Linee Guida aggiornate dal Ministero della Sanità

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». Queste linee guida sono dedicate esclusivamente alla gestione dei clienti nelle varie attività commerciali e non alla gestione dei lavoratori. Restano confermate le schede tecniche divise per settori ed attività. Resta confermato inoltre: L’obbligo di esporre i cartelli informativi con capienza massima locali «Predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità». Il distanziamento di almeno 1 metro, sia per bar/ristoranti che nei negozi. «Disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio)» L’obbligo della mascherina al chiuso. «Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente». Per altri chiarimenti sulle norme attualmente in uso consulta il Decreto legge post fase emergenziale Richiesta di contatto
Regione Lombardia stanzia 42.850.000 euro per i distretti del commercio

Regione Lombardia, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, ha deciso di stanziare 42.850.000 di euro per i Distretti del Commercio per il triennio 2022 – 2024. Lo prevede il nuovo bando presentato dallo stesso assessore e dai rappresentanti di Anci, Confcommercio e Confesercenti. La misura ha una duplice finalità, da un lato quella di promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, sostenendo sia gli investimenti diretti degli operatori economici, sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli Enti locali; dall’altro quella di premiare le eccellenze progettuali, ovvero i Distretti più innovativi e strutturati, capaci di elaborare a medio termine una strategia complessiva di sviluppo del territorio e di realizzare un piano di interventi coerente e articolato, favorevole allo sviluppo economico e alla qualità del servizio. I BENEFICIARI – I beneficiari diretti sono i Comuni, le Comunità Montane e le Unione dei Comuni aderenti ad uno dei Distretti già riconosciuti. I beneficiari indiretti sono le PMI e gli aspiranti imprenditori che soddisfano specifici requisiti (dettagliamene elencati nel bando). È inoltre facoltà del Distretto, in considerazione delle specificità del proprio territorio, ammettere come beneficiari anche: attività di commercio su area pubblica che soddisfino alcuni specifici requisiti (dettagliatamente elencati nel bando) e che, in luogo di una unità locale, dispongano di una concessione all’interno dell’ambito territoriale del Distretto; le attività di servizi alla persona che non soddisfino il requisito di avere vetrina su strada o essere situate al piano terreno degli edifici o all’interno delle corti. AGEVOLAZIONI – Il bando finanzia diverse tipologie di progetti, come ad esempio quelli di imprese finalizzati all’apertura di nuove attività o alla riqualificazione e al rilancio di attività esistenti, oppure interventi realizzati dai Comuni per la qualificazione e l’adeguamento dell’area del Distretto e la realizzazione di servizi comuni per le imprese del Distretto. È prevista una sezione, definita ‘progetti di eccellenza’, in cui i beneficiari potranno ottenere un contributo economico pari a 630.000 euro, mentre per i progetti che non rientreranno in questa tipologia il contributo è pari a 165.000 euro. PROGETTI DEI COMUNI – Per i Comuni, sono valutati positivamente i progetti che sanno individuare un’idea di sviluppo concentrandosi su una vocazione tematica e in un’area definita e omogenea; proporre soluzioni innovative, offrire servizi comuni e ancora proporre soluzioni per il riutilizzo di spazi commerciali sfitti per il presidio del territorio. Deve essere individuata la modalità di gestione dello stesso progetto. Si possono includere anche progettualità di rigenerazione, riqualificazione e di adeguamento dell’area, attività per la governance, attività di animazione e promozione e misure di agevolazione delle imprese del distretto, anche tramite l’azzeramento la riduzione dei tributi locali. PROGETTI DELLE IMPRESE – Per le imprese, invece, è richiesta la riqualificazione e l’ammodernamento, l’avvio di nuove attività, l’accesso, il collegamento e l’integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto e la compartecipazione alla realizzazione di queste infrastrutture e servizi comuni. Il prossimo 28 aprile Ascom Confcommercio e Confesercenti Bergamo organizzano un incontro aperto alle amministrazioni comunali che fanno parte dei distretti del commercio bergamasco ed ai responsabili di distretto per presentare il bando e le sue caratteristiche. All’incontro sarà presente l’Assessore Guido Guidesi. L’incontro avrà luogo presso l’auditorium nella sede di Ascom, in via Borgo Palazzo 137 a Bergamo. Richiesta di contatto
Decreto legge post fase emergenziale

È stato pubblicato il Decreto-legge post fase emergenziale (circolare LEGI n. 4866, del 24.3.2022) che definisce le regole che occorre continuare a rispettare anche dopo la fine dello Stato di Emergenza. In particolare: Dal 1° aprile sono abolite le regole per la determinazione del colore delle Regioni (zone bianche, gialle, arancioni e rosse) Per tutto il mese di aprile 2022 l’accesso ai servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, sarà consentito ai soggetti muniti di green pass base (ovvero quello che si ottiene con il solo tampone negativo). La norma prevede esclusivamente il possesso del green pass base, consentendo quindi di utilizzare tali servizi, dal 1° e fino al 30 aprile, anche solo esibendo un test Covid-19 negativo. Dal 1° maggio non dovrebbe più essere richiesto il green pass, a meno di nuove norme. Dal 1° aprile le Linee Guida per le attività di ristorazione e bar finora vigenti (quelle adottate con Ordinanza Min. salute del 2.12.2021) sono considerate superate. Gli organi competenti stanno predisponendo nuove linee guida per l’esercizio delle attività economiche che saranno divulgate nei prossimi giorni. Dal 1° aprile anche il Protocollo Covid (le regole Covid per i lavoratori) è da intendersi superato. Dal 25 marzo, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 30 aprile, a chiunque svolge una attività lavorativa, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, il semplice green pass base, con superamento quindi dell’obbligo di possedere il green pass rafforzato per gli over 50. Dal 1° maggio l’accesso ad attività e servizi non sarà più soggetto (salvo novità legislative) a green pass. Dal 1° al 30 aprile 2022 solo chi possiede il green pass rafforzato potrà accedere a: piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Stesse regole anche per l’accesso a convegni e congressi, centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Il green pass rafforzato resta anche per feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi assimilabili che si svolgono al chiuso, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, oltre che per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono al chiuso. L’obbligo decade dal 1° maggio, salvo ulteriori comunicazioni legislative. Dal 1° aprile 2022 resta l’obbligo di isolamento per i positivi fino all’accertamento della guarigione. Il regime di isolamento finisce solo dopo un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo trasmesso con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento. Dal 1° aprile vengono superati gli obblighi di quarantena. Tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi, indipendentemente dall’essersi sottoposti o meno a vaccinazione, devono porsi in autosorveglianza, indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti. È prorogata al 30 giugno la scadenza per regolarizzare il lavoro agile per i lavoratori del settore privato. Richiesta di contatto
Convenzione A2A prezzi bloccati e check up energetico

Confesercenti Bergamo e A2A bloccano i prezzi di gas e luce per due anni fino a giugno 2023, anche per uso domestico. I soci che aderiscono alla convenzione hanno diritto a uno sconto del 5% sui consumi di corrente e gas sulle utenze commerciali, ma non solo. Un ulteriore sconto del 10% è previsto per la fornitura di energia elettrica e gas sulle utenze domestiche. La convenzione si attua a chi stipula un nuovo contratto entro il 30 giugno 2022. Inoltre A2A offre ai soci Confesercenti aderenti una consulenza gratuita e un’analisi dei consumi energetici, realizzata da un referente in sede, per telefono o via web. Compila il form qui sotto per ricevere il tuo preventivo personalizzato. Richiesta di contatto
Copertura sanitaria per coniugi e figli. Le domande entro il 20 marzo

Tutti gli associati a Confesercenti, in regola con il versamento dei contributi associativi, anche in qualità di soci Hygeia, entro il 20 marzo 2022, potranno iscrivere alla mutua il coniuge o il convivente e i figli, ottenendo i vantaggi del piano sanitario. Solo per quest’anno la richiesta può essere fatta alla sede di Confesercenti Bergamo entro il 20 di marzo e solo per quest’anno l’estensione della copertura ha il seguente costo, con decorrenza dal 1° aprile:Coniuge: € 197,50Nucleo: € 385,00La copertura sarà valida fino al 31/12/2022. L’anno prossimo, sia per chi intende rinnovare la copertura sia per le nuove richieste,il periodo di copertura sanitaria andrà dal 1° gennaio al 31 dicembre e il costo sarà il seguente:Coniuge: € 260,00Nucleo: € 510,00 In allegato la guida al piano sanitario che dà un’idea del piano sanitario a disposizione dei soci titolari di attività. Per le richieste di maggiori informazioni e per le iscrizioni contattare Paolo Pirrone (035 4207249 – p.pirrone@conf.bg.it) Piano Sanitario Richiesta di contatto
Fondo “Confidiamo nella ripresa” di Regione Lombardia

Finanziamento a medio termine garantito dalla Regione fino a € 20.000 e contributo a fondo perduto pari al 10% del valore del finanziamento. Regione Lombardia, al fine di sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese che operano in settori particolarmente colpiti dalla Crisi Covid-19 ha attivato il “Fondo CONFIDIamo nella Ripresa”. Consulta qui l’elenco degli ATECO beneficiari. In particolare sono destinatari della misura bar, ristoranti e l’ampia gamma dei negozi al dettaglio non alimentare, compreso il settore moda e abbigliamento e le attività di servizio legate al wedding. L’agevolazione si compone di un finanziamento a medio termine (durata massima 60 mesi) con garanzia regionale gratuita fino al 100% dell’importo e di un contributo a fondo perduto pari al 10% del valore del finanziamento. Per valutare le condizioni di accesso alla misura compila il form di contatto qui sotto. Richiesta di contatto
Green Pass estero, validità in Italia e verifica

Il Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5, spiega le caratteristiche del certificato verde degli stranieri in Italia. La questione riguarda la diversa durata dei green pass italiani e stranieri. L’articolo 3 stabilisce che a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il certificato verde rafforzato con un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Tale prescrizione è valida anche nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia. Alcuni certificati emessi da Stati Terzi (ad oggi più di 30) possono essere verificati tramite lettura del QR code dall’App VerificaC19. Qualora si verificassero dei problemi tecnici di lettura del certificato digitale, si dovrà procedere con la verifica cartacea. In particolare bisogna verificare che sul certificato cartaceo o digitale emesso dalle autorità sanitarie nazionali estere competenti siano presenti questi dati: dati anagrafici del titolare; dati relativi al vaccino (nome commerciale); data/e di somministrazione del vaccino; dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Richiesta di contatto
Obbligo Green pass rafforzato per i lavoratori over 50

Dal 15 febbraio 2022 il green pass rafforzato, cioè esclusivamente per vaccinazione o guarigione, è richiesto a tutti i lavoratori pubblici e privati a partire dai 50 anni di età, per accedere ai luoghi di lavoro. L’obbligo resta in vigore fino al 15 giugno 2022, mentre dall’8 gennaio 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini che hanno compiuto 50 anni. Per semplificare la verifica di tutti i green pass durante l’ingresso ai luoghi di lavoro è disponibile una nuova tipologia di verifica sull’app VerificaC19. Aggiornamento applicazione VerificaC19 È sufficiente che i verificatori aggiornino l’applicazione sul proprio dispositivo mobile e selezionino la tipologia “LAVORO” prima di effettuare la scansione dei QR code. L’App considera validi, in modo automatico, i green pass generati da vaccinazione, da guarigione o da tampone fino ai 49 anni di età. Dai 50 anni compiuti in su, ammette solo i green pass generati da vaccinazione o da guarigione. Certificazioni di esenzione digitalizzate ATTENZIONE! L’App, inoltre, considera valide anche le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione che possono essere presentate da chi è esente dalla vaccinazione per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate. Dallo scorso 7 febbraio, infatti, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 vengono emesse esclusivamente in formato digitale. Chi è già in possesso di un precedente certificato di esenzione cartaceo ha tempo fino al 27 febbraio 2022 per richiedere la nuova certificazione digitale con il QR code. Dopo tale data le certificazioni prive di QR code non potranno più essere utilizzate, neanche per accedere ai luoghi di lavoro. Ordinanza Ministero Salute su uso mascherine Con Ordinanza dell’8 febbraio, il Ministero ha stabilito che fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (non più, dunque, nei luoghi all’aperto). Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è (comunque) fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio. Richiesta di contatto
Decreto Sostegni ter: le misure di aiuto per le imprese

Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Si evidenzia che lo stesso è in corso di conversione in Legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e/o integrazioni. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FONDO E CONTRIBUTO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO All’art. 2 del Decreto è introdotto, nello stato di previsione del MISE, un fondo denominato “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione pari a 200 milioni di euro, finalizzato alla concessione di aiuti sotto forma di contributo a sostegno del comparto del commercio al dettaglio. In particolare, i predetti contributi sono destinati ai soggetti che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19 – “Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati”; 47.30 – “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”; 47.43 – “Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati”; 47.5 -“Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati”; 47.6 – “Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati”; 47.71 – “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”; 47.72 – “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati; 47.75 – “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; 47.76 – “Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati”; 47.77 – “Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria; 47.78 – “Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati”; 47.79 – “Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato”; 47.82 – “Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie”; 47.89 – “Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria”; 47.99 – “Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati”. Al riguardo, tra i requisiti necessari per l’accesso a beneficio, è previsto che i predetti soggetti: presentino un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro; abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto al 2019 (ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b), del TUIR); abbiano sede legale od operativa nel territorio dello Stato; risultino regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro imprese; non risultino in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non risultino già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato; non risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001. Stante quanto scritto, la norma prevede che il contributo spettante sia determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, le seguenti percentuali: 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 fino a 400 mila euro; 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 compresi tra 400 mila euro e un milione di euro; 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 compresi tra un milione di euro e due milioni di euro. Con riferimento alle modalità per l’ottenimento del contributo è chiarito che i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al MISE. Al riguardo, i termini, le modalità per l’invio delle predette istanze, le relative istruzioni operative ed ogni altro elemento attuativo della misura saranno definite con apposito provvedimento del MISE Infine, la norma chiarisce che: qualora le risorse stanziate in tale ambito non siano sufficienti a soddisfare le richieste pervenute e ammissibili il MISE provvederà a ridurre proporzionalmente il contributo sulla base delle risorse disponibili e del numero di istanze ammissibili; i contributi saranno concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Temporay Framework, o, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013. FONDO E CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CERIMONIE All’art. 3, c.2 del Decreto, è previsto lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro destinati alle imprese che svolgono le attività classificate con i seguenti codici ATECO: 96.09.05 – “Organizzazione di feste e cerimonie”; 56.10 – “Ristoranti e attività di ristorazione mobile”; 56.21 – “Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)”; 56.30 – “Bar e altri esercizi simili senza cucina”; 93.11.2 – “Gestione di piscine”. In particolare, ai fini dell’accesso al contributo è previsto che i soggetti beneficiari presentino cumulativamente le seguenti caratteristiche: Aver registrato nell’anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 40% rispetto al fatturato del 2019 (ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b), TUIR); aver registrato nel periodo d’imposta 2021, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 novembre 2021 relativo al contributo a fondo perduto perequativo, di cui all’art. 1, c. 19, D.L. n. 73/2021). Infine, si chiarisce che per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto, dovrà essere preso in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato
Green pass base nei negozi: bastano i controlli a campione

AGGIORNAMENTO del 26 gennaio 2022: le nuova FAQ pubblicate dal Governo chiariscono che i titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali. I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso?No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali. Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022?I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022. Scarica il cartello informativo per l’accesso dei clienti Richiesta di contatto