Bando nuova impresa – edizione 2022

Il 4 aprile, a partire dalle ore 14.00 apre il Bando Nuova Impresa dedicato a coloro che hanno bisogno di sostegno per l’avvio di una nuova impresa e per l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo. Il bando eroga contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione di nuove imprese ammettendo, fra le spese: l’acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature e nuovi arredi; l’acquisto di software gestionali, professionali e altre applicazioni aziendali, l’acquisto di hardware, la registrazione e lo sviluppo di marchi e brevetti per le certificazioni di qualità. Inoltre, sono ammissibili le spese per onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa; onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa espese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione e allo sviluppo di marchi e brevetti.Sarà possibile conteggiare nel bando anche i canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa, lo sviluppo di un piano di comunicazione e gli strumenti di comunicazione e promozione. Il contributo erogabile è a fondo perduto e pari al 50% delle spese ammissibili, in conto capitale e di parte corrente (minimo di spese in conto capitale pari al 50%), fino ad un importo massimo di 10 mila euro e un investimento minimo pari a 3 mila euro. Il bando è dedicato alle imprese lombarde micro, piccole e medie iscritte al Registro delle Imprese ed attive a decorrere dal 1°gennaio 2022, oltre ai lavoratori autonomi con partita Iva individuale attiva dalla stessa data e con domicilio fiscale in Lombardia. Resterà attivo fino al 31 marzo 2023, salvo esaurimento delle risorse a disposizione. Il bando completo lo trovate quihttps://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-manifatturiere-artigiane-e-di-servizi/nuova-impresa-edizione-2022/nuova-impresa-edizione-2022 Se volete saperne di più o ricevere assistenza sul bando scrivete a:Mariarosa Quarenghim.quarenghi@conf.bg.it035 4207245 Richiesta di contatto
Decreto legge post fase emergenziale

È stato pubblicato il Decreto-legge post fase emergenziale (circolare LEGI n. 4866, del 24.3.2022) che definisce le regole che occorre continuare a rispettare anche dopo la fine dello Stato di Emergenza. In particolare: Dal 1° aprile sono abolite le regole per la determinazione del colore delle Regioni (zone bianche, gialle, arancioni e rosse) Per tutto il mese di aprile 2022 l’accesso ai servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, sarà consentito ai soggetti muniti di green pass base (ovvero quello che si ottiene con il solo tampone negativo). La norma prevede esclusivamente il possesso del green pass base, consentendo quindi di utilizzare tali servizi, dal 1° e fino al 30 aprile, anche solo esibendo un test Covid-19 negativo. Dal 1° maggio non dovrebbe più essere richiesto il green pass, a meno di nuove norme. Dal 1° aprile le Linee Guida per le attività di ristorazione e bar finora vigenti (quelle adottate con Ordinanza Min. salute del 2.12.2021) sono considerate superate. Gli organi competenti stanno predisponendo nuove linee guida per l’esercizio delle attività economiche che saranno divulgate nei prossimi giorni. Dal 1° aprile anche il Protocollo Covid (le regole Covid per i lavoratori) è da intendersi superato. Dal 25 marzo, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 30 aprile, a chiunque svolge una attività lavorativa, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, il semplice green pass base, con superamento quindi dell’obbligo di possedere il green pass rafforzato per gli over 50. Dal 1° maggio l’accesso ad attività e servizi non sarà più soggetto (salvo novità legislative) a green pass. Dal 1° al 30 aprile 2022 solo chi possiede il green pass rafforzato potrà accedere a: piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Stesse regole anche per l’accesso a convegni e congressi, centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Il green pass rafforzato resta anche per feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi assimilabili che si svolgono al chiuso, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, oltre che per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono al chiuso. L’obbligo decade dal 1° maggio, salvo ulteriori comunicazioni legislative. Dal 1° aprile 2022 resta l’obbligo di isolamento per i positivi fino all’accertamento della guarigione. Il regime di isolamento finisce solo dopo un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo trasmesso con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento. Dal 1° aprile vengono superati gli obblighi di quarantena. Tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi, indipendentemente dall’essersi sottoposti o meno a vaccinazione, devono porsi in autosorveglianza, indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti. È prorogata al 30 giugno la scadenza per regolarizzare il lavoro agile per i lavoratori del settore privato. Richiesta di contatto
Firmato il protocollo con Regione Lombardia per l’ospitalità dei profughi

Regione Lombardia e le Associazioni di categoria degli albergatori hanno sottoscritto l’accordo che permette di accogliere i profughi ucraini negli hotel e nelle altre strutture ricettive. L’accordo specifica che l’accoglienza sarà effettuata «nelle strutture ricettive presenti sul territorio regionale, qualora non sia possibile l’accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo». Alberghi e strutture ricettive turistiche, dunque, danno la loro disponibilità laddove la Prefettura abbia difficoltà a collocare i profughi diversamente e saranno attivate solo in caso di necessità. Disponibilità e richieste saranno gestite da Regione Lombardia tramite la piattaforma Bandi On Line in coordinamento con le Associazioni di categoria. Il bando è già stato pubblicato (https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sicurezza/eventi-calamitosi/manifestazione-interesse-strutture-ricettive-ospitalita-profughi-ucraini-ocdpc-872-2022-RLZ12022024303.) L’accordo definisce anche le tariffe che Regione Lombardia riconoscerà per l’ospitalità fornita dalle strutture, che vanno da un minino di 30 a un massimo di 75 euro al giorno dipendenti dal numero di persone coinvolte e dalla tipologia di ospitalità fornita e stabilisce un tetto massimo di accoglienza per la singola struttura ricettiva. Paolo Prestini, presidente dell’associazione “Bergamo B&B” aderente ad Aigo Confesercenti: «L’iniziativa è doverosa e puntuale e dà la possibilità di fornire un aiuto concreto. Personalmente ho già sondato il terreno e credo che l’adesione sarà buona. In ogni caso, sarà importante capire se il trattamento economico erogato sarà sufficiente per la categoria, provata da due anni molto difficili». Filippo Caselli, Direttore Confesercenti Bergamo: «Questo accordo risponde all’appello di una mobilitazione di tutti per fronteggiare la situazione e la disponibilità delle imprese del settore ricettivo può svolgere un ruolo importante nell’emergenza profughi sul nostro territorio». Richiesta di contatto
Convenzione A2A prezzi bloccati e check up energetico

Confesercenti Bergamo e A2A bloccano i prezzi di gas e luce per due anni fino a giugno 2023, anche per uso domestico. I soci che aderiscono alla convenzione hanno diritto a uno sconto del 5% sui consumi di corrente e gas sulle utenze commerciali, ma non solo. Un ulteriore sconto del 10% è previsto per la fornitura di energia elettrica e gas sulle utenze domestiche. La convenzione si attua a chi stipula un nuovo contratto entro il 30 giugno 2022. Inoltre A2A offre ai soci Confesercenti aderenti una consulenza gratuita e un’analisi dei consumi energetici, realizzata da un referente in sede, per telefono o via web. Compila il form qui sotto per ricevere il tuo preventivo personalizzato. Richiesta di contatto
Copertura sanitaria per coniugi e figli. Le domande entro il 20 marzo

Tutti gli associati a Confesercenti, in regola con il versamento dei contributi associativi, anche in qualità di soci Hygeia, entro il 20 marzo 2022, potranno iscrivere alla mutua il coniuge o il convivente e i figli, ottenendo i vantaggi del piano sanitario. Solo per quest’anno la richiesta può essere fatta alla sede di Confesercenti Bergamo entro il 20 di marzo e solo per quest’anno l’estensione della copertura ha il seguente costo, con decorrenza dal 1° aprile:Coniuge: € 197,50Nucleo: € 385,00La copertura sarà valida fino al 31/12/2022. L’anno prossimo, sia per chi intende rinnovare la copertura sia per le nuove richieste,il periodo di copertura sanitaria andrà dal 1° gennaio al 31 dicembre e il costo sarà il seguente:Coniuge: € 260,00Nucleo: € 510,00 In allegato la guida al piano sanitario che dà un’idea del piano sanitario a disposizione dei soci titolari di attività. Per le richieste di maggiori informazioni e per le iscrizioni contattare Paolo Pirrone (035 4207249 – p.pirrone@conf.bg.it) Piano Sanitario Richiesta di contatto
Domicilio digitale d’impresa

Tutte le imprese già iscritte al Registro che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale (INDIRIZZO PEC) o il cui domicilio digitale è stato cancellato perché non più attivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio. Le Camere di commercio sono prossime al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all’applicazione delle relative sanzioni. Il domicilio digitale che verrà assegnato d’ufficio dalle Camere di commercio sarà attivo solo in ricezione e sarà accessibile dal rappresentante dell’impresa presso il cassetto digitale dell’imprenditore. Richiesta di contatto
Nuova giunta Confesercenti

Nei giorni scorsi la Presidenza Confesercenti si è riunita per nominare i nuovi membri di Giunta. La nuova giunta di Confesercenti Bergamo è dunque composta da: Antonio Terzi con il ruolo di Presidente Giulio Zambelli con il ruolo di Vice Presidente Vicario Leda Canfarelli con il ruolo di Vice Presidente Franco Asperti Antonio Caffi Matteo Marcassoli Roberto Nespoli Nicola Rotasperti Filippo Caselli con il ruolo di Direttore Cesare Rossi con il ruolo di Vice Direttore Richiesta di contatto
Sistemi di video sorveglianza: le autorizzazioni necessarie prima di installarli

Sistemi di videosorveglianza, ciò che occorre sapere prima di procedere all’installazione se si hanno dipendenti.
Obbligo Green pass rafforzato per i lavoratori over 50

Dal 15 febbraio 2022 il green pass rafforzato, cioè esclusivamente per vaccinazione o guarigione, è richiesto a tutti i lavoratori pubblici e privati a partire dai 50 anni di età, per accedere ai luoghi di lavoro. L’obbligo resta in vigore fino al 15 giugno 2022, mentre dall’8 gennaio 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini che hanno compiuto 50 anni. Per semplificare la verifica di tutti i green pass durante l’ingresso ai luoghi di lavoro è disponibile una nuova tipologia di verifica sull’app VerificaC19. Aggiornamento applicazione VerificaC19 È sufficiente che i verificatori aggiornino l’applicazione sul proprio dispositivo mobile e selezionino la tipologia “LAVORO” prima di effettuare la scansione dei QR code. L’App considera validi, in modo automatico, i green pass generati da vaccinazione, da guarigione o da tampone fino ai 49 anni di età. Dai 50 anni compiuti in su, ammette solo i green pass generati da vaccinazione o da guarigione. Certificazioni di esenzione digitalizzate ATTENZIONE! L’App, inoltre, considera valide anche le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione che possono essere presentate da chi è esente dalla vaccinazione per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate. Dallo scorso 7 febbraio, infatti, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 vengono emesse esclusivamente in formato digitale. Chi è già in possesso di un precedente certificato di esenzione cartaceo ha tempo fino al 27 febbraio 2022 per richiedere la nuova certificazione digitale con il QR code. Dopo tale data le certificazioni prive di QR code non potranno più essere utilizzate, neanche per accedere ai luoghi di lavoro. Ordinanza Ministero Salute su uso mascherine Con Ordinanza dell’8 febbraio, il Ministero ha stabilito che fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (non più, dunque, nei luoghi all’aperto). Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è (comunque) fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio. Richiesta di contatto
Nuovo adempimento per i possessori/proprietari di apparecchi senza vincita in denaro

Dal 01 marzo entrerà in vigore la riforma del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) che prevede una serie di adempimenti a carico dei possessori/proprietari di apparecchi senza vincita in denaro. Solo a titolo di esempio la riforma riguarda apparecchi come il calcio balilla, la carambola, i kiddie riders (giochi per bambini attivabili con moneta o gettone), i biliardi, il ping pong etc. Entro la scadenza perentoria del 28 febbraio 2022, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, compresi quelli in magazzino e/o quelli utilizzati solo per la stagione estiva, dovranno essere censiti e certificati presso la banca dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Per poter effettuare il censimento e la certificazione degli apparecchi, il proprietario/possessore dovrà accreditarsi nel portale di ADM e poi effettuare la procedura di autocertificazione di conformità degli apparecchi alle regole vigenti. Una volta completata la procedura di autocertificazione dovrà effettuare il pagamento di un contributo una tantum di € 10,00 per ottenere il rilascio da parte di ADM stessa del nulla osta di messa in esercizio e del dispositivo elettronico di identificazione denominato RFID. In ultimo, dopo aver ottenuto il nulla osta, dovranno essere versate le imposte dovute sugli intrattenimenti (ISI). E’ inoltre previsto che entro il 31.12.2023 tali apparecchiature dovranno essere sottoposte obbligatoriamente ad omologazione per poter continuare ad essere installate. Dal 01 marzo 2022 qualora, a seguito di controlli di organi ispettivi, venissero rinvenuti installati apparecchi sprovvisti di nulla osta di messa in esercizio e di RFID le sanzioni previste sono molto rilevanti (€ 10.000 ad apparecchio oltre la sanzione accessoria di chiusura temporanea dell’esercizio). Un aspetto positivo di questa riforma del T.U.L.P.S è quello inerente al fatto che dal 01 marzo p.v. non ci sarà più l’obbligo per i pubblici esercizi che detengono apparecchi a vincita (comunemente chiamate AWP) di avere almeno un apparecchio senza vincita in denaro. Nella maggior parte dei casi, tale disposizione veniva rispettata con le “freccette da muro”. Tali apparecchi dal 01 marzo dovranno essere rimossi. Se Nel caso gli apparecchi senza vincita in denaro installati all’interno del pubblico esercizio di proprietà di un gestore, queste incombenze potrebbero essere state da lui effettuate, si consiglia quindi di contattare il proprio gestore. Per informazioni contattare Francesca Barcella 035.4207271 Richiesta di contatto