Pausa estiva, chiusura uffici

Gli uffici di Confesercenti sospenderanno le attività, per la consueta pausa estiva, da mercoledì 13 agosto a martedì 26 agosto. Le attività riprenderanno normalmente mercoledì 27 agosto. Confesercenti augura a tutti buone vacanze.
Alertgate: il nuovo servizio del Portale Etichettatura

Alertgate è il nuovo servizio del Portale Etichettatura, a cui la Camera di commercio di Bergamo aderisce tramite Unioncamere Lombardia. In ottemperanza agli obblighi in tema di sicurezza prodotti, le imprese potranno ricevere informazioni aggiornate relative alle allerte sui prodotti alimentari e non alimentari, che si aggiungono a quelle su etichettatura e sicurezza, internazionalizzazione, proprietà industriale e intellettuale, certificazione e sostenibilità ambientale. Con la nuova funzionalità si possono consultare le segnalazioni pubblicate a livello comunitario in una modalità rapida e organizzata che permette di reperire le varie informazioni in un unico sito. Il meccanismo delle comunicazioni rapide è diventato uno strumento essenziale per segnalare rischi diretti o indiretti per la salute umana, animale e l’ambiente. Attraverso il servizio Alertgate l’impresa registrata potrà accedere nella pagina «Statistiche» alle elaborazioni dell’anno in corso e degli ultimi 30 giorni, mentre nei «Dettagli» troverà ulteriori informazioni e possibili elaborazioni per valutare gli andamenti delle segnalazioni. Se necessario, è anche possibile consultare direttamente le schede dei portali RASFF e SAFETYGATE. L’obiettivo principale del servizio è dare una panoramica delle segnalazioni, divise tra alimentari e non alimentari, aggiornata settimanalmente, con elaborazioni immediate che mettono in evidenza informazioni non solo numeriche ma anche qualitative, come la tipologia, la fonte di rischio e il paese di origine. Inoltre, Alertgate raccoglie in un’unica sezione tutte le pubblicazioni, i rapporti annuali, le panoramiche per RASFF e SAFETYGATE, offrendo anche la possibilità di creare interrogazioni personalizzate e generare grafici o tabelle scaricabili. Il Portale Etichettatura è nato nel 2020 sotto l’egida di Unioncamere Italiana ed è realizzato dal Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino. Il servizio fornisce informazioni e servizi alle imprese, offrendo riferimenti normativi aggiornati, esempi di etichette, FAQ e pillole formative su sicurezza ed etichettatura di prodotti alimentari e non alimentari. Inoltre, grazie alla collaborazione delle singole Camere di commercio, propone contenuti personalizzati per ogni territorio. Si accede tramite una registrazione gratuita. Dall’area riservata si possono proporre quesiti specifici per l’analisi degli esperti. I contenuti sono peraltro accessibili a tutti, compresi i consumatori, che possono consultare il materiale informativo disponibile, in particolare i riferimenti normativi “orizzontali” di etichettatura, le schede dei prodotti e le FAQ con le risposte finora elaborate in base all’esperienza di tutti gli sportelli.
Patente a crediti edilizia: crediti aggiuntivi

È stata pubblicata sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro la nota informativa n. 288/2025, che fornisce chiarimenti sulle modalità di riconoscimento di alcuni dei crediti aggiuntivi previsti dal D.M.132/2024. Nello specifico, la nota approfondisce le modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi derivanti da: anzianità iscrizione CCIAA; possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA; asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’art. 30 del D. Lgs. 81/08; possesso della certificazione SOA di classifica I; possesso della certificazione SOA di classifica II; consulenza e monitoraggio, con esito positivo, effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D. Lgs. 81/08. All’interno della nota informativa, inoltre, l’Ispettorato specifica le modalità di rettifica dei crediti aggiuntivi e le condizioni che possono portare alla sottrazione degli stessi.
Controlli acque potabili e legionella

Il 21 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo del 23 febbraio 2023, n. 18 detto anche decreto acque potabili e il 19 luglio 2025 entra in vigore il decreto legislativo del 19 giugno 2025, n. 102 Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 18/2023. I decreti hanno introdotto significative novità riguardanti la gestione del rischio delle acque destinate al consumo umano e della Legionella negli edifici prioritari con particolare attenzione a quelli di strutture ricettive. Da sapere: l’Ente gestore della rete idrica risponde della qualità dell’acqua fino al contatore, mentre è il titolare che ha l’obbligo di garantire che la rete di distribuzione interna stessa o gli eventuali sistemi di trattamento installati non alterino la qualità dell’acqua al punto d’uso. Acque destinate al consumo umano I decreti prevedono la verifica analitica periodica dell’acqua di rete utilizzata come ingrediente alimentare, per esempio per preparare impasti, brodi, ghiaccio, bevande, ecc… e/o somministrata, al fine di garantire il rispetto dei parametri microbiologici, chimici e fisici previsti dalla norma. Legionella Se esistono impianti idrici complessi, spogliatoi con docce, serbatoi di accumulo acqua, boiler, doccette, impianto di irrigamento ecc., è necessario (secondo Linee guida ISS e D.Lgs. 81/2008) effettuare valutazione del rischio Legionella. Si segnalano alcune attività a maggior rischio: Alberghi e strutture ricettive (hotel, residence, B&B, campeggi, ecc.) con impianti idrici e di climatizzazione complessi (torri di raffreddamento, unità trattamento aria, serbatoi di accumulo, caldaie, piscine, SPA, fontane decorative): Piscine, centri termali e SPA anche annessi ad alberghi o centri sportivi: vasche idromassaggio, saune, docce multiple e piscine riscaldate Attività in genere con impianti idrici complessi, presenza di spogliatoi con docce, unità trattamento aria, serbatoi di accumulo, impianti di climatizzazione e umidificazione locali (split, fan-coil, gruppi refrigerati, umidificatori d’aria) Altri dispositivi aeraulici/idrici: fontane ornamentali interne, irrigatori automatici (es. per aree verdi o antincendio), banchi umidificati per la vendita (es. pescherie) e nebulizzatori esterni, ecc… Gli edifici su cui prioritariamente vanno effettuati i controlli includono: Strutture sanitarie, riabilitative, ambulatori, studi dentistici; Alberghi, strutture ricettive, carceri, navi, stazioni, aeroporti; Attività di ristorazione collettiva e commerciale, mense scolastiche e aziendali; Caserme, scuole con impianti sportivi, campeggi, palestre, SPA, stabilimenti balneari. Per tutelarsi da rischi legali e sanitari, si raccomanda di impostare un programma di monitoraggio regolare dell’impianto idrico e dell’acqua utilizzata. Siamo a disposizione per supportarvi nell’adeguamento alla normativa e nella definizione di un piano di controllo idoneo. Per essere ricontattati compilare il format sottostante.
Utilizzo di locali interrati o seminterrati come luoghi di lavoro

Le recenti modifiche normative e le ultime circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) hanno introdotto significative modifiche riguardo la possibilità di utilizzare locali interrati o seminterrati per attività lavorative, secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 81/2008 e dalla Legge n. 203/2024 Anzitutto è necessario chiarire che: piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio; piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Inoltre è bene chiarire che i locali interrati o seminterrati che vengono utilizzati come spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, ecc., e quelli nei quali i lavoratori accedono solo occasionalmente, cioè meno di 100 ore/anno, sono da ritenersi esentati dagli obblighi della presente normativa. Per poter utilizzare utilizzare locali interrati o seminterrati per attività lavorative bisogna inviare una comunicazione all’Ispettorato territorialmente competente almeno 30 giorni prima dell’utilizzo dei locali. La comunicazione deve contenere Relazione tecnico-descrittiva dell’attività, che attesti l’assenza di emissioni nocive e il rispetto dei requisiti di cui sopra. Asseverazione tecnica da parte di professionista abilitato, che certifichi: conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e agibilità; idoneità di impianti (elettrico, idraulico, microclima, ventilazione, illuminazione) Entro 24 mesi dall’avvio, è obbligatoria la misurazione del livello di radon (art. 17 D.Lgs. 101/2020), con i relativi aggiornamenti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Sostegno alla competitività delle strutture ricettive – bando 2025

