LEGGE DI BILANCIO 2025: beni immobili e bonus

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 sono in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.Tra le varie disposizioni, in merito ai beni immobili e al  superbonus, si rileva: Interventi di 
recupero edilizio – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate). Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota: del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro; del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro. Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al: 36% per le spese sostenute nel 2025; 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027. Caldaie alimentate a combustibili fossiliDall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 
n. 1275 (c.d. “Case green”). __________________________________________________________ Interventi di 
riduzione del rischio sismico (sismabonus) – Interventi di 
riqualificazione energetica 
(ecobonus) – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR. Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025 L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure: per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027; per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027. Caldaie alimentate a combustibili fossiliDall’1.1.2025, non godono più nemmeno dell’“ecobonus”, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. __________________________________________________________ Superbonus – Spese sostenute nel 2025 – 
Ulteriori 
requisiti Sono state introdotte novità per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020. Ulteriori requisiti per beneficiare dell’aliquota al 65%Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto “dal comma 8-bis primo periodo” dell’art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024: risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni; risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni; sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anniViene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024). Tale dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”. __________________________________________________________ Bonus mobili – Proroga per il 2025 Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025. __________________________________________________________ Bonus 
elettrodomestici Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo: l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione europea; vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Misura del contributoIl contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate: in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico; comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui. Disposizioni attuativeCon un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo. __________________________________________________________ Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate) Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all’art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Modalità di rivalutazionePer le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che: un professionista abilitato

Legge di Bilancio 2025 – Novità fiscali e amministrative

Abbiamo analizzato il testo della Legge di Bilancio 2025 e di seguito riportiamo le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni. Riforma dell’IRPEF  – Modifica degli scaglioni e delle aliquote; messa a regime delle disposizioni per il 2024 Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEFMediante la sostituzione del co. 1 dell’art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente: fino a 28.000 euro: 23%; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%; oltre 50.000 euro: 43%. _________________________________________________________________ Misure per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione. Ambito soggettivoIl bonus e l’ulteriore detrazione riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (di cui all’art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR). BonusIl bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del: 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro; 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro. Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.Il bonus non concorre alla formazione del reddito. Ulteriore detrazioneL’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro. L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari: a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro; al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro. Modalità di riconoscimentoIl bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostitutid’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni. In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta: verificano la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione; provvedono al recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti. Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nel modello F24 di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97. _________________________________________________________________ Detrazioni IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare. Ambito soggettivoLe novità si applicano: alle sole persone fisiche, con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro). Ambito oggettivoLe novità recate dall’art. 16-ter del TUIR riguardano “gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente”, sostenuti dall’1.1.2025, salvo alcune eccezioni. Oneri esclusiNon rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR: le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR; gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR); le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi di messa in sicurezza antisismica, abbattimento barriere architettoniche, bonus arredo e bonus verde. I premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR) relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024. Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEFPer le spese sostenute dall’1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti: quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in undeterminato importo massimo di spesa o di detrazione come nel casodell’ecobonus); il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili. Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico). L’importo “base” è pari a: 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro; 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a: 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico; 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico; 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico; 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico. _________________________________________________________________ Causa di

Bando 2025 sostituzione veicoli inquinanti per Micro, Piccole e Medie Imprese

bando sostituzione veicoli inquinanti

Fino al 30 settembre 2025 è possibile presentare la domanda per gli incentivi regionali per il rinnovo dei veicoli inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basso impatto emissivo destinati al trasporto di merci e di persone. I soggetti beneficiari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa in Lombardia. I veicoli da rottamare sono gli euro 2 a benzina e/o a gas e i diesel fino ad Euro 5/V incluso. I veicoli acquistati devono essere immatricolati per la prima volta in Italia. Ciascuna impresa può presentare fino a 4 domande di contributo, a fronte dello stesso numero di veicoli rottamati di proprietà dell’impresa stessa. Il veicolo da rottamare deve essere intestato all’impresa che richiede il contributo da almeno 12 mesi prima dalla data di presentazione della domanda. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, variabile in base alla categoria dei veicoli, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte. I contributi maggiori sono attribuiti ai veicoli ad emissioni zero. La rottamazione deve essere successiva alla data di apertura del bando attuativo e i veicoli da radiare devono essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Sono escluse dalla presente misura di incentivazione le imprese attive nel settore del commercio/intermediazione di veicoli. La dotazione finanziaria complessiva è di 2.970.000 euro per il 2025. Le domande di contributo devono essere presentate tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it a partire dalle ore 10.00 del 2 dicembre 2024 fino alle ore 16.00 del 30 settembre 2025. Solo in caso di acquisto di e-cargo bike non c’è l’obbligo di rottamazione, ma il contributo viene ridotto. Per accedere al contributo le micro, piccole e medie imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere micro o piccola o media impresa con riferimento all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014; essere iscritte e attive al Registro Imprese;avere sede operativa in Lombardia; non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (UE) 2023/2831; non trovarsi in stato di procedura di insolvenza di tipo liquidatorio secondo la normativa vigente; essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia). Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili, ai sensi dell’art. 5.3 del Regolamento De minimis. Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli per il trasporto di persone destinati al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di linea e non di linea, incluso il servizio di noleggio con conducente (NCC), ai sensi della normativa vigente. L’assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa “a sportello” con prenotazione delle risorse, in finestre temporali stabilite nel bando attuativo, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie temporali. Per maggiori informazioni o per assistenza nella presentazione della domanda, vi invitiamo a compilare il form sottostante.

Bando Nuova Impresa 2025

Unioncamere Lombardia ha approvato i criteri dell’edizione 2025 del bando Nuova impresa (Determinazione del Direttore operativo n. 211 del 16 dicembre 2024.). Le domande possono essere presentate su webtelemaco.infocamere.it fino al 15 gennaio 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria. Obiettivo del bando, promosso in collaborazione con Unioncamere Lombardia, è sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese. CHI PUÒ PARTECIPARE: MPMI che abbiano i seguenti requisiti: hanno aperto una nuova impresa in Lombardia a decorrere dal 1°giugno 2024 e fino alla data di chiusura dello sportello che verrà stabilita dal bando attuativosono iscritte e attive al Registro delle Imprese a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025 con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle Imprese. Lavoratori autonomi con partita IVA individuale che abbiano i seguenti requisiti: non sono iscritti al Registro delle impresehanno domicilio fiscale in Lombardiahanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate oppure ad un ufficio provinciale dell’Imposta sul Valore Aggiunto della medesima Agenzia e hanno partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate attiva a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2025 Professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva: non iscritti al Registro delle Impreseche hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia da non oltre quattro anni dalla data di presentazione della domanda che hanno il domicilio fiscale in Lombardia DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione finanziaria complessiva, inizialmente di 4.976.027 euro, è stata ampliata a 10.524.194 euro CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di 10.000 euro.I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di 3.000 euro. L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e quietanzate a seguito di avvio dell’impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, dalla data di attribuzione della partita IVA fino alla data di presentazione della domanda di contributo e in ogni caso entro il 31 dicembre 2025. Ogni impresa o professionista può presentare esclusivamente una sola domanda di agevolazione. COME PARTECIPARE L’impresa può presentare domanda di contributo dopo aver aperto la nuova impresa e effettuato l’investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” a rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. L’istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate è effettuata da Unioncamere Lombardia. Per richiedere ulteriori informazioni e partecipare al bando, contatta gli uffici Confesercenti ai numeri: 035 4207244 – 035 4207271

