Visita medica preassuntiva per minori. La risposta di ATS

Aumentano le assunzioni di minori, per cui è necessaria una chiarificazione in merito all’obbligo della vista medica presuntiva, in assenza di Medico Competente aziendale (se fosse presente, le viste le deve fare il Medico Competente stesso). La Corte di Cassazione con la sentenza n. 51907 del 6/12/2016 ha confermato la permanenza dell’obbligo a carico del Datore di lavoro di effettuare la visita medica per l’ammissione al lavoro dei minori, affermando che «la condotta di ammissione al lavoro di minore senza la prescritta visita medica costituisce tuttora reato» sanzionato penalmente. La questione è: «Quale medico debba effettuare tali visite?» ATS Bergamo risponde: «Il Ministero del Lavoro in risposta a specifico interpello (n.1866 del 19 luglio 2006 allegato) aveva già precisato: «… ove non vi sia una diversa regolamentazione di carattere regionale, la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – qual è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, qual è ad es. il medico di medicina generale». La struttura ospedaliera pubblica di medicina del lavoro (UOC Medicina del Lavoro) che nella nostra Provincia ha sede a Bergamo presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII, effettua tali prestazioni. Per le prenotazioni è attivo il numero 035/2674313 tutti i giorni (escluso festivi) dalle ore 10 alle ore 12. Le visite vengono effettuate al mattino e viene richiesto che i minori siano accompagnati da un genitore o altra persona delegata, muniti di documentazione sanitaria e cartellino delle vaccinazioni effettuate. Per maggiori informazioni è possibile contattare Davide Chiari (035 4207555 d.chiari@conf.bg.it) Richiesta di contatto
Regole Covid fino al 31 ottobre

Un piccolo vademecum da tenere presente per la stagione. Ecco cosa resta obbligatorio e cosa no: 1. Le mascherine non sono più obbligatorie anche se vivamente consigliate soprattutto se si lavora al chiuso o a distanza inferiore ad 1 metro. L’azienda deve rendere disponibili mascherine FFP2. Sono obbligatorie nel caso ci sia un persona con temperatura corporea maggiore di 37,5°C o ci siano persone fragili in base alla valutazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente. 2. Restano in vigore tutti gli aspetti informativi per i lavoratori (bisogna mantenere appesi i cartelli informativi per i lavoratori sul COVID). 3. Si ribadisce che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà (non è un obbligo) essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione dovranno essere momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 4. Restano in vigore pulizia giornaliera e sanificazione periodica con gli adeguati prodotti. 5. In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria. 6. Restano in vigore i dispenser con gel sanificanti per le mani. 7. Deve essere contingentato l’accesso di persone a spazi e locali comuni quali mense, spogliatoi, ecc… Le testiere dei distributori di bevande e snack, le maniglie e in generale i locali vanno sanificati periodicamente. 8. Viene richiesto ancora di scaglionare l’entrata e l’uscita dei dipendenti al fine di evitare assembramenti. 9. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione. Inoltre occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. 10. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente. L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. Richiesta di contatto
Buoni pasto: il Governo annuncia un tetto del 5% alle commissioni

Chi vincerà le prossime gare pubbliche per i buoni pasto non potrà imporre agli esercenti una commissione maggiore del 5%: è questa la buona notizia per i tanti commercianti che avevano partecipato, lo scorso 15 giugno, alla giornata di protesta contro le commissioni eccessive sui ticket organizzata da Fiepet-Confesercenti e dalle altre sigle del settore. L’annuncio viene dalla viceministra Laura Castelli, che si appresta a presentare “una norma che ristabilisce equità ed evita le storture di un settore che, di fatto, penalizzavano solo gli esercenti”. «Esprimiamo soddisfazione per il ritorno ad una misura più equa delle commissioni – commenta il presidente di Confesercenti Bergamo Antonio Terzi, – In tempi di costi e burocrazie crescenti è assolutamente positivo che si inizi a ragionare in termini di tutela degli operatori commerciali, abbandonando l’idea che tutto si sitemi in maniera autonoma, e riconoscendo che ogni settore necessita di margini minimi che ne garantiscano la sopravvivenza». Richiesta di contatto
Il valore del Business Plan per ottenere l’acceso al credito Webinar – giovedì 30 giugno

I Coordinamenti nazionali dei Giovani Imprenditori e delle Imprenditrici di Confesercenti, in collaborazione con LavoroeFormazione.it, come media partner, hanno organizzato una serie di incontri formativi mirati a far cultura di impresa nell’ambito della finanza e dell’acceso al credito, ed in particolare sugli argomenti legati al business plan, le pratiche di acceso al credito e i motivi per cui tante imprese non prendono mai dei contribuiti finanziari. Il webinar si terrà giovedì 30 giugno alle ore 14.00. Il dott. Giuseppe Tateo, Amministratore Delegato Commerfin S.c.p.a. tratterà l’argomento del Business Plan, in particolare il valore e il ruolo che tale documento ricopre quando un’impresa intende presentare una pratica di accesso al credito. L’incontro sarà presieduto da Barbara Quaresmini, Presidente Impresa Donna Confesercenti e Francesca Chittolini, Presidente Giovani Imprendito[1]ri Confesercenti, e condotto da Antonio Andreoli, Ceo&Founder LavoroeFormazione.it. I partecipanti potranno intervenire con delle domande attraverso la chat che sarà attivata durante l’ora di formazione. Registrati qui per seguirlo su zoom: https://bit.ly/3ydmViz Richiesta di contatto
Dichiarazione aiuti Covid -19: proroga al 30 novembre 2022

L’Agenzia delle Entrate ha rinviato, dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022, la scadenza per la dichiarazione degli aiuti di Stato ricevuti per gli anni 2020 e 2021 nell’ambito dell’emergenza COVID-19. I soggetti beneficiari degli aiuti di Stato usufruiti nel corso dell’emergenza COVID-19 sono tenuti a presentare un’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000, al fine di attestare che l’importo complessivo di quanto fruito non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. “regime ombrello”). Nota bene: A seguito della modifica pubblicata il 28.1.2021 la Commissione UE ha elevato il massimale degli aiuti della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni. L’autodichiarazione va presentata: esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline) direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato (ad esempio, Dottore commercialista / CAF); entro il 30.6.2022, utilizzando l’apposito modello denominato “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 3.12 del temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 27.4.2022. Il differimento è collegato alla proroga, recentemente stabilita dall’art. 35, DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, dei termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli aiuti (RNA) a cura dell’Agenzia delle Entrate. Tale differimento come precisato nelle Motivazioni del citato Provvedimento è, infatti, finalizzato a “concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione”. I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui all’art. 5, commi da a 1 a 9, DL n. 41/2021 (contribuenti con partita IVA attiva al 23.3.2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto al 2019) devono presentare la dichiarazione entro il 30.11.2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute / prima rata. Se il predetto termine scade successivamente al 30.11.2022, il contribuente che ha beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella Sezione I del quadro A della dichiarazione è tenuto a presentare: una prima dichiarazione entro il 30.11.2022; una seconda dichiarazione, oltre il 30.11 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione, barrando la casella “Definizione agevolata” presente nel riquadro “Dichiarante”. Richiesta di contatto
Bando Innovaturismo 2022

Il bando, promosso da Unioncamere Lombardia, è rivolto alle imprese dei settori del turismo, del commercio, dei pubblici esercizi, degli alloggi, dei servizi, delle attività artistiche e culturali e dello sport, che presenteranno progetti in grado di migliorare la fruizione delle esperienze turistiche dal punto di vista della sicurezza, dei servizi offerti e della sostenibilità ambientale. Apertura: 30/06/2022 Chiusura: 30/09/2022 Dotazione finanziaria 370.000 euro così ripartiti: Bergamo: 90.0000 € Brescia: 30.000 € Como-Lecco: 50.000 € Cremona: 20.000 € Milano, Monza e Brianza, Lodi: 100.000€ Varese: 60.000 € Beneficiari: imprese operanti nei settori del turismo, del commercio, dei pubblici esercizi, degli alloggi, dei servizi, delle attività artistiche e culturali, dell’istruzione e dello sport. Agevolazione: il bando prevede un contributo a fondo perduto al 60% fino a 60.000 euro, a fronte di un investimento minimo di 10.000 euro per i progetti presentati in forma singola e 25.000 euro per i progetti presentati in partenariati composti da almeno 3 imprese. Interventi ammissibili Soluzioni che dimostrino la capacità di migliorare la fruizione delle esperienze turistiche e del patrimonio culturale e che possano diversificare, ramificare, valorizzare e rendere accessibile, anche attraverso il digitale, l’offerta turistica; Soluzioni che dimostrano la capacità di rendere più sicura l’intera esperienza turistica, dal momento della prenotazione alla ripartenza; Soluzioni per aumentare la quantità e qualità dei dati disponibili e migliorare il loro utilizzo ai fini della comunicazione e marketing e dell’ottimizzazione dei processi interni; Soluzioni per aumentare la sostenibilità ambientale dei servizi offerti. Spese ammissibili Beni e servizi strumentali attinenti alla progettualità presentata, tra cui ad esempio investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici per rafforzare la componente tecnologica e attrezzature, beni, macchinari e servizi strumentali per il miglioramento della sostenibilità ambientale; Servizi di ricerca e sviluppo, servizi analitici, spese per l’accesso a laboratori di enti di ricerca; Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto; Spese per la tutela della proprietà industriale; Spese di consulenza, audit, certificazioni e adozioni di protocolli per la sostenibilità ambientale; Acquisto di strumenti finalizzati a creare un’azione di coinvolgimento del turista prima del suo effettivo arrivo sul territorio o dopo la sua partenza; Servizi di consulenza Domande: le richieste di contributo potranno essere presentare dalle ore 11.00 del 30 giugno 2022 alle ore 12.00 del 30 Settembre 2022 tramite il portale Telemaco. Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali presentate, l’apertura dei termini del bando sarà preceduta da una fase dedicata alla realizzazione di “Laboratori creativi e formativi” volti a stimolare l’ideazione progettuale o ad aiutare a raffinare le idee progettuali già esistenti, rendendole più innovative ed efficaci ai fini della promozione e/o sviluppo turistico del territorio. I laboratori non sono obbligatori ma daranno diritto ad una premialità di 10 punti per le imprese che li seguiranno. Per maggiori informazioni è possibile contattare Mariarosa Quarenghi (m.quarenghi@conf.bg.it 035 4207245) Richiesta di contatto
Dal 1 luglio la fatturazione elettronica diventa obbligatoria

La fatturazione elettronica diventa obbligatoria per i contribuenti in regime forfettario, i contribuenti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche. Due sono gli step previsti dall’art.18 del Dl 36/2022: obbligatorietà dal 1 luglio 2022 a condizione che i ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nell’anno precedente, siano superiori a 25 mila euro; Per questi soggetti non si applicheranno sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La moratoria da sanzioni è valida per le operazioni relative al III Trimestre 2022. obbligatorietà dal 1 gennaio 2024 anche per i restanti soggetti, cioè coloro che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25 mila euro di ricavi o compensi. Dal 1 luglio 2022, vista l’abolizione del c.d. «estrometro» l’obbligo di fatturazione elettronica varrà anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti in Italia (soggetti UE o extra UE). Richiesta di contatto
Assegno unico, ultimi giorni per chiedere gli arretrati

L’Assegno Unico e Universale è un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili. È universale perché è garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico.È unico perché assorbe (dal mese di marzo) le altre misure a sostegno della famiglia, come il bonus premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno di natalità (bonus bebè), l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Resta invece valido il bonus asilo nido. Spetta ai nuclei familiari: per ogni figlio minorenne a carico, per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che: frequenti un corso di formazione o professionale o universitario • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito inferiore a 8mila euro annui • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego. • svolga il servizio civile universale per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. L’importo mensile va da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha l’ISEE inferiore a 15 mila euro a un minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40 mila euro oppure che non presentano l’ISEE. Presentando la domanda entro il 30 giugno l’assegno è riconosciuto comunque a partire da marzo 2022. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda. Richiesta di contatto
Dal 2 luglio il via ai saldi estivi. Le regole da conoscere

Regione Lombardia ha stabilito la data di inizio dei “saldi estivi”. Gli sconti potranno essere applicati a partire da sabato 2 luglio, potendo protrarsi fino a martedì 30 agosto. La stessa normativa ribadisce, inoltre, che per tutta la durata dei saldi e nei 30 giorni precedenti, sono vietate le vendite promozionali.Ugualmente le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali non possono essere effettuate nei 30 giorni precedenti ai saldi e che i commercianti hanno l’obbligo di esporre il prezzo iniziale del prodotto e la percentuale di sconto applicato, essendo invece facoltativo indicare il prezzo finale scontato. Richiesta di contatto
Contributi a fondo perduto per l’efficientamento energetico. Dal 15 giugno le domande

Regione Lombardia ha approvato la misura “Investimenti per la ripresa 2022 – Linea efficienza energetica commercio, ristorazione e servizi”, finalizzata a sostenere le micro e piccole imprese locali dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi che, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente inasprire il contesto economico, proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica scaturita dalla pandemia. L’agevolazione si concretizza come un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili destinate all’efficientamento energetico. Il contributo massimo erogabile è pari a 30.000 euro mentre l’investimento minimo dev’essere di 4.000 euro. Per essere ammissibile, l’intervento di efficientamento energetico, dovrà essere corredato in fase di domanda dalla relazione di un tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per la materia, redatta secondo il modello previsto dal Bando attuativo, che dettagli gli investimenti e/o soluzioni impiantistiche implementate che dovranno trovare riscontro nelle voci di spesa, con evidenza del risparmio energetico conseguito attraverso l’intervento di efficientamento realizzato. Saranno ammissibili (al netto dell’IVA) le seguenti spese: acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione; impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo; acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento; acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso; acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti; acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici; acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping); costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% dei precedenti punti 1 e 6 che costituiranno spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento; spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 10% dei costi di cui ai precedenti punti da 1 a 8; altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell’art. 68 lett. b) del Reg. (UE) 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui ai punti da 1 a 9. Per le spese sopra elencate, saranno ritenuti ammissibili, laddove applicabili, l’acquisto ed eventuale relativa installazione (compresi montaggio e trasporto), mentre le spese sono ammissibili dal 26 aprile 2022 al 15 dicembre 2022 (farà fede la data di emissione della fattura). Le spese ammissibili dovranno: essere intestate al soggetto beneficiario; essere comprovate da fatture interamente quietanzate entro la data di presentazione della domanda, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi; essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario. È ammissibile anche l’acquisto di attrezzature tecnologiche tramite leasing finanziario purché il relativo contratto includa le seguenti condizioni: obbligo delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del bene a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione (se tale aspetto non è riportato sul contratto è obbligatorio presentare un’autocertificazione in tal senso); È ammissibile solo la quota capitale dei canoni pagati nella misura e per il periodo in cui il bene è utilizzato nel periodo di ammissibilità delle spese.Non sarà invece ammesso l’acquisto di beni usati o il noleggio dei beni. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, tramite l’apposito portale messo a disposizione dall’Ente, a partire dalle ore 10:00 del 15 giugno 2022 fino alle ore 16:00 del 15 dicembre 2022.L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” a rendicontazione, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Le domande di contributo, corredate dalla rendicontazione, dovranno prevenire entro la data di chiusura dello sportello prevista, come anticipato, nel mese di dicembre 2022. Potranno presentare domanda le micro e piccole imprese che, dalla data di presentazione della domanda di contributo e fino all’erogazione dello stesso, siano in possesso dei seguenti codice ATECO primario o secondario: G 47 Commercio al dettaglio; I 56 Attività dei servizi di ristorazione J 58 Attività editoriali; J 63 Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici; L 68.3 Attività immobiliari per conto terzi; N 82 Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese; P 85 Istruzione; R 93 Attività sportive di intrattenimento e divertimento; S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa; S 96 Altre attività di servizio alla persona; PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Mariarosa Quarenghi – 035.4207245 Bando Energia Commercio Richiesta di contatto