Il bando apre il 21 luglio 2025. La misura è finalizzata a promuovere gli investimenti delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all’aria aperta per lo sviluppo competitivo e per la progettazione di offerte innovative anche in ottica di sostenibilità. Sono previste due tipologie di intervento: a) riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta già attive alla data di presentazione della domanda, gestite come imprese; b) creazione di nuove strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, anch’esse gestite in forma d’impresa. La dotazione finanziaria è di 15 milioni di euro. L’agevolazione regionale viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto. Beneficiari: micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia che gestiscono o intendono avviare: strutture ricettive alberghiere (alberghi, hotel, residenze turistico-alberghiere, condhotel, alberghi diffusi) o strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta (villaggi turistici, campeggi). Sono ammessi a finanziamento, nel caso di titolarità dell’immobile in capo al gestore della struttura ricettiva o in capo a persona fisica che non svolge attività economica: arredi, attrezzature, hardware/software, opere edili e impiantistiche, progettazione e direzione lavori (max 8%), spese generali (forfettarie 7%). In tutti gli altri casi di titolarità dell’immobile, Sono ammessi a finanziamento: arredi, attrezzature, hardware/software, oltre spese generali (forfettarie 7%) Il progetto, in tal caso, può anche includere opere edili e impiantistiche solo se strettamente necessarie per l’installazione di questi elementi e fino a un massimo del 20% dei costi ammissibili per l’acquisto dei beni installati Gli investimenti devono essere di almeno 80.000 euro e completati entro 18 mesi dalla concessione, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi. La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata, pena la non ricevibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it
Bando Investimenti edizione 2025 – Linea Microimprese

Investimenti – Linea Microimprese è finalizzata a sostenere le microimprese lombarde che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio competitivo, anche in ottica di crescita dimensionale, promuovendo investimenti per interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature, anche nell’ottica di favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi di produzione e la riduzione dei consumi energetici. La dotazione finanziaria ammonta a 20 milioni di euro di risorse del Programma Regionale Lombardia FESR 21-27 L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili.L’investimento minimo ammissibile è pari a euro 10.000 e il contributo massimo concedibile è pari a euro 50.000. Chi può partecipare? Microimprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: siano microimprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. siano già regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese con almeno due bilanci depositati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio) abbiano da oltre 12 mesi una sede, legale o operativa, in cui si svolge l’attività produttiva, in Lombardia, nella quale sarà realizzato l’intervento ove applicabile, siano in regola con quanto previsto dall’art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i., in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni. Sono escluse le imprese che: Operano nelle sezioni ISTAT A (Agricoltura, silvicoltura e pesca, con l’eccezione delle imprese agromeccaniche iscritte all’Albo) e L (Attività finanziarie e assicurative). Sono attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco (codici ISTAT specifici). Rientrano nelle esclusioni di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e all’art. 7 del Reg. (UE) 1058/2021. La domanda di partecipazione, corredata dai documenti che saranno dettagliati nel bando, potrà essere presentata nelle tempistiche definite nel bando ed esclusivamente in forma telematica sulla piattaforma Bandi e Servizi. Per informazioni: Dott.ssa Stefania Giossi E-mail: s.giossi@conf.bg.it Tel. 035 42072254
Approvato il bilancio consuntivo 2024

Il Consiglio di Presidenza di Confesercenti Bergamo riunitosi il 17 giugno, ha approvato il bilancio consuntivo dell’associazione al 31 dicembre 2024, confermando una situazione di solidità complessiva sia sotto il profilo economico che patrimoniale. Il numero dei soci paganti il tesseramento registra un lieve calo rispetto all’anno precedente, un fenomeno che continua a riflettere le difficoltà dei piccoli imprenditori nell’affrontare il ricambio generazionale e i profondi cambiamenti nelle abitudini di consumo, con una crescente preferenza per gli acquisti online che accelera la scomparsa dei negozi di vicinato, pilastro delle comunità locali. Il Presidente Antonio Terzi, nel corso della riunione, ha espresso gratitudine agli organismi dirigenti e alla struttura per l’impegno dimostrato durante l’anno, che ha consentito non solo all’associazione, ma anche alle società di sistema, di chiudere i bilanci 2024 con un risultato positivo. Terzi ha inoltre ribadito l’importanza del versamento regolare delle quote associative:«Grazie al contributo annuale degli imprenditori, Confesercenti può operare con continuità e sostenere iniziative a tutela delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Solo così possiamo affrontare sfide complesse come quelle poste dal commercio elettronico e dalla diffusione dei grandi poli commerciali, che rischiano di svuotare i centri urbani. In questa direzione si inserisce anche il nostro lavoro in relazione con le altre realtà associative bergamasche della piccola e media impresa che trova in Imprese e Territorio un contenitore fecondo di progettualità comune a beneficio del tessuto economico di Bergamo».
Obbligo polizze catastrofali – le scadenze di legge

Il decreto, diventato legge, ha chiarito alcune questioni rimaste in sospeso rispetto all‘obbligo di sottoscrivere polizze assicurative contro il rischio catastrofale. Innanzitutto sono state definite le soglie di micro, piccole e medie imprese e i relativi obblighi. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. L’obbligo di polizza viene così suddiviso: per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025; per le piccole e microimprese al 31 dicembre 2025; Se non si procede, per tutte il rischio è di perdere il diritto all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quanto previsto in occasione di eventi calamitosi e catastrofali) scattano con decorrenza dai nuovi termini fissati dal decreto legge. La nuova legge prevede che la copertura assicurativa sia riferita ai beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Qualora l’imprenditore, al fine di adempiere all’obbligo di stipulare una polizza contro gli eventi catastrofali, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipulazione della polizza, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento da parte del proprietario indennizzato dell’obbligo di utilizzo delle somme per il ripristino dei beni danneggiati, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme pagate dall’assicurazione al proprietario per il ripristino dei beni danneggiati l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio, ai sensi dell’articolo 1891, quarto comma, del codice civile. N.B Su quest’ultima previsione l’interpretazione è complessa e si attendono i necessari chiarimenti: non è infatti specificato in nessuna parte del testo da dove nasca l’obbligo di rimborso dei premi pagati all’assicuratore e in che termini operi.
Formazione e sicurezza: nuovo Accordo Stato Regioni

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo Accordo Stato Regioni finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza. Tale Accordo unifica e riorganizza l’intera disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sostituendo gli Accordi previgenti e, fatta salva la disciplina transitoria, è in vigore dalla data di pubblicazione del 24 maggio 2025. Per quanto riguarda le novità significative rispetto alla precedente regolamentazione segnaliamo che: È ammesso un numero massimo di 30 partecipanti ad ogni corso. È stato introdotto un nuovo corso di formazione per Datori di Lavoro di 16 ore minime, con un modulo aggiuntivo 6 ore specifico se si opera in cantieri, da erogare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo. L’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni. Il corso per Datori di Lavoro è propedeutico alla formazione che gli stessi Datori di Lavoro dovranno svolgere qualora intendano assumere direttamente il ruolo di RSPP all’interno della propria azienda (16 ore corso Datore di lavoro + 8 ore corso base + moduli integrativi spec. da 12 a 16h cadauno). L’aggiornamento è 8 ore ogni 5 anni Il corso per preposti (ormai figura praticamente obbligatoria in quasi ogni azienda) passa dalla durata di 8 ore a 12 ore minime. L’aggiornamento della formazione dei Preposti è biennale Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. Di seguito si riporta uno schema sinottico