SIAE 2025 – Nuovo Accordo Intrattenimenti e Sconti per gli associati

Grazie alla convenzione tra Confesercenti e SIAE, aumenta fino al 27% la percentuale di sconto a favore dei soci che hanno rinnovato la tessera 2025. Confesercenti si impegna con costanza nella promozione della cultura del diritto d’autore, attraverso iniziative di informazione e formazione, anche in collaborazione con Siae. COME RICHIEDERE LO SCONTO SIAE: Se sei socio Confesercenti Bergamo contatta la tua sede Confesercenti di riferimento oppure compila la richiesta di contatto in calce per ottenere il modulo compilato da presentare alla SIAE ed ottenere lo sconto. COME DIVENTARE SOCIO CONFESERCENTI: Per aderire alla nostra Associazione, o richiedere ulteriori informazioni, compila il form e verrai ricontattato. __________________________________________ SIAE, Sezione Accordi Autori, ci ha comunicato le nuove Tariffe 2025 (in allegato) per le imprese utilizzatrici di Musica d’ambiente, facendo presente che le stesse sono state incrementate, in riferimento all’indice ISTAT, dello 0,6% Alle medesime tariffe saranno applicate, come di consueto, le riduzioni che spettano agli associati Confesercenti, semprechè i medesimi rispettino le date di scadenza previste per i pagamenti. Le riduzioni sono correlate all’avvenuto rinnovo dell’iscrizione con CONFESERCENTI e/o con le Federazioni di categoria AIGO, ASSOCAMPING, ASSOHOTEL, FIBA, FIEPET, FISMO. In relazione a tali impegni presi da Confesercenti, agli associati spetta una riduzione rispetto alle tariffe di base del 27%, maggiore, per la quasi totalità dei soggetti interessati, rispetto alle percentuali di sconto già spettanti in passato. Tariffe SIAE 2025 Contattaci subito per usufruire dello sconto SIAE. __________________________________________ Dal 1° dicembre 2024, SIAE ha introdotto nuove clausole negoziali volte a sanzionare l’inadempimento costituito dall’utilizzazione del repertorio amministrato senza la preventiva richiesta di licenza (c.d. utilizzazioni abusive). L’iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare la tutela del lavoro creativo, cercando di contrastare gli indebiti vantaggi ottenuti da coloro che, agendo contra legem, fruiscono delle opere senza corrispondere i proventidovuti. Le nuove clausole penali per gli eventi abusivi si applicheranno sia per le utilizzazioni di Musica d’ambiente sia per gli eventi (trattenimenti), e prevedono sia riduzioni per chi effettua tempestivamente il pagamento delle somme dovute sia, viceversa, maggiorazioni correlate al numero di utilizzazioni abusive riscontrate. Per ogni utilizzazione abusiva constatata, sia per eventi di spettacolo e intrattenimento che per la Musica d’Ambiente, sono dovuti i seguenti importi:• Penali: 30% dell’importo dovuto per Diritto d’autore.• Spese di istruttoria: importo fisso di 75 euro (oltre IVA se dovuta) a parziale copertura delle attività di controllo e di recupero del credito. Penali progressiveSolo per gli eventi di spettacolo e trattenimento sono previste penali progressive in caso di più eventi abusivi constatati nell’arco di 365 giorni.Per ogni evento abusivo successivo al primo, l’organizzatore sarà tenuto a corrispondere una penale progressiva secondo il seguente schema:– 50% sul secondo evento abusivo, se per l’evento abusivo precedente è stata applicata una penale del 30% (o 15% o 20% a seconda della data di pagamento) e non sono trascorsi almeno 365 giorni dalla precedente violazione;– 100% sul terzo evento abusivo, se per l’evento abusivo precedente è stata applicata una penale del 50% e se nell’arco del periodo di riferimento sono stati constatati complessivamente tre eventi abusivi;– 200% sul quarto evento abusivo e successivi, se nell’arco del periodo di riferimento sono stati constatati complessivamente 4 o più eventi abusivi. __________________________________________ Nuove Tariffe 2025 SCF – Diritti connessi SCF, la principale Collecting di riferimento nell’industria discografica per la raccolta e la distribuzione dei diritti connessi, ci ha trasmesso le nuove Tariffe 2025, che verranno riscosse direttamente o per il tramite di SIAE (a seconda dell’accordo in essere).Con la stessa comunicazione, SCF ha fatto sapere che le Tariffe sono state aggiornate alla luce della variazione dell’indice ISTAT e che, a seguito della mancata conferma del mandato conferitofino al 2024 dall’organismo di gestione collettiva AFI – Associazione Fonografici Italiani, SCF ha deliberato una riduzione delle tariffe del proprio listino per la competenza 2025 in misura pari al 1%(un per cento), così da riflettere la suddetta variazione di rappresentatività. Agli importi riportati vanno applicate le riduzioni per gli associati previste dalle Convenzioni in essere con CONFESERCENTI e/o con le relative Federazioni di Categoria (nella percentuale caso per caso indicata). Le tariffe sono comprensive dei compensi spettanti agli AIE (artisti interpreti ed esecutori), riscossi sempre direttamente da SCF o per il tramite di SIAE sulla base di apposito mandato.Le Tariffe riguardano: ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANI (scadenza 28 febbraio) PUBBLICI ESERCIZI (BAR, RISTORANTI, ETC.) (scadenza 31 maggio) STABILIMENTI BALNEARI (nessuna scadenza) ACCONCIATORI ED ESTETISTI (scadenza 31 maggio) DISCOTECHE- TRATTENIMENTI DANZANTI/BALLO (nessuna scadenza) DISCOPUB – TRATTENIMENTI MUSICALI/CONCERTINI (nessuna scadenza) STRUTTURE RICETTIVE (scadenza 31 maggio) CAMPEGGI (tutto l’anno) Tariffe SCF 2025

Chiarito il regime sanzionatorio per la Patente a punti

Con la Circolare 9326 del 9 dicembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito il regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti. In particolare: Per le aziende/lavoratori autonomi che dovessero operare nei cantieri privi di patente a crediti o con crediti inferiori a 15 è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro. Inoltre, con riguardo all’impossibilità di eseguire i lavori in caso di patente con punteggio inferiore a 15, l’INL precisa la possibilità di completare le attività oggetto di appalto o subappalto laddove i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto, ma nei soli casi in cui la riduzione del punteggio al di sotto della soglia minima sia intervenuta successivamente all’avvio dei lavori.   Per i committenti/responsabili dei lavori che non procedessero a verificare il possesso della patente (o documento equivalente) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi (compreso nei casi di subappalto) è prevista la sanzioni amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 157 (da 711,92 a 2.562,91 euro). Sul punto l’INL fornisce alcuni importanti chiarimenti ed in particolare precisa che la sanzione di cui si tratta: 1) si applica solo nei casi di lavori affidati dopo l’entrata in vigore dell’obbligo della patente a crediti ovvero dopo il 1° ottobre 2024; 2) non trova applicazione laddove il requisito della patente venisse meno successivamente all’affidamento a causa di sospensione, revoca o sopravvenuta riduzione del punteggio sotto i 15 punti; 3) si applica indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi interessati dalla mancata verifica della patente a crediti. Si ricorda agli interessati che è operativo il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), accessibile con SPID o CIE, per la richiesta della Patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il provvedimento riguarda tutte le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano attività all’interno di cantieri temporanei o mobili. Sono esclusi:
 1) chi effettua mera fornitura di materiale
 2) chi presta attività intellettuale 3) titolari di attestazione SOA pari o superiore alla III categoria I requisiti necessari all’ottenimento della patente a crediti sono i seguenti:• iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;• adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;• possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;• adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;• avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;• possesso della certificazione della regolarità fiscale (DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente. Per l’ottenimento della Patente è necessario presentare domanda presso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda può essere presentata dall’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. Il credito iniziale riconosciuto a tutti i richiedenti è pari a 30 crediti, a cui si possono aggiungere:1) ulteriori 30 crediti per anzianità di impresa, di cui 10 rilasciabili già al momento di emissione della patente e 20 attribuiti nel tempo, in funzione della regolarità mantenuta dall’impresa o dal lavoratore autonomi2) ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo, in funzione degli investimenti fatti in materia di salute e sicurezza. Il committente e il titolare della patente potranno subire sanzioni e l’accesso in cantiere sarà vietato senza patente o con patente dotata di un credito inferiore a 15 punti.In caso di infortuni gravi o mortali la patente può essere sospesa fino a 12 mesi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro o revocata nei casi in cui venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. Per consulenza e assistenza per la presentazione della pratica: Davide Chiari – Resp. Area Salute, Sicurezza, Igiene Alimentare E-mail: d.chiari@conf.bg.it Tel. 035 4207555

Milleproroghe, posticipate scadenze per contratti e assicurazioni

Segnaliamo due scadenze in materia di contratti e assicurazioni che sono contenute nel decreto Milleproroghe, approdato a dicembre in Consiglio dei ministri. La proroga del termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. La misura, inserita nell’articolo relativo alle proroghe in materie di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che proroga al 31 marzo 2025 il termine per la stipula di contratti assicurativi in capo alle imprese per la copertura dei rischi catastrofali, per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofali indicati e definiti nella fonte secondaria.

Copertura sanitaria nel 2025 per coniugi e figli dei soci Confesercenti

Tutti i soci Confesercenti, in regola con il versamento dei contributi associativi, anche in qualità di soci Hygeia, possono iscrivere alla mutua il coniuge o il convivente e i figli, ottenendo i vantaggi del piano sanitario allegato, al costo di 199 euro a persona. La copertura può essere attivata in qualsiasi momento dell’anno ed è valida fino al 31 dicembre 2025. Per le richieste di maggiori informazioni e per le iscrizioni compilare il form o telefonare al numero 035 4207249. Piano Sanitario Richiesta di contatto

Piano Sanitario 2025 riservato ai Soci, ecco cosa comprende

Anche per il 2025 i soci Confesercenti in regola con i pagamenti dei contributi associativi possono usufruire di un piano sanitario gratuito erogato da Unisalute.Possono usufruire del piano sanitario: i titolari di impresa individuale, i soci di società, i coadiuvanti iscritti nell’impresa familiare, i pensionati fino al compimento degli 80 anni di età. Il piano sanitario soci Confesercenti offre generosi rimborsi per un’ampia gamma di trattamenti diagnostici e terapeutici, nonché nei casi di mera degenza, presso le strutture sanitarie convenzione con Unisalute, non convenzionate o del Servizio Sanitario Nazionale. Ad esempio, alcune delle prestazioni coperte dal Piano Sanitario Soci Confesercenti e relativi massimali sono: Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso (fino a 500 euro annui); Denti: fino a 2.300 euro annui su implantologia, oltre a 50% delle spese sulla pulizia dentale annuale; Visite specialistiche (fino a 700 euro annui); Prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione, come radiografie, TAC, ecografie, mammografie, etc (fino a 6.000 euro annui); Pacchetto maternità (fino a 1.000 euro annui); Ricoveri in istituti di cura per grandi interventi chirurgici (fino a 90.000 euro annui); Trattamenti riabilitativi (fino a 350 euro annui); Degenze presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale (80 euro al giorno fino al 30° di ricovero, e 100 euro tra il 31° e il 100°). Scarica il riassunto del piano sanitario Compila il form se desideri ricevere maggiori informazioni o attivare il piano sanitario. Per la richiesta di maggiori informazioni e per l’attivazione del piano sanitario è possibile anche telefonare al numero 035 4207249. Richiesta di contatto

Riaperta fino al 12.12.2024 l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (solo per i soggetti ISA)

Riaperta fino al 12.12.2024 l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (solo per i soggetti ISA) Il concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, permette di fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA. La riapertura delle adesioni riguarda i soggetti che applicano gli ISA, sono invece esclusi i contribuenti a regime forfettario. Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti “solari”) non deve avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi di importo pari o superiore a 5 mila euro. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024). Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, altre cause di esclusione sono: l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’aver ricevuto condanne per reati tributari, aver appena iniziato l’attività, aver realizzato fusioni o scissioni e altri casi specifici da verificare con il proprio commercialista. In linea generale, le proposte di reddito e del valore della produzione netta vengono formulate utilizzando i dati: forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024. delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti; presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria. Le proposte formulate (e visualizzabili nel quadro P dei modelli ISA) non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accettarle o rifiutarle.L’adesione al nuovo istituto si concretizza in sede di presentazione del modello REDDITI 2024. Il reddito e il valore della produzione netta oggetto di concordato non tengono conto di alcuni elementi “straordinari” o “non ricorrenti” che devono essere aggiunti o sottratti, a seconda dei casi, per la determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato. In particolare, vanno aggiunte o sottratte al reddito stimato le seguenti componenti: plusvalenze e minusvalenze; sopravvenienze attive e passive; perdite su crediti; utili o perdite relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in società di capitali in regime di trasparenza fiscale o utili distribuiti da società di capitali e altri enti soggetti ad IRES. Il risultato così ottenuto costituirà il reddito imponibile. In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000 euro. Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato, sui quali dovranno comunque essere operate le rettifiche dei componenti specificamente individuati (plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.). L’accettazione della proposta vincola anche i soci e gli associati. Allo scadere del periodo oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore pro­posta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione. Fermo restando l’obbligo di dichiarare gli importi concordati, nei periodi oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a: presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP; rispettare gli ordinari obblighi contabili; effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli. Entro determinati limiti, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. È facoltà del contribuente di versare i contributi previdenziali considerando la parte eccedente il reddito concordato. Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri. Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno es­sere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. In tale ipotesi, tornerebbero ad essere esperibili gli accertamenti induttivi e analitici. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato il reddito e il valore della produzione concordati, come rettificati dei componenti individuati, sono assoggettati a IRPEF, IRES o all’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario e IRAP.Al fine di rendere più appetibile l’adesione al concordato, il D.Lgs. 108/2024 ha introdotto un regime opzionale attraverso il quale è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale e dell’imposta sostitutiva del regime forfetario. L’imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra: il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato; il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia il reddito per il periodo 2023). Per i soggetti che applicano gli ISA, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare: per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l’aliquota è pari al 10%; per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l’aliquota è pari al 12%; per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l’aliquota è pari al 15%. Sono contemplate alcune fattispecie in cui il concordato preventivo perde di efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano gli eventi. In particolare, la cessazione si verifica quando: durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario); sia cessata l’attività; vi sia stata adesione al regime forfetario di cui alla L. 190/2014; la società o l’ente è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure