto

Domicilio digitale d’impresa

Tutte le imprese già iscritte al Registro che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale (INDIRIZZO PEC) o il cui domicilio digitale è stato cancellato perché non più attivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio. Le Camere di commercio sono prossime al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all’applicazione delle relative sanzioni. Il domicilio digitale che verrà assegnato d’ufficio dalle Camere di commercio sarà attivo solo in ricezione e sarà accessibile dal rappresentante dell’impresa presso il cassetto digitale dell’imprenditore. Richiesta di contatto

Nuova giunta Confesercenti

Nei giorni scorsi la Presidenza Confesercenti si è riunita per nominare i nuovi membri di Giunta. La nuova giunta di Confesercenti Bergamo è dunque composta da:  Antonio Terzi con il ruolo di Presidente Giulio Zambelli con il ruolo di Vice Presidente Vicario Leda Canfarelli con il ruolo di Vice Presidente Franco Asperti Antonio Caffi Matteo Marcassoli Roberto Nespoli Nicola Rotasperti Filippo Caselli con il ruolo di Direttore Cesare Rossi con il ruolo di Vice Direttore Richiesta di contatto

Sistemi di video sorveglianza: le autorizzazioni necessarie prima di installarli

Sistemi di videosorveglianza, ciò che occorre sapere prima di procedere all’installazione se si hanno dipendenti.

Obbligo Green pass rafforzato per i lavoratori over 50

Dal 15 febbraio 2022 il green pass rafforzato, cioè esclusivamente per vaccinazione o guarigione, è richiesto a tutti i lavoratori pubblici e privati a partire dai 50 anni di età, per accedere ai luoghi di lavoro. L’obbligo resta in vigore fino al 15 giugno 2022, mentre dall’8 gennaio 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini che hanno compiuto 50 anni. Per semplificare la verifica di tutti i green pass durante l’ingresso ai luoghi di lavoro è disponibile una nuova tipologia di verifica sull’app VerificaC19. Aggiornamento applicazione VerificaC19 È sufficiente che i verificatori aggiornino l’applicazione sul proprio dispositivo mobile e selezionino la tipologia “LAVORO” prima di effettuare la scansione dei QR code. L’App considera validi, in modo automatico, i green pass generati da vaccinazione, da guarigione o da tampone fino ai 49 anni di età. Dai 50 anni compiuti in su, ammette solo i green pass generati da vaccinazione o da guarigione. Certificazioni di esenzione digitalizzate ATTENZIONE! L’App, inoltre, considera valide anche le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione che possono essere presentate da chi è esente dalla vaccinazione per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate. Dallo scorso 7 febbraio, infatti, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 vengono emesse esclusivamente in formato digitale. Chi è già in possesso di un precedente certificato di esenzione cartaceo ha tempo fino al 27 febbraio 2022 per richiedere la nuova certificazione digitale con il QR code. Dopo tale data le certificazioni prive di QR code non potranno più essere utilizzate, neanche per accedere ai luoghi di lavoro. Ordinanza Ministero Salute su uso mascherine Con Ordinanza dell’8 febbraio, il Ministero ha stabilito che fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (non più, dunque, nei luoghi all’aperto). Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è (comunque) fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio. Richiesta di contatto

Nuovo adempimento per i possessori/proprietari di apparecchi senza vincita in denaro

Dal 01 marzo entrerà in vigore la riforma del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) che prevede una serie di adempimenti a carico dei possessori/proprietari di apparecchi senza vincita in denaro. Solo a titolo di esempio la riforma riguarda apparecchi come il calcio balilla, la carambola, i kiddie riders (giochi per bambini attivabili con moneta o gettone), i biliardi, il ping pong etc. Entro la scadenza perentoria del 28 febbraio 2022, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, compresi quelli in magazzino e/o quelli utilizzati solo per la stagione estiva, dovranno essere censiti e certificati presso la banca dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Per poter effettuare il censimento e la certificazione degli apparecchi, il proprietario/possessore dovrà accreditarsi nel portale di ADM e poi effettuare la procedura di autocertificazione di conformità degli apparecchi alle regole vigenti. Una volta completata la procedura di autocertificazione dovrà effettuare il pagamento di un contributo una tantum di € 10,00 per ottenere il rilascio da parte di ADM stessa del nulla osta di messa in esercizio e del dispositivo elettronico di identificazione denominato RFID. In ultimo, dopo aver ottenuto il nulla osta, dovranno essere versate le imposte dovute sugli intrattenimenti (ISI). E’ inoltre previsto che entro il 31.12.2023 tali apparecchiature dovranno essere sottoposte obbligatoriamente ad omologazione per poter continuare ad essere installate. Dal 01 marzo 2022 qualora, a seguito di controlli di organi ispettivi, venissero rinvenuti installati apparecchi sprovvisti di nulla osta di messa in esercizio e di RFID le sanzioni previste sono molto rilevanti (€ 10.000 ad apparecchio oltre la sanzione accessoria di chiusura temporanea dell’esercizio). Un aspetto positivo di questa riforma del T.U.L.P.S è quello inerente al fatto che dal 01 marzo p.v. non ci sarà più l’obbligo per i pubblici esercizi che detengono apparecchi a vincita (comunemente chiamate AWP) di avere almeno un apparecchio senza vincita in denaro. Nella maggior parte dei casi, tale disposizione veniva rispettata con le “freccette da muro”. Tali apparecchi dal 01 marzo dovranno essere rimossi. Se Nel caso gli apparecchi senza vincita in denaro installati all’interno del pubblico esercizio di proprietà di un gestore, queste incombenze potrebbero essere state da lui effettuate, si consiglia quindi di contattare il proprio gestore.  Per informazioni contattare Francesca Barcella 035.4207271 Richiesta di contatto

Decreto Sostegni ter: le misure di aiuto per le imprese

Decreto sostegni ter

Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Si evidenzia che lo stesso è in corso di conversione in Legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e/o integrazioni. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FONDO E CONTRIBUTO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO All’art. 2 del Decreto è introdotto, nello stato di previsione del MISE, un fondo denominato “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione pari a 200 milioni di euro, finalizzato alla concessione di aiuti sotto forma di contributo a sostegno del comparto del commercio al dettaglio. In particolare, i predetti contributi sono destinati ai soggetti che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19 – “Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati”; 47.30 – “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”; 47.43 – “Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati”; 47.5 -“Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati”; 47.6 – “Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati”; 47.71 – “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”; 47.72 – “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati; 47.75 – “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; 47.76 – “Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati”; 47.77 – “Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria; 47.78 – “Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati”; 47.79 – “Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato”; 47.82 – “Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie”; 47.89 – “Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria”; 47.99 – “Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati”.  Al riguardo, tra i requisiti necessari per l’accesso a beneficio, è previsto che i predetti soggetti: presentino un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro; abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto al 2019 (ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b), del TUIR); abbiano sede legale od operativa nel territorio dello Stato; risultino regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro imprese; non risultino in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non risultino già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato; non risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001. Stante quanto scritto, la norma prevede che il contributo spettante sia determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, le seguenti percentuali: 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 fino a 400 mila euro; 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 compresi tra 400 mila euro e un milione di euro; 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 compresi tra un milione di euro e due milioni di euro. Con riferimento alle modalità per l’ottenimento del contributo è chiarito che i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al MISE. Al riguardo, i termini, le modalità per l’invio delle predette istanze, le relative istruzioni operative ed ogni altro elemento attuativo della misura saranno definite con apposito provvedimento del MISE Infine, la norma chiarisce che: qualora le risorse stanziate in tale ambito non siano sufficienti a soddisfare le richieste pervenute e ammissibili il MISE provvederà a ridurre proporzionalmente il contributo sulla base delle risorse disponibili e del numero di istanze ammissibili; i contributi saranno concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Temporay Framework, o, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013. FONDO E CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CERIMONIE All’art. 3, c.2 del Decreto, è previsto lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro destinati alle imprese che svolgono le attività classificate con i seguenti codici ATECO: 96.09.05 – “Organizzazione di feste e cerimonie”; 56.10 – “Ristoranti e attività di ristorazione mobile”; 56.21 – “Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)”; 56.30 – “Bar e altri esercizi simili senza cucina”; 93.11.2 – “Gestione di piscine”. In particolare, ai fini dell’accesso al contributo è previsto che i soggetti beneficiari presentino cumulativamente le seguenti caratteristiche: Aver registrato nell’anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 40% rispetto al fatturato del 2019 (ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b), TUIR); aver registrato nel periodo d’imposta 2021, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 novembre 2021 relativo al contributo a fondo perduto perequativo, di cui all’art. 1, c. 19, D.L. n. 73/2021). Infine, si chiarisce che per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto, dovrà essere preso in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato

Green pass base nei negozi: bastano i controlli a campione

AGGIORNAMENTO del 26 gennaio 2022: le nuova FAQ pubblicate dal Governo chiariscono che i titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali. I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso?No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali. Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022?I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022. Scarica il cartello informativo per l’accesso dei clienti Richiesta di contatto

A Bergamo, nel 2021 cessate 61 attività nel settore alimentare

Secondo il “Report sulla chiusura degli esercizi di vicinato” più di 10 mila piccoli negozi in tutta Italia chiuderanno da qui al 2025 e gli effetti non sono da ritrovarsi solo nelle conseguenze della pandemia. A riportarlo è una ricerca condotta su scala nazionale da Federconsumatori, in collaborazione con Confesercenti e aggiornata a giugno 2021. Secondo lo studio effettuato la categoria in cui si prevede il maggior numero di cessazioni rimane quella relativa al commercio al dettaglio di carni e prodotti di carne. Saranno infatti 7.309 le macellerie e affini costrette alla chiusura nei prossimi anni. L’allarme, però riguarda anche le categorie relative al commercio al dettaglio di beni primari quali il pane, la frutta e la verdura, nei quali si prevedono, rispettivamente, 266 e 894 chiusure al 2025. In totale 10.503 attività che spesso, trattandosi di esercizi a conduzione familiare, corrispondono alla perdita dell’unica fonte di reddito di intere famiglie. Considerando le variabili che possono intervenire nelle dinamiche del commercio al dettaglio e nel settore dei consumi, la ricerca stima che nel 2025 la riduzione degli esercizi commerciali di piccole dimensioni oscillerà tra il -6,9% e il -8,4%. A Bergamo e provincia, secondo i dati della Camera di Commercio, da gennaio a dicembre 2021, le chiusure annuali di negozi di prodotti alimentari, bevande e tabacco sono state 61 su 1.269 attività, dato che si aggiunge al già esiguo rapporto fra negozi alimentari di vicinato e numero di abitanti in tutta la provincia. L’attenzione, dunque, è massima, perché la ricerca nazionale mostra una tendenza ben evidente e irreversibile già prima dell’inizio della pandemia e una profonda difficoltà del mondo delle botteghe e dei piccoli piccoli commercianti e artigiani. Da settembre 2009 a settembre 2019, in Italia, sono state circa 208.000 le botteghe artigiane e i piccoli negozi che hanno chiuso i battenti, portando alla perdita del posto di lavoro per oltre 520.000 addetti. Ad essere maggiormente penalizzati sono alcune tipologie di negozio che risultano di vitale importanza per l’acquisto di beni di prima necessità come pane, prodotti di pasticceria freschi, frutta e verdura e carni. 2025 Numero totale di esercizi per cui si prevede la chiusura (operanti nelle tipologie commerciali esaminate): 10.503 di cui: Carni e prodotti a base di carne: 7.309 Frutta e verdura: 894 Pane, torte, dolciumi e confetteria: 266 (fonte: FIESA-CONFESERCENTI | FEDERCONSUMATORI) Esaminando solo il periodo pandemico, invece, l’Istat, rileva che la prospettiva di chiusura per le imprese è determinata dall’elevata caduta di fatturato (oltre il 50% in meno sul 2019) che ha riguardato il 74% delle imprese e dal lockdown (59,7% delle imprese). I vincoli di liquidità (62,6% delle unità a rischio chiusura) e la contrazione della domanda (54,4%) costituiscono i principali motivi, i vincoli di approvvigionamento lato offerta sono un vincolo più contenuto (23%). Mario Rossoni, titolare dell’omonima macelleria a Verdello, è presidente del Gruppo Italiano Carni Equine Fiesa Confesercenti e membro di giunta Fiesa: «Recentemente abbiamo vissuto una situazione doppiamente drammatica: quella del paese assediato dal virus e la nostra personale dell’azienda. Ora se si vuole far ripartire il sistema delle piccole imprese non occorrono finanziamenti o altro, serve una riforma fiscale che tagli oneri e burocrazia». Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo: «Siamo molto preoccupati, anche se non sorpresi, dalle prospettive indicate da questa ricerca. Il commercio è investito da una “tempesta perfetta”, nella quale alla pandemia si aggiunge anche l’esplosione dei costi energetici e burocratici. Ma il tratto principale di questa crisi risiede in scelte politiche datate che vanno riviste al più presto, coinvolgendo anche i consumatori e le loro rappresentanze. È virtuoso un sistema che, spingendo verso una concorrenza senza regole e senza controllo, provoca solo chiusure, desertificazione, crisi dei nuclei familiari degli imprenditori che chiudono e impossibilità per i cittadini di avere servizi essenziali a portata di mano?» Richiesta di contatto

Green pass ed accesso a servizi e attività – Dpcm del 21 gennaio

AGGIORNAMENTO del 26 gennaio 2022: le nuova FAQ pubblicate dal Governo chiariscono che i titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali. I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso?No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali. Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022?I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022. Scarica il cartello informativo per l’accesso dei clienti   Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm che disciplina – dal 1 febbraio – l’accesso a servizi ed attività al chiuso anche a coloro che non sono in possesso della certificazione verde Covid-19. Il Dpcm individua una serie di servizi e attività che si svolgono al chiuso fondamentali per garantire le “esigenze essenziali e primarie della persona” in quattro ambiti: esigenze alimentari e di prima necessità; esigenze di salute; esigenze di sicurezza; esigenze di giustizia. Nell’ambito delle attività commerciali indicate nell’allegato al Dpcm, l’accesso consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Riportiamo di seguito le attività alimentari e di prima necessità con accesso SENZA Green Pass: Edicole Generi alimentari e supermercati– Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari). In nessuno di questi luoghi il cibo potrà essere consumato e si potranno comprare soltanto i prodotti essenziali.– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Animali– Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati. Farmacie, prodotti sanitari, ottici– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.– Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.– Commercio al dettaglio di materiale per ottica. Combustibili– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. Chi entra senza Green pass nei supermercati può acquistare tutti i prodotti lì venduti, non solo beni di prima necessità. Lo precisa una Faq del governo rispetto al dpcm Covid. Nei centri commerciali sarà consentito entrare SENZA Green Pass solo per accedere ai negozi essenziali (farmacia, alimentari e altre attività sopra elencate) Scarica il Dpcm del 21 gennaio 2022  Richiesta di contatto