Voucher 2024 per interventi di formazione

La Camera di Commercio di Bergamo, in collaborazione con Bergamo Sviluppo, offre la possibilità di realizzare interventi di formazione gratuiti attraverso voucher a favore delle microimprese, piccole imprese e medie imprese con sede legale e/o operativa a Bergamo. Obiettivo del bando è aumentare la competitività delle imprese attraverso il rafforzamento professionale e occupazionale dei loro lavoratori. Per poter usufruire del finanziamento è necessario: Essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio di Bergamo, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale. Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – DURC. Non avere in corso forniture con la Camera di Commercio Bergamo, anche a titolo gratuito. I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher. Il bando permette di attivare corsi aziendali e interaziendali, con la partecipazione di almeno 5 persone tra titolari, soci, dipendenti, apprendisti e tirocinanti iscritti all’Inail . Il rispetto dei requisiti di accesso al bando verrà verificato in caso di richiesta d’ iscrizione. Le tematiche dei percorsi formativi dovranno essere coerenti con l’attività esercitata dalle imprese. Di seguito alcuni dei corsi formazione organizzati per le aziende: social education comunicazione e relazione food & beverage management social media communication e marketing la gestione dei rapporti bancari contabilità d’esercizio; lingua inglese livello base e intermedio lingua tedesca per l’attività lavorativa tecniche di vendita analisi di bilancio   Per informazioni: Gaia Gregisg.gregis@conf.bg.it 035.4207289

Bando Sviluppo d’Impresa 2024: domande entro il 15 novembre

La Camera di Commercio di Bergamo ha pubblicato il Bando Sviluppo d’Impresa 2024, destinato a interventi di assistenza e consulenza a favore delle microimprese, piccole imprese e medie imprese della provincia di Bergamo. Le MPMI interessate, attive in CCIAA, in regola con l’assolvimento del diritto fisso camerale e del DURC, potranno inviare la domanda di contributo entro e non oltre il 15 novembre 2024, salvo esaurimento del fondo assegnato al soggetto attuatore. Il Bando finanzia al 100% diversi tipi di consulenza, fra cui: Riorganizzazione aziendale: incremento dei punti vendita, aggiunta di nuove attività, modifica di aspetti organizzativi riguardanti la produzione e la vendita. Trasformazioni e passaggio generazionale: modifiche societarie, successioni, donazioni. Analisi della situazione finanziaria e patrimoniale, anche al fine di accedere a nuovo credito o ricontrattare quello esistente. Progettazione di materiali di comunicazione, studi di fattibilità per l’avvio al commercio elettronico, sviluppo di procedure di digitalizzazione (non viene finanziata la realizzazione di siti internet e piattaforme). Consulenze finalizzate a garantire maggiore sicurezza sul lavoro e maggiore conoscenza degli adempimenti igienico sanitari e ambientali, tramite anche la redazione del DVR e del manuale HACCP   Per informazioni: Mariarosa Quarenghi email: m.quarenghi@conf.bg.it Tel. 035 4207245

730 – Confesercenti per la tua dichiarazione dei redditi

I NOSTRI SERVIZI Consulenza compilazione ed elaborazione MODELLI 730 – singoli o congiunti Modelli UNICI Trasmissione del risultato della liquidazione dell’imposta al datore di lavoro o all’ente pensionistico Conservazione di copia dei modelli 730 e relativa documentazione SERVIZIO IMU calcolo e predisposizione f24 versamento acconto e saldo Rilascio SPID – FIRME DIGITALI (Cns) Visure documentali – Catastali – certificati per cittadini ISEE SUCCESSIONI E LOCAZIONI COLF E BADANTI Per prendere appuntamento: Arianna Rota Tel. 035 4207346 a.rota@conf.bg.it   Richiesta di contatto

CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confesercenti: sottoscritta l’ipotesi di rinnovo

Confesercenti ed i sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno siglato nelle scorse settimane un’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro Terziario, Distribuzione e Servizi. L’ipotesi di accordo sarà efficace fino al 31 marzo 2027. Dal punto di vista economico, si prevede un aumento salariale lordo a regime di 240 euro su base mensile per le figure inquadrate nel quarto livello del contratto nazionale, di cui i primi 70 euro verranno corrisposti già a partire da aprile.Programmata anche la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo “una tantum”, pari a 350 euro lordi sul IV livello, che verrà corrisposto in due rate, la prima di 175 euro con la retribuzione di luglio 2024, la seconda di 175 euro con la retribuzione di luglio 2025. Rafforzata l’assistenza sanitaria integrativa; si potenziano inoltre i congedi parentali e le risposte di protezione sociale per le donne vittima di violenza. La firma arriva dopo un lungo percorso negoziale. La trattativa, condotta unitariamente da Confesercenti e Confcommercio, è stata infatti condizionata da eventi eccezionali, dalla pandemia alla corsa dell’inflazione, che hanno avuto un impatto rilevante sulle imprese del comparto e sui consumi delle famiglie. Il cui recupero non è ancora avvenuto: in termini reali, a fine 2024 la spesa media annuale sarà ancora oltre 1.600 euro sotto i livelli pre-pandemia. Il risultato raggiunto è frutto di una volontà condivisa dalle parti trattanti di contrastare il fenomeno del lavoro povero con misure specifiche e dare una adeguata risposta economica e normativa a milioni di lavoratori, offrendo allo stesso tempo attenzione e giusto rilievo all’emergere di nuovi profili professionali legati alle moderne tecnologie, con la classificazione ora estesa alle figure dell’ecommerce, del terziario avanzato e della comunicazione. Sul piano normativo, l’ipotesi siglata fornisce risposte importanti alle imprese. A partire dalla flessibilità, con l’implementazione del contratto a tempo determinato per fornire risposte all’esigenza di fluttuazione e stagionalità delle attività delle imprese. Si amplia anche la sfera d’applicazione, che include ora Marketing Operativo, Dark Store e centri di assistenza fiscale. Per maggiori informazioni invitiamo a consultare il proprio consulente del lavoro o, se soci Confesercenti, a compilare la richiesta di contatto in calce.

Certificazione anti pedofilia

Con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport con il decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023, contenente le disposizioni correttive in materia di riforma dello sport, i collaboratori sportivi tesserati che prestano la propria opera per enti sportivi, federazioni, DSA, ASD, SSD e tesserati sono stati inquadrati come “lavoratori sportivi” e, di conseguenza, sono state applicate delle normative sul lavoro che prima erano sconosciute nell’ambito sportivo. Le ASD e SSD nelle quali tali lavoratori sportivi svolgono attività a contatto diretto e regolare con i minori sono obbligate a richiedere, per ogni lavoratore sportivo, il certificato penale del casellario giudiziale che evidenzi l’assenza di condanne per reati di pedofilia. Tale obbligo sorge per la tutela dei minori in capo al datore di lavoro al momento dell’instaurazione del rapporto. Per richiedere maggiori informazioni compila la richiesta di contatto oppure telefona all’ufficio pratiche amministrative ai numeri 035 4207 244/245/246/271 Richiesta di contatto

Rottamazione quater. Ultima scadenza il 15 marzo

La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha fissato al 15 marzo la scadenza per pagare la terza rata dovuta originariamente entro il 28 febbraio e le due quote precedenti dovute a ottobre e a novembre. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate da corrispondere nel 2023 ed entro il 28 febbraio non determinerà la decadenza dalla definizione agevolata nel caso in cui si proceda all’integrale versamento delle somme dovute entro il termine del 15 marzo. L’adesione alla rottamazione-quater prevista dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) determina(va) l’estinzione dei debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022. A tal fine risulta(va) necessario: o presentare all’Agenzia delle Entrate-riscossione, entro il 30.6.2023, la domanda di adesione; o effettuare il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme: – affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale; – maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento. Il termine di pagamento in unica soluzione/prima rata, originariamente fissato al 31 luglio 2023, è stato prorogato al 31 ottobre 2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus” e al 18 dicembre 2023 ad opera del DL n. 145/2023, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024”. Tale Decreto ha altresì prorogato (dal 30 novembre 2023) al 18 dicembre 2023 il termine di versamento della seconda rata, confermando la scadenza delle restanti rate fissata al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024. In sede di conversione del DL n. 215/2023 è stato introdotto il nuovo art. 3-bis che ha disposto la rimessione in termini per i soggetti che non hanno effettuato, entro il 18 dicembre 2023, il versamento della prima/seconda rata, nonché la proroga della rata scaduta il 28 febbraio 2024, prevedendo che «il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate … da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione … se il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024». Per espressa previsione è ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento. Di fatto sarà possibile effettuare il versamento entro il 20 marzo 2024. Da sottolienare che non è stato prorogato il termine di presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quater e pertanto la proroga dei termini di versamento interessa esclusivamente i soggetti che hanno presentato la predetta domanda entro il 30 giugno 2023. Richiesta di contatto

Nuovi contributi Ente Bilaterale Regionale Lombardo

due lavoratrici in pausa

L’Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le aziende del Terziario: commercio, turismo e servizi ha approvato, lo scorso 2 febbraio nuovi contributi a favore di lavoratori e aziende ad esso aderenti. Le aziende e i lavoratori che possiedono i requisiti possono richiedere una sola tipologia di contributo tra quelle offerte da Enbil per singolo anno di riferimento. Tra le tipologie di contributi più interessanti si segnala il contributo sicurezza urbana destinato alle aziende che hanno attivato nel 2024 interventi finalizzati a contenere la cosidetta “movida” (ad esempio pannelli fotoassorbenti, servizi o impianti di sicurezza). Il contributo è pari al  50% della spesa sostenuta con un limite massimo di 800 euro. Per i lavoratori, segnaliamo il contributo caro energia richiedibile dai lavoratori (in possesso, in particolare, di un indicatore isee 2024 non superiore a 35.000 euro) che abbiano un’utenza di luce o gas intestata a loro o ad un componente del loro nucleo famigliare ed il contributo spese per l’acquisto di libri scolastici per i lavoratori che abbiano un figlio a carico frequentante la scuola secondaria inferiore o superiore. Per una panoramica complessiva dei contributi: Enbil Bergamo Le domande dovranno pervenire online al sito dell’ente, via pec (enbil@pec.confinrete.it) o tramite lettera raccomandata a/r all’indirizzo di Confesercenti: Via Galli, n. 8 – 24126 – Bergamo. Richiesta di contatto

Bollette gas e luce, rinnovata la convenzione tra Confesercenti e a2a

Nell’ambito della convenzione fra Confesercenti Bergamo e a2a sono nuovamente attive le offerte Esclusiva2a a prezzo fisso 12 mesi a cui viene applicato il 5% di sconto sia sulla luce che sul gas, sia sul business che sul domestico, ai soci Confesercenti. Le offerte luce Esclusiva2a sia business che domestica sono valide solo per i nuovi clienti a2a, mentre le offerte gas Esclusiva2a sono disponibili sia per i nuovi clienti che per i già clienti a2a Energia sul libero mercato come cambio prodotto. L’offerta è valida anche per i nuovi soci che decidono di aderire all’offerta a2a in convenzione Confesercenti. Infine, a2a offre ai soci Confesercenti una consulenza gratuita e un’analisi dei consumi energetici, realizzata da un referente in sede, per telefono o via web. Compila il form se vuoi essere contattato pe maggiori informazioni o per un preventivo. Richiesta di contatto

LEGGE DI BILANCIO 2024: le novità in materia fiscale

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono in vigore dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse decorrenze specifiche. Tra le varie disposizioni, in materia fiscale, si rileva: RIFINANZIAMENTO DELLA NUOVA SABATINI È previsto il rifinanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024 della “nuova Sabatini”. Al riguardo si evidenzia che non è stata apportata nessuna modifica alla disciplina e, in estrema sintesi, si ricorda che la nuova Sabatini sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI), di beni strumentali materiali – macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware – immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo. MISURE IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI La disposizione prevede che, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, gli esercenti attività d’impresa che non adottino i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento: dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 ad un ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale; di un’imposta sostitutiva, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate al punto precedente ed il valore eliminato. In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto. L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute sono da versare in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. L’imposta sostitutiva, infine, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RITENUTE SU BONIFICI E PROVVIGIONI A decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ad interventi di recupero edilizio o risparmio energetico, passa dall’8% all’11%. Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari si applicherà anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVIE ED IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI FINANZIARI “IVAFE” La disposizione prevede che a partire dal 1° gennaio 2024: l’aliquota ordinaria dell’IVIE passa all’1,06 per cento; l’aliquota dell’IVAFE passa al 4 per mille annuo ma solo limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONI Il provvedimento dispone che: i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale IVA o relativo a periodi inferiori all’anno, o dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, o dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate; dal 1° luglio 2024 coloro che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, potrà essere effettuata: dai datori di lavoro a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge; dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. I dettagli normativi sono stati  pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026”. Richiesta di contatto

LEGGE DI BILANCIO 2024: beni immobili e superbonus

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono in vigore dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse decorrenze specifiche. Tra le varie disposizioni, in merito ai beni immobili e al  superbonus, si rileva: MISURE IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI È previsto che le disposizioni relative alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE SULLE LOCAZIONI BREVI DI BENI IMMOBILI La disposizione interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (ossia locazioni fino a 30 giorni), prevedendo quanto segue: in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l’aliquota del 26% (fino al 31 dicembre 2023 era al 21%); la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi; i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, o che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai predetti contratti, devono operare la ritenuta del 21% a titolo di acconto. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PLUSVALENZE DA CESSIONI DI BENI IMMOBILI SUI QUALI SI È USUFRUITO DI SUPERBONUS La disposizione modifica il TUIR, in particolare agli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, facendo rientrare tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione. In particolare, è previsto che a partire dal 1° gennaio 2024, qualora l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, venga rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. Dalla predetta disposizione sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. Inoltre, la disposizione prevede che, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura: nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi; nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, si tiene conto del 50% di tali spese. MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI La disposizione prevede che le imprese tenute a registrarsi presso il Registro delle imprese, sono obbligate a stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi per coprire i danni a fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature. Questa copertura deve riguardare i danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verificano sul territorio nazionale, tra cui sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. D.L. SUPERBONUS Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia A garanzia dei beneficiari delle detrazioni spettanti per gli interventi legati al Superbonus, per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, è previsto che le stesse non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato miglioramento di due classi energetiche. Sostanzialmente, per i lavori già avviati, solo i soggetti che hanno effettuato l’asseverazione entro il 31 dicembre 2023 potranno mantenere invariato il beneficio nella originaria misura del 110%. Inoltre, la disposizione stabilisce l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del superbonus, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Al riguardo, l’erogazione del contributo è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia dell’entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 28 febbraio 2024. Disposizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura La norma è volta a rimodulare la disciplina di deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito prevista dall’articolo 2, comma 2, lettera c), del D.L. n. 11/2023. La nuova disposizione limita l’ambito della predetta deroga riservandola agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto (quindi in data antecedente al 30 dicembre 2023), risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche La disposizione è volta a rimodulare la disciplina sulla detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare: Si è provveduto a rimodulare l’ambito oggettivo dell’agevolazione in questione, che viene limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori,