Job Day settore turistico delle Valli Brembana, Imagna e dell’Alto Sebino

All’interno del Patto Territoriale per le competenze e l’occupazione del settore turismo di cui anche Confesercenti Bergamo è partner, la Provincia di Bergamo sta organizzando le prossime iniziative di reclutamento di personale.   JOB DAY DELLE VALLI BREMBANA E IMAGNA L’obiettivo dell’iniziativa è favorire l’incontro tra imprese del territorio alla ricerca di personale e cittadini in cerca di lavoro. L’evento sarà dedicato alle esigenze della filiera del settore turistico di entrambe le valli nei suoi diversi comparti (agriturismi, hotel, ristoranti, impianti, aziende rappresentative del territorio). Il Job Day si svolgerà nella mattinata del giorno 5 Marzo 2026 nella fascia oraria 9.00 – 13.30 presso Green House di Zogno.  Il programma dell’iniziativa prevede: una presentazione delle aziende e delle figure ricercate ai cittadini presenti; a seguire una sessione di colloqui conoscitivi tra imprese e candidati partecipanti in cerca di occupazione   La partecipazione è gratuita. Conferma di adesione e partecipazione compilando il form sottostante Le aziende interessate verranno ricontattate per ricevere le informazioni organizzative.   JOB DAY DELL’ALTO SEBINO L’obiettivo dell’iniziativa è favorire l’incontro tra imprese del territorio alla ricerca di personale e cittadini in cerca di lavoro. L’evento sarà dedicato alle esigenze della filiera del settore turistico del territorio (hotel, ristoranti, commercianti e aziende rappresentative). Il Job Day si svolgerà nella mattinata del giorno 25 Marzo 2026 nella fascia oraria 9.00 – 13.30 presso l’Accademia Tadini di Lovere.  Il programma dell’iniziativa prevede: una presentazione delle aziende e delle figure ricercateai cittadini presenti; a seguire una sessione di colloqui conoscitivi tra imprese e candidati partecipanti in cerca di occupazione   La partecipazione è gratuita. Conferma di adesione e partecipazione compilando il form sottostante: entro il giorno 6 marzo 2026 Le aziende interessate verranno ricontattate per ricevere le informazioni organizzative.

Accordo di detassazione premi di produttività 2026

In continuità con gli anni passati, Confesercenti Lombardia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, e Uiltucs Uil hanno siglato un accordo quadro regionale per la detassazione dei premi produttività 2026. La legge 199 del 30 dicembre 2025 (cd. Legge di Bilancio 2026) prevede, per gli anni 2026 e 2027 la riduzione dal 5% al I% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato che l’azienda associata a Confesercenti può erogare ai propri dipendenti; viene inoltre riconfermata le detassazione totale nel caso tali somme vengano destinate, in tutto o in parte, a servizi di welfare o al fondo di previdenza complementare. Il confronto tra i periodi per la verifica degli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa può non essere annuale, purché non inferiore ai 4 mesi. L’accordo prevede che l’azienda, oltre alla trasmissione in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’invio della dichiarazione di adesione esclusivamente via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi di Confesercenti Regionale Lombardia: conflombardia@pec.confinrete.it e alle organizzazioni sindacaliFilcams Cgil: filcams@cgil.lombardia.itFisascat Cisl: fisascat.lombardia@cisl.itUiltucs Uil: mail@uiltucslombardia.iteEnbil: info@enbil.it QUI il testo dell’accordo, che contiene anche il fac simile della modulistica da compilare on-line sul sito del Ministero del Lavoro. La legge di Bilancio 2026 porta all’1% per il 2026, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati  dal datore di lavoro ai propri  dipendenti. In particolare, la detassazione si applica ai premi di risultato corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e alle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, entro il limite complessivo di 5 mila euro annui. Tale accordo, utile per rinforzare il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti, già sensibilmente eroso dai rincari, consentirà di incrementare la produttività sul lavoro attraverso una tassazione ridotta (rispetto a quella ordinaria che sconta le aliquote IRPEF a partire dal 23% in base ai diversi scaglioni di reddito) nella misura suddetta dell’1% in presenza di determinati requisiti soggettivi. L’ammontare dei premi di produttività erogati in eccedenza rispetto ai limiti concorrono, invece, a formare il reddito complessivo del lavoratore e sono sottoposti a tassazione ordinaria. ____________________________ Per eventuali richieste di informazioni: Dott. Emanuele Spini Tel. 035 4207248 e.spini@conf.bg.it

RENTRI: scadenza del 13 febbraio 2026, obbligo di iscrizione per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ricorda che entro il 13 febbraio 2026 i produttori di rifiuti pericolosi con fino a 10 dipendenti hanno dovuto completare l’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), secondo quanto previsto dal D.M. n. 59/2023. A partire dalla data di iscrizione, tali soggetti hanno dovuto: Tenere i registri di carico e scarico in formato digitale; Gestire i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) digitali per i rifiuti pericolosi, utilizzando sistemi gestionali propri o i servizi gratuiti del RENTRI. IscrizioneSono obbligati: Produttori di rifiuti pericolosi; Enti e imprese che trattano, raccolgono, trasportano o commerciano rifiuti pericolosi; Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con specifiche caratteristiche (ad esempio industriali o artigianali) con più di 10 dipendenti; Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio di particolari rifiuti.  EsclusioniNon sono obbligati: Produttori di rifiuti della ristorazione (es. olio di frittura) con meno di 10 dipendenti; Piccoli imprenditori agricoli con fatturato annuo fino a 8.000 euro; Alcune attività artigianali di bellezza e tatuaggi, se producono rifiuti non pericolosi.  Distributori di carburante e autolavaggiI distributori di carburante devono registrare nel RENTRI oli esausti e rifiuti pericolosi.Le aziende di autolavaggio con fino a 10 dipendenti non devono iscriversi se producono solo rifiuti non pericolosi, mentre i fanghi pericolosi richiedono l’iscrizione indipendentemente dal numero di dipendenti. FIR cartaceo per i non iscrittiChi non è obbligato al RENTRI continua a utilizzare il FIR cartaceo, che d’ora in avanti dovrà essere vidimato tramite registrazione al portale RENTRI e non più tramite la CCIAA. Per maggiori dettagli consulta il sito RENTRI Supporto e consulenza in ConfesercentiPer richiedere ulteriori informazioni contattare:dott. Davide ChiariResp. Area Salute, Sicurezza, Igiene AlimentareConfesercenti Bergamo – via Ravizza 7/Atel 035/4207555

Bando da 63 milioni di euro per supportare i Distretti del Commercio della Lombardia

Regione Lombardia stanzia 63 milioni di euro per sostenere i Distretti del Commercio, un intervento reso possibile anche grazie al lavoro congiunto e alla collaborazione strutturata con le associazioni di categoria. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha approvato i criteri attuativi del bando che premierà i migliori progetti promossi dagli enti locali (Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni) in partenariato con le rappresentanze del commercio. L’obiettivo è proseguire e intensificare il sostegno alle economie locali e in particolare tutelare il piccolo commercio, fondamentale presidio del territorio. Il bando finanzierà gli interventi di rigenerazione e riqualificazione delle aree; la predisposizione e gestione di servizi comuni a beneficio di imprese, utenti e visitatori; la definizione e gestione del progetto unitamente alla governance anche attraverso l’attività del Manager del Distretto; l’animazione, promozione e organizzazione di eventi. I DESTINATARI DELL’INIZIATIVA I destinatari del bando ‘Distretti del Commercio’ sono Comuni, Comunità Montane e Unione di Comuni aderenti ad un Distretto del Commercio (Distretto Urbano del Commercio – DUC o Distretto Diffuso a Rilevanza Intercomunale – DID) già iscritto all’elenco dei Distretti o che abbia presentato istanza di istituzione entro la data di pubblicazione dell’avviso del bando, che avverrà entro 60 giorni. L’agevolazione ammonterà al 50% del costo complessivo del progetto, per un contributo massimo di 520.000 euro ai ‘progetti di eccellenza’ e fino a 189.900 euro ai ‘progetti ordinari’. Le progettualità candidate al bando dovranno prevedere investimenti per almeno 300.000 euro. REGIONE INSIEME AGLI ENTI LOCALI PER I DISTRETTI DEL COMMERCIO La misura è stata condivisa insieme ad Anci Lombardia e alle associazioni di categoria. È stato inoltre previsto che i Comuni destinino a loro volta delle risorse al sostegno delle aziende del territorio, in aggiunta a quanto già viene messo in campo con il Distretto: questo per potenziare l’efficacia e la capillarità degli interventi, affinché ognuno faccia la propria parte per raggiungere obiettivi condivisi. I progetti dovranno essere infatti accompagnati dall’indizione di un bando per le imprese da 50.000 o 100.000 euro promosso dagli enti locali con fondi propri, in aggiunta agli investimenti regionali attivati per il Distretto. Prevista inoltre una premialità di 10 punti aggiuntivi in graduatoria per interventi relativi alla sicurezza, considerando che le attività commerciali contribuiscono a rendere più vivibili e dunque sicure le comunità: con questo strumento Regione aiuta proprio le comunità a sostenere investimenti finalizzati a potenziare gli strumenti per la sicurezza, a beneficio delle attività stesse ma anche del territorio in cui si collocano.

Bando Nuova Impresa – piccoli comuni e frazioni 2026

Regione Lombardia con Decreto n. 18791 del 18 dicembre 2025 è stato approvato il bando “Nuova impresa – Piccoli comuni e frazioni 2026”Domande a partire dalle ore 10.00 del 28 gennaio 2026. Il bando Nuova impresa piccoli comuni sostiene l’apertura di nuove attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei piccoli comuni lombardi con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti e nelle frazioni di tutti i Comuni della Lombardia allo scopo di evitare lo spopolamento e l’abbandono dei residenti. CHI PUÒ PARTECIPARENuove imprese (sede legale e operativa) o imprese che hanno aperto una nuova unità locale di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità in uno dei piccoli Comuni e nelle frazioni della Lombardia, che ne erano sprovvisti da almeno sei mesi.Le imprese/nuova unità locali devono essere attive dal 1° giugno 2025.I codici ATECO ammissibili sono elencati al punto A.3 “Soggetti beneficiari” dell’allegato A al decreto. Sono esclusi i soggetti richiedenti che hanno usufruito del contributo a fondo perduto sugli sportelli 2025 e 2026 della Misura Nuova impresa e quelli che aprono nuove attività diverse dal commercio di prodotti alimentari e di generi di prima necessità. DOTAZIONE FINANZIARIALa dotazione finanziaria è di 2.948.682,38 euro. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONEL’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino all’80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque fino a un massimo di € 40.000.L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e da spese di parte corrente, queste ultime non potranno superare il 20% del costo totale del progetto.Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000. Sono ammissibili esclusivamente le spese per l’avvio della nuova attività (impresa o unità locale) sostenute dopo il 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2026. Le tipologie di spese ammissibili sono elencate alla voce “Spese Ammissibili” del punto B.2 dell’Allegato A al decreto. COME PARTECIPARELe domande potranno essere presentate sulla piattaforma Bandi e Servizi a partire dalle ore 10.00 del 28 gennaio 2026 e fino alle ore 16:00 del 12 novembre 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria.Il pulsante “Fai domanda” sarà visibile a partire dal giorno di apertura dello sportello. PROCEDURA DI SELEZIONEL’assegnazione del contributo avverrà con procedura valutativa “a sportello” secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse secondo i termini stabiliti nel bando attuativo.Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione di merito del progetto. I criteri di valutazione formale e di merito sono indicati alla voce “Istruttoria” dell’Allegato A del decreto. Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno ammesse a contributo nel rispetto delle condizioni territoriali previste.

Bando Nuova Impresa 2026: contributi a fondo perduto

La Giunta regionale, con delibera n. 5433 del 1° dicembre 2025, ha approvato i criteri del bando Nuova impresa 2026. La misura Nuova impresa 2026 intende favorire la creazione o l’apertura di nuove attività, sostenendo economicamente i costi iniziali attraverso contributi a fondo perduto. L’obiettivo è promuovere l’autoimprenditorialità e rafforzare il tessuto economico locale.Il bando sarà pubblicati nei primi mesi del 2026 su Bandi e Servizi. Obiettivo del bando, promosso in collaborazione con Unioncamere Lombardia, è sostenere, in continuità con le precedenti edizioni, l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese. CHI PUO’ PARTECIPARE– MPMI che hanno aperto una nuova impresa in Lombardia a decorrere dal 1°giugno 2025 e fino alla data di chiusura dello sportello che verrà stabilita dal bando attuativo, iscritte e attive al Registro delle Imprese a decorrere dal 1° giugno 2025 e con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle Imprese. – Lavoratori autonomi con partita IVA individuale che abbiano i seguenti requisiti: Non sono iscritti al Registro delle imprese Hanno domicilio fiscale in Lombardia Hanno dichiarato l’inizio attività e hanno partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate attiva a partire dal 1° giugno 2025 ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate oppure ad un ufficio provinciale dell’Imposta sul Valore Aggiunto della medesima Agenzia – Professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia da non oltre quattro anni dalla data di presentazione della domanda che hanno il domicilio fiscale in Lombardia   DOTAZIONE FINANZIARIALa dotazione finanziaria è di 8 milioni di euro. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONEL’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di 10.000 euro.I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di 3.000 euro.L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente. Le tipologie di spese ammissibili sono elencate alla voce “Spese Ammissibili” dell’Allegato A della delibera.Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e quietanzate a seguito di avvio dell’impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, dalla data di attribuzione della partita IVA ed entro il 31 dicembre 2026.Ogni impresa o professionista può presentare esclusivamente una sola domanda di agevolazione. COME PARTECIPARELa data dell’apertura dello sportello per la presentazione delle domande sarà definita nel bando, che sarà pubblicato entro 90 giorni dalla data di approvazione della delibera 5433/2025.Le domande di contributo dovranno essere presentate a Unioncamere Lombardia tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it Le domande di contributo, corredate dalla rendicontazione, dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2026. PROCEDURA DI SELEZIONE L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” a rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.L’istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia e sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nell’Allegato A della Delibera alla voce “Istruttoria e valutazione”. La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità delle domande e non prevede alcuna graduatoria. SOGGETTO GESTOREIl soggetto attuatore è Unioncamere Lombardia. SUPPORTO E CONSULENZAPer richiedere ulteriori informazioni e partecipare al bando, contatta gli uffici Confesercenti al numero 035 4207271

Riconoscimento delle attività storiche e di tradizione

Fino al 15 aprile 2026 possono essere presentate a Regione Lombardia le richieste di riconoscimento di attività storica tramite gli uffici Confesercenti. Sono attività storiche e di tradizione: i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa; i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande; le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici. Possono richiedere il riconoscimento regionale i negozi storici, i locali storici e le botteghe artigiane storiche che hanno svolto la propria attività per un periodo non inferiore a quaranta anni senza interruzione di continuità e hanno mantenuto la medesima insegna. La sospensione dell’attività per un periodo continuativo non superiore a un anno non viene considerata interruzione di continuità. Nel caso di richieste di riconoscimento da parte di ristoranti e bar degli alberghi, degli impianti sportivi e delle associazioni sarà presa in considerazione la sola attività di somministrazione esercitata in forma indipendente e determinata dalla continuità nel tempo e da una caratterizzante dicitura nell’insegna. Le imprese in possesso dei requisiti richiesti vengono iscritte nell’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione.Alle imprese iscritte nell’elenco regionale viene conferito il marchio identificativo. L’iscrizione nell’elenco è requisito necessario per accedere alle misure di sostegno previste dall’articolo 148 quater, comma 2, della l.r. 6/2010. Se desideri ricevere ulteriori informazioni o presentare la domanda, compila il form e verrai ricontattato.  

LEGGE DI BILANCIO 2026: le novità fiscali

IRPEF: riduzione dell’aliquota del secondo scaglioneDal 2026 viene ridotta l’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito: si passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro.L’obiettivo è alleggerire il carico fiscale sul cosiddetto “ceto medio”. Nuove aliquote IRPEFDal 2026 le aliquote IRPEF saranno quindi: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.000 a 50.000 euro; 43% oltre i 50.000 euro. Il risparmio massimo annuo può arrivare fino a 440 euro. Quando si applicaLa riduzione è strutturale e si applica dal 1° gennaio 2026.Sarà applicabile per la prima volta nelle dichiarazioni dei redditi 730/2027 e Redditi PF 2027. Effetti su stipendi e pensioniLe nuove aliquote saranno applicate già sulle buste paga e pensioni del 2026. Eventuali ritardi tecnici verranno recuperati con i conguagli nei mesi successivi. ———————————————————————————————————————————————————————–Bonus casa: confermate le detrazioni per il 2026Per gli interventi di recupero edilizio viene confermato anche per il 2026 il cosiddetto bonus casa. Detrazione “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027 36% per le spese sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 30% per le spese sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze). Detrazione “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027Per i lavori sulla prima casa: 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai proprietari titolari o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’abitazione principale; 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai proprietari titolari o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’abitazione principale; Anche in questo caso il tetto massimo è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).———————————————————————————————————————————————————————– Ecobonus e sismabonusLe detrazioni per le spese sostenute dall’1.1.2025 per gli interventi di ecobonus (riqualificazione energetica) e sismabonus (riduzione del rischio sismico) seguono le stesse percentuali del bonus casa. Abitazione principale: 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 36% per le spese sostenute nel 2027 Altri immobili: 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 30% per le spese sostenute nel 2027———————————————————————————————————————————————————————– Bonus mobili: proroga al 2026Viene prorogato anche per il 2026 il bonus mobili, che consente una detrazione del 50% per l’acquisto dall’1.1.2026 al 31.12.2026 di mobili e di grandi elettrodomestici, se collegati a lavori di recupero edilizio iniziati dall’1.1.2025. Limite di spesaIl tetto massimo di spesa resta fissato a 5.000 euro.———————————————————————————————————————————————————————– Buoni pasto elettronici: aumenta l’esenzioneSale da 8 a 10 euro l’importo giornaliero dei buoni pasto elettronici che non concorre al reddito di lavoro dipendente.Resta invece invariato a 4 euro il limite per i buoni cartacei.———————————————————————————————————————————————————————– Previdenza complementare: aumento del limite di deducibilitàDal 2026 aumenta il limite di deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione versati dal lavoratore e dal datore di lavoro: da 5164,57 euro a 5.300 euro annui. E’ previsto inoltre il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006. ———————————————————————————————————————————————————————– Partecipazioni: aumenta l’imposta sulla rideterminazione del costo fiscaleL’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) sale dal 18% al 21%.Resta invece al 18% quella per la rivalutazione dei terreni (agri-coli ed edificabili).Le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe. ———————————————————————————————————————————————————————– Locazioni brevi: soglia più bassa per l’attività imprenditorialeDal 2026 cambia la regola sulle locazioni brevi: fino a 2 appartamenti: si resta fuori dall’attività d’impresa; da 3 appartamenti in poi: scatta l’obbligo di partita IVA, con esclusione della cedolare secca. Cedolare seccaNon sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. 21% su un solo appartamento; 21% su primo e 26% sul secondo appartamento; oltre i due immobili, non si applica più la cedolare. Come si conteggiano i tre appartamentiAi fini della presunzione di imprenditorialità, si considerano solo gli appartamenti con contratti di locazione breve. Sono quindi esclusi i contratti ordinari, come i “4+4” e i “3+2”.Se più contratti brevi riguardano stanze dello stesso appartamento, l’immobile viene comunque conteggiato una sola volta.Infine, per includere un appartamento nel calcolo è sufficiente aver stipulato anche un solo contratto breve nel periodo d’imposta, anche di pochissimi giorni. ———————————————————————————————————————————————————————– Regime forfettario: confermato il limite di 35.000 euro Il regime forfettario non può essere applicato se, nell’anno precedente, il contribuente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro. Per il 2025, questo limite era stato innalzato a 35.000 euro, e la nuova legge di bilancio 2026 conferma lo stesso tetto anche per il 2026. Di conseguenza, per poter accedere o rimanere nel regime forfettario nel 2026, occorre verificare i redditi percepiti nel 2025.Se nel 2025 il totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati supera 35.000 euro, il regime forfettario non potrà essere applicato nel 2026. ———————————————————————————————————————————————————————– Iper ammortamenti: le nuove agevolazioniPer i titolari di reddito d’impresa viene previsto un nuovo sistema di iper‑ammortamenti, che consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 ai soli fini delle imposte sui redditi, esclusivamente per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Beni agevolabiliRientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 relativi a: beni materiali e immateriali strumentali nuovi 0, secondo i nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026, prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e destinati a strutture produttive situate in Italia; beni materiali strumentali nuovi destinati alla produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e destinati a strutture produttive situate in Italia; Misura della maggiorazioneLa maggiorazione del costo dei beni agevolati è così articolata: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Modalità di accessoPer ottenere il beneficio, l’impresa dovrà inviare telematicamente, sulla piattaforma predisposta dal GSE e sulla base di modelli standardizzati, specifiche

Prevenzione incendi: chiarimenti dal Ministero su bar, ristoranti e locali di intrattenimento

La Circolare 674/2026 e i chiarimenti sulle regole antincendio Il 15 gennaio 2026, il Ministero dell’Interno (Vigili del Fuoco) ha pubblicato la Circolare 674/2026 per spiegare come applicare correttamente le regole antincendio: nei bar e ristoranti nei locali con musica, intrattenimento o spettacolo Bar, ristoranti e musica: quando nasce il problema della classificazione I chiarimenti riportati nella Circolare si sono resi necessari in quanto negli ultimi anni, molti bar e ristoranti con: musica dal vivo karaoke piccoli eventi sono stati considerati automaticamente locali di pubblico spettacolo, con obblighi più pesanti.La circolare chiarisce che non è sempre corretto e spiega quando un bar resta un bar e quando invece cambia categoria. Quando un bar o ristorante è soggetto alle norme dei Vigili del Fuoco La circolare ribadisce un punto importante: bar e ristoranti, di per sé, non rientrano automaticamente nelle attività soggette ai Vigili del Fuoco (DPR 151/2011). Gli obblighi antincendio si applicano però in alcuni casi, ad esempio quando: il locale è dentro un centro commerciale o una struttura già soggetta a norme antincendio ci sono impianti di riscaldamento potenti (oltre 116 kW) l’attività assomiglia di fatto a un locale di intrattenimento o spettacolo Quindi non conta solo il nome dell’attività, ma come funziona davvero. Il ruolo del numero di persone e l’obbligo del Piano di Emergenza Un altro punto chiave riguarda quante persone sono presenti nel locale.Se nel locale ci sono più di 50 persone contemporaneamente (clienti + lavoratori), è obbligatorio: avere un Piano di Emergenza ed Evacuazione Il piano è obbligatorio anche: se lavorano almeno 10 dipendenti; se l’attività rientra tra quelle soggette al DPR 151/2011. Musica, karaoke e piccoli eventi: quando il locale resta un bar La circolare chiarisce che musica dal vivo, musica di sottofondo o karaoke non cambiano automaticamente la classificazione del locale.Il bar o ristorante resta tale se: la musica è un’attività secondaria, non principale non si modificano in modo importante: gli spazi gli impianti il numero di persone presenti In questi casi non si diventa un locale di pubblico spettacolo. Capienza, ballo e limiti al pubblico spettacolo La circolare ricorda anche che: se non si balla se la capienza è sotto le 100 persone alcuni locali con musica o karaoke sono esclusi dalle regole più rigide sul pubblico spettacolo. Quando l’intrattenimento diventa attività principale Quando il locale cambia davvero funzione? Il punto decisivo è capire cosa è l’attività principale. Se l’intrattenimento diventa più importante della ristorazione, oppure: cambiano gli spazi aumentano molto le persone cambiano i flussi di ingresso e uscita allora il locale può essere considerato di intrattenimento o pubblico spettacolo. Obblighi e adempimenti per i locali di intrattenimento o spettacolo In questi casi possono essere richiesti: permessi di pubblica sicurezza regole antincendio specifiche per i locali di spettacolo adempimenti previsti dal DPR 151/2011 Addetti antincendio e formazione obbligatoria Inoltre, la Circolare richiama l’importanza degli addetti al servizio antincendio, che devono essere adeguatamente formati e numericamente coerenti con lo scenario di rischio dell’attività. Valutazione del Rischio Incendio e misure di sicurezza Concludendo, le misure di sicurezza da adottare devono essere proporzionate ai rischi reali del locale per cui risulta necessario effettuare preventivamente la Valutazione del Rischio Incendio  che terrà in considerazione, ad esempio: come sono disposti tavoli, sedie e arredi se ci sono impianti audio e video se le uscite di emergenza sono adeguate e ben segnalate la presenza di materiali facilmente infiammabili Ecc… Il supporto di Confesercenti Se hai un’attività e hai dubbi o necessità di chiarimenti, utili per evitare interpretazioni improprie e per gestire correttamente gli adempimenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, ti possiamo aiutare con: – aggiornamento o redazione del DVR– valutazione rischio incendio secondo i nuovi criteri– organizzazione della formazione addetti antincendio Contattaci per una consulenzaDavide Chiari, Resp. Area Salute, Sicurezza, Igiene Alimentare: d.chiari@conf.bg.it  tel 035/4207555

LEGGE DI BILANCIO 2026: le novità su lavoro e famiglia

La Legge di Bilancio 2026 introduce diverse novità in materia di lavoro, con l’obiettivo di sostenere i redditi più bassi, rafforzare il potere d’acquisto, ridurre la tassazione per famiglie, lavoro dipendente e ceto medio, sostenere la produttività e favorire l’occupazione stabile. Di seguito una sintesi delle principali misure: Aumenti di stipendio e premi: più detassazione per i lavoratoriTassazione agevolata dei rinnovi contrattuali: nel 2026 gli incrementi retributivi dei lavoratori dipendenti del settore privato, derivanti da contratti rinnovati tra il 2024 e il 2026, prevedono l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 5%, per chi nel 2025 ha avuto un reddito fino a 33.000 euro. Detassazione dei premi di produttività: tassazione agevolata al 5% per i premi erogati nel 2025 e riduzione dell’imposta all’1% per i premi erogati nel 2026 e 2027 ai dipendenti del settore privato. Inoltre, il limite massimo agevolato sale da 3.000 a 5.000 euro. Dividendi ai dipendenti: confermata la tassazione agevolataConfermata anche per il 2026 l’agevolazione fiscale sui dividendi riconosciuti ai lavoratori dipendenti. In pratica, quando un’azienda assegna ai propri dipendenti delle azioni al posto dei premi di risultato, i dividendi che ne derivano saranno tassati solo per la metà del loro valore.L’agevolazione vale fino a un importo massimo di 1.500 euro: oltre questa soglia, i dividendi vengono invece tassati per intero. Lavoro notturno, festivo e a turni: meno tasse sulle indennitàPer l’anno d’imposta 2026 è prevista una tassazione agevolata al 15% su alcune somme riconosciute ai lavoratori dipendenti del settore privato. L’agevolazione riguarda importi fino a 1.500 euro annui e si applica in particolare a: maggiorazioni e indennità per lavoro notturno; maggiorazioni e indennità per lavoro svolto nei giorni festivi o di riposo settimanale; indennità di turno e altri compensi legati al lavoro a turni, come previsti dai contratti collettivi. L’imposta sostitutiva del 15% prende il posto dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. La misura si applica automaticamente, salvo rinuncia scritta del lavoratore, ed è riservata ai dipendenti del settore privato che nel 2025 hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Buoni pasto elettronici: soglia più altaLa soglia esentasse dei buoni pasto elettronici sale da 8 a 10 euro, con un beneficio diretto per lavoratori e aziende. Assunzioni stabili: nuovi incentivi per il tempo indeterminatoLa Legge di Bilancio prevede risorse dedicate a incentivare le assunzioni stabili, con uno stanziamento di 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028. L’obiettivo è favorire l’occupazione giovanile a tempo indeterminato, promuovere le pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate, sostenere lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno e ridurre i divari territoriali. Le risorse saranno utilizzate per riconoscere ai datori di lavoro privati un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali (restano esclusi i premi e i contributi INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi. L’agevolazione riguarda le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 di personale non dirigente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, se prevista. Le modalità operative saranno definite da un apposito decreto ministeriale. NASpI anticipata: nuova modalità di pagamentoL’anticipo della NASpI non sarà più versato in un’unica soluzione, ma in due rate: una prima rata pari al 70% dell’importo complessivo; una seconda rata pari al restante 30%, erogata al termine della durata della prestazione e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda di anticipazione. Il pagamento della seconda rata è subordinato alla verifica che il beneficiario non abbia trovato una nuova occupazione e non sia titolare di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità. Previdenza complementare: adesione automatica per i neoassuntiDal 1° luglio 2026, per i nuovi assunti del settore privato scatterà l’adesione automatica alla previdenza complementare se non viene espressa una scelta entro 60 giorni. Cambia anche la platea delle aziende tenute a versare al fondo INPS le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare. L’obbligo viene esteso anche alle imprese che, negli anni successivi all’avvio dell’attività, raggiungono i 50 dipendenti. Sono però escluse per il 2026 e il 2027 le aziende che, nell’anno precedente, hanno avuto una media annua inferiore a 60 dipendenti. A partire dal 2032, l’obbligo si estenderà alle imprese con almeno 40 dipendenti. La norma prevede inoltre interventi per rafforzare gli investimenti in infrastrutture da parte dei fondi pensione e introduce diverse modifiche alle regole su finanziamento, prestazioni e attribuzioni della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). Sostegno alla genitorialità: bonus e incentiviLa Legge prevede misure a sostegno della genitorialità come l’aumento del bonus mamme da 40 a 60 euro al mese. L’incremento riguarda le lavoratrici madri dipendenti (con esclusione del lavoro domestico) e le lavoratrici madri autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la gestione separata. Il bonus spetta alle madri con due figli, fino al mese in cui il secondo figlio compie 10 anni, a condizione di avere un reddito da lavoro inferiore a 40.000 euro annui. La misura resta in vigore in attesa dell’attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per le madri con due o più figli, la cui applicazione è stata rinviata al 2027. Lo stesso aumento a 60 euro mensili è riconosciuto anche alle madri con più di due figli, fino al mese in cui il figlio più piccolo compie 18 anni, per ogni mese (o frazione di mese) in cui è attivo il rapporto di lavoro o l’attività autonoma. In questo caso, il reddito da lavoro non deve derivare da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, né coincidere con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso. Assunzione di madri lavoratrici: esoneri contributiviA partire dal 1° gennaio 2026, i datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno tre figli, tutti di età inferiore ai 18 anni, e senza un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi, possono beneficiare di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali