Bando Nuova Impresa 2025

Unioncamere Lombardia ha approvato i criteri dell’edizione 2025 del bando Nuova impresa (Determinazione del Direttore operativo n. 211 del 16 dicembre 2024.). Le domande possono essere presentate su webtelemaco.infocamere.it fino al 15 gennaio 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria. Obiettivo del bando, promosso in collaborazione con Unioncamere Lombardia, è sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese. CHI PUÒ PARTECIPARE: MPMI che abbiano i seguenti requisiti: hanno aperto una nuova impresa in Lombardia a decorrere dal 1°giugno 2024 e fino alla data di chiusura dello sportello che verrà stabilita dal bando attuativosono iscritte e attive al Registro delle Imprese a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025 con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle Imprese. Lavoratori autonomi con partita IVA individuale che abbiano i seguenti requisiti: non sono iscritti al Registro delle impresehanno domicilio fiscale in Lombardiahanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate oppure ad un ufficio provinciale dell’Imposta sul Valore Aggiunto della medesima Agenzia e hanno partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate attiva a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2025 Professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva: non iscritti al Registro delle Impreseche hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia da non oltre quattro anni dalla data di presentazione della domanda che hanno il domicilio fiscale in Lombardia DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione finanziaria complessiva, inizialmente di 4.976.027 euro, è stata ampliata a 10.524.194 euro CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di 10.000 euro.I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di 3.000 euro. L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e quietanzate a seguito di avvio dell’impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, dalla data di attribuzione della partita IVA fino alla data di presentazione della domanda di contributo e in ogni caso entro il 31 dicembre 2025. Ogni impresa o professionista può presentare esclusivamente una sola domanda di agevolazione. COME PARTECIPARE L’impresa può presentare domanda di contributo dopo aver aperto la nuova impresa e effettuato l’investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” a rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. L’istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate è effettuata da Unioncamere Lombardia. Per richiedere ulteriori informazioni e partecipare al bando, contatta gli uffici Confesercenti ai numeri: 035 4207244 – 035 4207271
SIAE 2025 – Nuovo Accordo Intrattenimenti e Sconti per gli associati

Grazie alla convenzione tra Confesercenti e SIAE, aumenta fino al 27% la percentuale di sconto a favore dei soci che hanno rinnovato la tessera 2025. Confesercenti si impegna con costanza nella promozione della cultura del diritto d’autore, attraverso iniziative di informazione e formazione, anche in collaborazione con Siae. COME RICHIEDERE LO SCONTO SIAE: Se sei socio Confesercenti Bergamo contatta la tua sede Confesercenti di riferimento oppure compila la richiesta di contatto in calce per ottenere il modulo compilato da presentare alla SIAE ed ottenere lo sconto. COME DIVENTARE SOCIO CONFESERCENTI: Per aderire alla nostra Associazione, o richiedere ulteriori informazioni, compila il form e verrai ricontattato. __________________________________________ SIAE, Sezione Accordi Autori, ci ha comunicato le nuove Tariffe 2025 (in allegato) per le imprese utilizzatrici di Musica d’ambiente, facendo presente che le stesse sono state incrementate, in riferimento all’indice ISTAT, dello 0,6% Alle medesime tariffe saranno applicate, come di consueto, le riduzioni che spettano agli associati Confesercenti, semprechè i medesimi rispettino le date di scadenza previste per i pagamenti. Le riduzioni sono correlate all’avvenuto rinnovo dell’iscrizione con CONFESERCENTI e/o con le Federazioni di categoria AIGO, ASSOCAMPING, ASSOHOTEL, FIBA, FIEPET, FISMO. In relazione a tali impegni presi da Confesercenti, agli associati spetta una riduzione rispetto alle tariffe di base del 27%, maggiore, per la quasi totalità dei soggetti interessati, rispetto alle percentuali di sconto già spettanti in passato. Tariffe SIAE 2025 Contattaci subito per usufruire dello sconto SIAE. __________________________________________ Dal 1° dicembre 2024, SIAE ha introdotto nuove clausole negoziali volte a sanzionare l’inadempimento costituito dall’utilizzazione del repertorio amministrato senza la preventiva richiesta di licenza (c.d. utilizzazioni abusive). L’iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare la tutela del lavoro creativo, cercando di contrastare gli indebiti vantaggi ottenuti da coloro che, agendo contra legem, fruiscono delle opere senza corrispondere i proventidovuti. Le nuove clausole penali per gli eventi abusivi si applicheranno sia per le utilizzazioni di Musica d’ambiente sia per gli eventi (trattenimenti), e prevedono sia riduzioni per chi effettua tempestivamente il pagamento delle somme dovute sia, viceversa, maggiorazioni correlate al numero di utilizzazioni abusive riscontrate. Per ogni utilizzazione abusiva constatata, sia per eventi di spettacolo e intrattenimento che per la Musica d’Ambiente, sono dovuti i seguenti importi:• Penali: 30% dell’importo dovuto per Diritto d’autore.• Spese di istruttoria: importo fisso di 75 euro (oltre IVA se dovuta) a parziale copertura delle attività di controllo e di recupero del credito. Penali progressiveSolo per gli eventi di spettacolo e trattenimento sono previste penali progressive in caso di più eventi abusivi constatati nell’arco di 365 giorni.Per ogni evento abusivo successivo al primo, l’organizzatore sarà tenuto a corrispondere una penale progressiva secondo il seguente schema:– 50% sul secondo evento abusivo, se per l’evento abusivo precedente è stata applicata una penale del 30% (o 15% o 20% a seconda della data di pagamento) e non sono trascorsi almeno 365 giorni dalla precedente violazione;– 100% sul terzo evento abusivo, se per l’evento abusivo precedente è stata applicata una penale del 50% e se nell’arco del periodo di riferimento sono stati constatati complessivamente tre eventi abusivi;– 200% sul quarto evento abusivo e successivi, se nell’arco del periodo di riferimento sono stati constatati complessivamente 4 o più eventi abusivi. __________________________________________ Nuove Tariffe 2025 SCF – Diritti connessi SCF, la principale Collecting di riferimento nell’industria discografica per la raccolta e la distribuzione dei diritti connessi, ci ha trasmesso le nuove Tariffe 2025, che verranno riscosse direttamente o per il tramite di SIAE (a seconda dell’accordo in essere).Con la stessa comunicazione, SCF ha fatto sapere che le Tariffe sono state aggiornate alla luce della variazione dell’indice ISTAT e che, a seguito della mancata conferma del mandato conferitofino al 2024 dall’organismo di gestione collettiva AFI – Associazione Fonografici Italiani, SCF ha deliberato una riduzione delle tariffe del proprio listino per la competenza 2025 in misura pari al 1%(un per cento), così da riflettere la suddetta variazione di rappresentatività. Agli importi riportati vanno applicate le riduzioni per gli associati previste dalle Convenzioni in essere con CONFESERCENTI e/o con le relative Federazioni di Categoria (nella percentuale caso per caso indicata). Le tariffe sono comprensive dei compensi spettanti agli AIE (artisti interpreti ed esecutori), riscossi sempre direttamente da SCF o per il tramite di SIAE sulla base di apposito mandato.Le Tariffe riguardano: ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANI (scadenza 28 febbraio) PUBBLICI ESERCIZI (BAR, RISTORANTI, ETC.) (scadenza 31 maggio) STABILIMENTI BALNEARI (nessuna scadenza) ACCONCIATORI ED ESTETISTI (scadenza 31 maggio) DISCOTECHE- TRATTENIMENTI DANZANTI/BALLO (nessuna scadenza) DISCOPUB – TRATTENIMENTI MUSICALI/CONCERTINI (nessuna scadenza) STRUTTURE RICETTIVE (scadenza 31 maggio) CAMPEGGI (tutto l’anno) Tariffe SCF 2025
Copertura sanitaria nel 2025 per coniugi e figli dei soci Confesercenti

Tutti i soci Confesercenti, in regola con il versamento dei contributi associativi, anche in qualità di soci Hygeia, possono iscrivere alla mutua il coniuge o il convivente e i figli, ottenendo i vantaggi del piano sanitario allegato, al costo di 199 euro a persona. La copertura può essere attivata in qualsiasi momento dell’anno ed è valida fino al 31 dicembre 2025. Per le richieste di maggiori informazioni e per le iscrizioni compilare il form o telefonare al numero 035 4207249. Piano Sanitario Richiesta di contatto
Piano Sanitario 2025 riservato ai Soci, ecco cosa comprende

Anche per il 2025 i soci Confesercenti in regola con i pagamenti dei contributi associativi possono usufruire di un piano sanitario gratuito erogato da Unisalute.Possono usufruire del piano sanitario: i titolari di impresa individuale, i soci di società, i coadiuvanti iscritti nell’impresa familiare, i pensionati fino al compimento degli 80 anni di età. Il piano sanitario soci Confesercenti offre generosi rimborsi per un’ampia gamma di trattamenti diagnostici e terapeutici, nonché nei casi di mera degenza, presso le strutture sanitarie convenzione con Unisalute, non convenzionate o del Servizio Sanitario Nazionale. Ad esempio, alcune delle prestazioni coperte dal Piano Sanitario Soci Confesercenti e relativi massimali sono: Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso (fino a 500 euro annui); Denti: fino a 2.300 euro annui su implantologia, oltre a 50% delle spese sulla pulizia dentale annuale; Visite specialistiche (fino a 700 euro annui); Prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione, come radiografie, TAC, ecografie, mammografie, etc (fino a 6.000 euro annui); Pacchetto maternità (fino a 1.000 euro annui); Ricoveri in istituti di cura per grandi interventi chirurgici (fino a 90.000 euro annui); Trattamenti riabilitativi (fino a 350 euro annui); Degenze presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale (80 euro al giorno fino al 30° di ricovero, e 100 euro tra il 31° e il 100°). Scarica il riassunto del piano sanitario Compila il form se desideri ricevere maggiori informazioni o attivare il piano sanitario. Per la richiesta di maggiori informazioni e per l’attivazione del piano sanitario è possibile anche telefonare al numero 035 4207249. Richiesta di contatto
Riaperta fino al 12.12.2024 l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (solo per i soggetti ISA)

Riaperta fino al 12.12.2024 l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (solo per i soggetti ISA) Il concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, permette di fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA. La riapertura delle adesioni riguarda i soggetti che applicano gli ISA, sono invece esclusi i contribuenti a regime forfettario. Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti “solari”) non deve avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi di importo pari o superiore a 5 mila euro. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024). Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, altre cause di esclusione sono: l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’aver ricevuto condanne per reati tributari, aver appena iniziato l’attività, aver realizzato fusioni o scissioni e altri casi specifici da verificare con il proprio commercialista. In linea generale, le proposte di reddito e del valore della produzione netta vengono formulate utilizzando i dati: forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024. delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti; presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria. Le proposte formulate (e visualizzabili nel quadro P dei modelli ISA) non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accettarle o rifiutarle.L’adesione al nuovo istituto si concretizza in sede di presentazione del modello REDDITI 2024. Il reddito e il valore della produzione netta oggetto di concordato non tengono conto di alcuni elementi “straordinari” o “non ricorrenti” che devono essere aggiunti o sottratti, a seconda dei casi, per la determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato. In particolare, vanno aggiunte o sottratte al reddito stimato le seguenti componenti: plusvalenze e minusvalenze; sopravvenienze attive e passive; perdite su crediti; utili o perdite relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in società di capitali in regime di trasparenza fiscale o utili distribuiti da società di capitali e altri enti soggetti ad IRES. Il risultato così ottenuto costituirà il reddito imponibile. In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000 euro. Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato, sui quali dovranno comunque essere operate le rettifiche dei componenti specificamente individuati (plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.). L’accettazione della proposta vincola anche i soci e gli associati. Allo scadere del periodo oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione. Fermo restando l’obbligo di dichiarare gli importi concordati, nei periodi oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a: presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP; rispettare gli ordinari obblighi contabili; effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli. Entro determinati limiti, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. È facoltà del contribuente di versare i contributi previdenziali considerando la parte eccedente il reddito concordato. Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri. Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. In tale ipotesi, tornerebbero ad essere esperibili gli accertamenti induttivi e analitici. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato il reddito e il valore della produzione concordati, come rettificati dei componenti individuati, sono assoggettati a IRPEF, IRES o all’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario e IRAP.Al fine di rendere più appetibile l’adesione al concordato, il D.Lgs. 108/2024 ha introdotto un regime opzionale attraverso il quale è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale e dell’imposta sostitutiva del regime forfetario. L’imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra: il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato; il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia il reddito per il periodo 2023). Per i soggetti che applicano gli ISA, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare: per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l’aliquota è pari al 10%; per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l’aliquota è pari al 12%; per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l’aliquota è pari al 15%. Sono contemplate alcune fattispecie in cui il concordato preventivo perde di efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano gli eventi. In particolare, la cessazione si verifica quando: durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario); sia cessata l’attività; vi sia stata adesione al regime forfetario di cui alla L. 190/2014; la società o l’ente è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure
Assemblea Confesercenti 2024

Martedì 19 novembre 2024 al Teatro Eliseo di Roma, si sono svolti i lavori dell’Assemblea 2024 di Confesercenti. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono intervenuti la Presidente di Confesercenti Patrizia De Luise e il Vice Ministro dell’Economia Maurizio Leo. A chiudere l’Assemblea, il video della visita di Confesercenti da Papa Francesco. foto e video integrale dell’assemblea qui I NUMERI DELL’ASSEMBLEA CONFESERCENTI 2024Il rallentamento della spesa delle famiglie: nel 2024 spariti 3,2 miliardi di euro di consumi. Secondo le previsioni di Confesercenti-CER, quest’anno la variazione dei consumi dovrebbe attestarsi sul +0,4%. Una crescita decisamente sotto le attese del DEF di aprile – che stimava un aumento del +0,7% – rispetto al quale sono ‘spariti’ circa 3,2 miliardi di consumi. Secondo le nostre valutazioni, la spesa delle famiglie registrerà un lieve recupero nel 2025, con una crescita che stimiamo pari allo 0,7%, in linea con quella da noi attesa per il Pil. Sono però anche in questo caso valori lontani da quelli programmati dal Governo e che non permetterebbero alcun significativo recupero rispetto alle altre componenti della domanda. La rimodulazione del taglio del cuneo fiscale è senza dubbio positiva, anche se non priva di criticità: nel 2025, segnala l’ISTAT, interesserà due milioni di persone in più, ma ci saranno altre 500mila circa che perderanno il beneficio. Dal bonus di Natale, invece, potrebbero arrivare oltre 400 milioni di euro di consumi aggiuntivi. Però bisogna semplificare le procedure per accedere al beneficio, e auspicabilmente trasformarlo in futuro in un meccanismo del tutto automatico: il rischio è che molti desistano dal presentare la domanda. Il crollo delle nascite: nel commercio al dettaglio nuove aperture dimezzate (-52%) sul 2014, sempre meno imprese anche nel commercio ambulante (-76%) e ristorazione e bar (-40%). Tra il 2014 ed il 2024 sono scomparse dalle vie e dalle piazze italiane oltre 140mila imprese del commercio al dettaglio in sede fissa, di cui quasi 46.500 attività di vicinato “di base”, dai negozi alimentari alle edicole, dai bar ai distributori carburanti. Lo stato di difficoltà della rete di vicinato è confermato dal crollo delle nascite di nuove attività. Nel commercio al dettaglio in sede fissa – i negozi – le iscrizioni di nuove imprese passano dalle oltre 22mila del 2014 alle poco più di 10.500 di quest’anno, un calo del -52%. Particolarmente forte (-72%) la contrazione delle aperture di nuove attività per le edicole e le rivendite di quotidiani e periodici, per le stazioni di rifornimento carburante (-71%), ma anche per i negozi di prodotti per la cura ed igiene della persona (-57%) e per abbigliamento e calzature (-56%). Ancora peggio è nel commercio ambulante, dove il numero di imprese avviate nel 2024 è inferiore del -76% rispetto al 2014: poco più di 3.500 aperture, contro le quasi 15mila di dieci anni fa. Aprono anche meno attività e servizi di bar e ristorazione: le nuove iscrizioni nel comparto passano dalle oltre 17mila del 2014 a poco più di 10.300 nel 2024, con una flessione del -40%. In particolare, le aperture di impreseattive nel servizio bar passano dalle oltre 8mila del 2014 a meno di 4mila. Solo alloggi e strutture ricettive, soprattutto grazie alla spinta della ricettività diffusa, registrano un aumento delle nascite di nuove imprese, aumentate del 215% rispetto al 2014. A trainare, appunto la crescita delle aperture di Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, dalle 784 del 2014 alle quasi 3.500 del 2024, un balzo del +342%. Black Friday in crescita, verrà acquistato un terzo dei regali di Natale. Ma 6 acquisti su 10 saranno sul web. La tradizione del venerdì nero, importata dal nord America, si è ormai consolidata. Quest’anno secondo il sondaggio condotto da IPSOS per Confesercenti, la giornata di sconti è attesa dall’86% dei consumatori, con il 44% che ha deciso cosa acquistare per una spesa media di 235 euro a persona tra chi ha già stabilito un budget. Secondo le nostre stime, il giro d’affari complessivo dovrebbe essere di circa 3,8 miliardi di euro, con un aumento del +8,6% sullo scorso anno. Il web, però, farà la parte del leone: 6 acquisti su 10 saranno online. Un problema per le vendite di Natale dei negozi, che rischiano di essere prosciugate: oltre il 70% di chi partecipa al Black Friday userà infatti l’occasione per acquistare i doni da mettere sotto l’albero, e uno su quattro ha intenzione di comprare oltre la metà dei regali preventivati. Complessivamente, secondo le nostre stime, oltre un terzo dei regali di Natale sarà acquistato in anticipo con il Black Friday. In un quadro, oltretutto, già non troppo brillante per le vendite: solo il 19% dei consumatori che abbiamo intervistato con IPSOS prevede di aumentare le spese legate alle festività quest’anno, mentre il 30% cercherà di risparmiare. Meglio invece, va il turismo: durante le festività invernali farà una vacanza il 44% degli italiani, per la maggior parte (il 75% di chi parte) in Italia. Mercato online, tra concentrazione e deregulation di fatto L’esclusione di fatto dei negozi dalla competizione del Black Friday è dovuta, principalmente, allo squilibrio concorrenziale che c’è con i giganti dell’eCommerce, quasi tutte grandi piattaforme che – grazie alla loro struttura multinazionale – godono di indiscutibili vantaggi fiscali rispetto ai canali fisici del retail. Un vantaggio che, unito alle grandi risorse a disposizione, li ha portati a dominare di fatto il mercato delle vendite online italiano. La posizione dominante sul mercato che hanno assunto le piattaforme internazionali del commercio elettronico è a nostro avviso un problema, perché realizza una sostanziale concorrenza sleale ai danni del retail offline. Secondo i dati forniti a Confesercenti dall’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, nel 2023 gli acquisti online degli italiani hanno superato i 54 miliardi di euro, ma la torta è andata soprattutto ai giganti: i primi 20 merchant realizzano infatti il 71% del mercato, circa 38 miliardi dei 54 complessivi. Un grado di concentrazione che non ha eguali negli altri canali distributivi. L’asimmetria esistente è dimostrata, a nostro avviso, proprio da Black
Spostato al 1° gennaio 2025 il termine per l’acquisizione del CIN

Slitta al 1° gennaio 2025 del termine per l’acquisizione del codice identificativo nazionale (CIN) per le strutture turistico-ricettive e gli immobili destinati alle locazioni turistiche e alle locazioni. Visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma. L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, a norma del quale “i locatori, quando offrono i propri servizi di locazione di alloggi a breve termine tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, sono tenuti a dichiarare alla piattaforma online di locazione a breve termine se l’unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione” (Capo II, art. 4 del Regolamento). Le piattaforme online di locazione a breve termine, difatti, costituiscono il canale principale per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine ed è necessario che sia garantito un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, per proteggere i consumatori, assicurare la concorrenza leale e contribuire alla lotta contro le frodi: in tal senso, per l’appunto, “le piattaforme online di locazione a breve termine dovrebbero garantire che i servizi non siano offerti qualora non sia stato fornito alcun numero di registrazione, nei casi in cui un locatore dichiara che tale numero di registrazione è applicabile, e che, qualora sia stato fornito un numero di registrazione, tale numero di registrazione sia indicato”.
workshop Il Retail del futuro

I Coordinamenti Nazionali Impresa Donna e Giovani Imprenditori di Confesercenti organizzano, in collaborazione con l’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail del Politecnico di Milano, il workshop “Il Retail del futuro: digitalizzazione, omnicanalità e nuovi modelli di business”. L’evento si terrà a Milano il prossimo mercoledì 30 ottobre alle ore 14.30 presso la Sala Morghen del Palazzo di Confesercenti Lombardia in Via Nino Bixio, angolo via G. Sirtori. Il Retail da anni affronta una forte instabilità di contesto che spinge le aziende a rimodellare gli obiettivi di medio-lungo termine e, di conseguenza, a ripianificare le strategie di innovazione. L’evento, dedicato all’imprenditoria femminile e ai giovani imprenditori, farà il punto proprio sulle linee di sviluppo del commercio. Un focus sarà dedicato alla tecnologia digitale, anche di frontiera: è solo una leva per contrastare la crisi o permette di abilitare anche progetti più audaci volti a trasformare le attività e i processi dei retailer? Altro punto di attenzione sarà l’omnicanalità: in che modo le aziende stanno operando per integrare l’esperienza online con quella offline? L’evento si concluderà con un accenno alla sperimentazione di modelli di business innovativi e sostenibili nel Retail. Intervengono: Barbara Quaresmini, Presidente Impresa Donna Confesercenti Francesca Chittolini, Presidente Giovani Imprenditori Confesercenti Valentina Pontiggia, Direttore, Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail, Politecnico di Milano La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti. Vi invitiamo a confermare la vostra presenza inviando una e-mail di conferma a impresadonna@confesercenti.it oppure impresagiovane@confesercenti.it
Concordato preventivo biennale – l’analisi dei commercialisti Confesercenti

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, permette di fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti: i soggetti che applicano gli ISA; i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024. Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti “solari”) non deve avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi di importo pari o superiore a 5 mila euro. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024). Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, altre cause di esclusione sono: l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’aver ricevuto condanne per reati tributari, aver appena iniziato l’attività, aver realizzato fusioni o scissioni e altri casi specifici da verificare con il proprio commercialista. In linea generale, le proposte di reddito e del valore della produzione netta vengono formulate utilizzando i dati: forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA, oppure del quadro LM del modello REDDITI PF 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario; delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti; presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria. Le proposte formulate (e visualizzabili nel quadro P dei modelli ISA, oppure nella sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024) non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accettarle o rifiutarle.Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti “solari” che applicano gli ISA, in fase di prima applicazione, l’adesione al nuovo istituto si concretizza in sede di presentazione del modello REDDITI 2024, ossia entro il 31.10.2024. Il reddito e il valore della produzione netta oggetto di concordato non tengono conto di alcuni elementi “straordinari” o “non ricorrenti” che devono essere aggiunti o sottratti, a seconda dei casi, per la determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato. In particolare, vanno aggiunte o sottratte al reddito stimato le seguenti componenti: plusvalenze e minusvalenze; sopravvenienze attive e passive; perdite su crediti; utili o perdite relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in società di capitali in regime di trasparenza fiscale o utili distribuiti da società di capitali e altri enti soggetti ad IRES. Il risultato così ottenuto costituirà il reddito imponibile. In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000 euro. Reddito prodotto in regime forfetarioIl reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, su cui verrà applicata l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuova attività), viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni a disposizione della stessa Agenzia delle Entrate, secondo le regole proprie del regime. I contributi previdenziali obbligatori versati dal soggetto forfetario rimangono deducibili dal reddito concordato, come previsto dall’art. 1 co. 64 della L. 190/2014. In ogni caso, il reddito concordato soggetto ad imposta sostitutiva non può essere inferiore a 2.000 euro. Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato, sui quali dovranno comunque essere operate le rettifiche dei componenti specificamente individuati (plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.). L’accettazione della proposta vincola anche i soci e gli associati. Allo scadere del periodo oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione. Fermo restando l’obbligo di dichiarare gli importi concordati, nei periodi oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a: presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP; rispettare gli ordinari obblighi contabili; effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli. Entro determinati limiti, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. È facoltà del contribuente di versare i contributi previdenziali considerando la parte eccedente il reddito concordato. Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri. Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. In tale ipotesi, tornerebbero ad essere esperibili gli accertamenti induttivi e analitici. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato il reddito e il valore della produzione concordati, come rettificati dei componenti individuati, sono assoggettati a IRPEF, IRES o all’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario e IRAP.Al fine di rendere più appetibile l’adesione al concordato, il D.Lgs. 108/2024 ha introdotto un regime opzionale attraverso il quale è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale e dell’imposta sostitutiva del regime forfetario. L’imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra: il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato; il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia il reddito per il periodo 2023). Per i soggetti che applicano gli ISA, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia in base al
Patente a Crediti nei cantieri – operativo il portale INL

È operativo il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), accessibile con SPID o CIE, per la richiesta della Patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il provvedimento riguarda tutte le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano attività all’interno di cantieri temporanei o mobili. Sono esclusi: 1) chi effettua mera fornitura di materiale 2) chi presta attività intellettuale 3) titolari di attestazione SOA pari o superiore alla III categoria I requisiti necessari all’ottenimento della patente a crediti sono i seguenti:• iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;• adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;• possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;• adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;• avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;• possesso della certificazione della regolarità fiscale (DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente. Per l’ottenimento della Patente è necessario presentare domanda presso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda può essere presentata dall’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non ha efficacia oltre la data del 31 ottobre 2024. Il credito iniziale riconosciuto a tutti i richiedenti è pari a 30 crediti, a cui si possono aggiungere:1) ulteriori 30 crediti per anzianità di impresa, di cui 10 rilasciabili già al momento di emissione della patente e 20 attribuiti nel tempo, in funzione della regolarità mantenuta dall’impresa o dal lavoratore autonomi2) ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo, in funzione degli investimenti fatti in materia di salute e sicurezza. Il committente e il titolare della patente potranno subire sanzioni e l’accesso in cantiere sarà vietato senza patente o con patente dotata di un credito inferiore a 15 punti.In caso di infortuni gravi o mortali la patente può essere sospesa fino a 12 mesi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro o revocata nei casi in cui venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. Per consulenza e assistenza per la presentazione della pratica: Davide Chiari – Resp. Area Salute, Sicurezza, Igiene Alimentare E-mail: d.chiari@conf.bg.it Tel. 035 4207555