Decreto Trasparenza, come comunicare il rapporto di lavoro, per quanto tempo e a quali contratti

Lo scorso 13 agosto è entrato in vigore il “Decreto trasparenza” che tocca in particolare l’obbligo di comunicazione al lavoratore di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro. Come previsto all’art. 4 del decreto, operante in modifica al d.lgs. n. 152/1997, tale comunicazione dovrà avvenire per tutti i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2022. Il decreto si applica ai rapporti di lavoro subordinato, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c., alle collaborazioni etero-organizzate ex art. 2, c. 1, d.lgs. 81/2015, nonché ai contratti di prestazione occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017. In tutti questi casi il datore di lavoro deve comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente, in formato cartaceo oppure elettronico, le informazioni previste dal decreto. Le informazioni devono essere conservate e rese accessibili al lavoratore per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore le seguenti informazioni: identità delle parti, ivi compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità; luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro; sede o domicilio del datore di lavoro; inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; data di inizio del rapporto di lavoro; tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso; nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; durata del periodo di prova, se previsto; diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi; procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico; contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto; enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso; ulteriori elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996. Nonostante l’imminenza del nuovo obbligo, tuttavia, è stato previsto che le informazioni eventualmente non contenute nella lettera di assunzione o nel modello UNILAV, possano essere fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi dall’inizio della prestazione lavorativa (non dalla data di stupula del contratto individuale). Inoltre, tale periodo è esteso fino a 30 giorni per le seguenti informazioni: nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi; – la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; – il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto; – gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso. Escludendo le informazioni di cui sopra, e quelle già previste, precedentemente, dal d.lgs. 152/1997, all’art.1, i nuovi elementi oggetto della comunicazione, che, invece, dovranno essere forniti entro 7 giorni al lavoratore, risultano essere i seguenti: la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; informazioni nel caso di rapporto caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili; modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Si fa presente, infine, che le disposizioni, si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a
Nasce lo Sportello Energia. Martedì 20 settembre un webinar di presentazione

Insieme a Cescot Bergamo, e in collaborazione con E-Fase, primaria società di consulenza bergamasca che opera nel campo dell’efficienza energetica, nasce lo Sportello Energia, uno spazio riservato ai soci per comprendere come districarsi sul mercato e raccogliere le giuste informazioni per essere aggiornati sulle migliori offerte. Attraverso consulenze dirette gli imprenditori che si rivolgono allo Sportello Energia potranno capire come usufruire delle opportunità pubbliche di risparmio, aumentare la propria consapevolezza in materia energetica e programmare i miglioramenti a breve e lungo termine. Lo Sportello Energia in particolare si occuperà di: informare e formare le imprese associate sui temi legati all’energia; fornire alle imprese una consulenza per l’acquisizione di una strategia per l’efficientamento energetico; gestire le opportunità legate a risorse pubbliche finalizzate all’abbattimento costi energetici e agli investimenti di medio/lungo termine. Martedì 20 settembre alle ore 14.30 il nuovo Sportello Energia sarà presentato attraverso un webinar aperto a tutti gli interessati, introdotto da Antonio Terzi Presidente di Confesercenti. Il programma del webinar prevede: Scenari di mercato e interventi pubblici sul caro bollette – a cura di Federica Bassini Direttore di E-Fase Come incentivare le pratiche di risparmio ed efficienza energetica nella piccola impresa – Umberto Corna Senior Energy Manager di E-fase (Esperto certificato in Gestione Energetica). Il credito d’imposta e il ruolo dello sportello Energia – Stefania Giossi (Responsabile Servizi per le Imprese di Confesercenti Bergamo). PER ISCRIVERSI PER INFORMAZIONI: cescot@conf.bg.it Richiesta di contatto
Pausa estiva

I nostri uffici saranno chiusi da venerdì 12 a venerdì 26 agosto compresi. Confesercenti augura a tutti buone vacanze. Richiesta di contatto
Tra i nostri soci due nuove attività storiche e di tradizione

Questo mese Regione Lombardia ha aggiornato l’elenco delle attività storiche e di tradizione, inserendo 456 nuovi riconoscimenti che portano a 2848 il numero di insegne con più di quarant’anni di storia alle spalle. Tra i nuovi inserimenti, figurano in particolare, due realtà ultracentenarie di altrettanti soci Confersercenti Bergamo. Si tratta de la Ditta Terzi Merceria e Tessuti dal 1883 e la Cartoleria Nani, dal 1890 ad Alzano Lombardo (BG), del presidente Antonio Terzi. Tra le attività che superano questo traguardo anche La Frasca, attiva dal 1981 ad Almenno San Salvatore (BG). L’elenco ufficiale racchiude un’ampia varietà di piccole e grandi imprese che raccontano l’operosità, la capacità di rinnovarsi, l’impegno costante ed il coraggio di tanti imprenditori nell’affrontare le sfide dei tempi che cambiano, nelle più disparate realtà della nostra regione. Testimonia, inoltre, la ferma volontà di trasmettere i valori della tradizione e la memoria delle esperienze del passato, in imprese orgogliosamente tramandate di generazione in generazione. Richiesta di contatto
Bonus 200 euro collaboratori domestici, colf e badanti

Per accedere al bonus sono richiesti alcuni requisiti: Per poter beneficiare del bonus, il rapporto di lavoro deve sussistere alla data del 18 maggio 2022 e da parte del lavoratore deve risultare attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei lavoratori domestici dell’Inps. Reddito: hanno diritto a questo contributo solamente coloro che hanno un reddito annuo – per i collaboratori domestici si fa riferimento al 2021 – entro i 35 mila euro lordi (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali). È essenziale, poi, che i suddetti lavoratori al momento della domanda non risultino titolari di: – attività di lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico. A differenza dei lavoratori con contratto subordinato, è l’Inps a erogare il bonus 200 euro agli aventi diritto. L’accredito non è automatico, in quanto gli interessati devono farne domanda. – La domanda va effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto, entro il 30 settembre 2022. – La richiesta può essere presentata in autonomia direttamente dall’area personale MyInps oppure attraverso gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Per maggiori informazioni è possibile contattare EPASA – ITACO – Ente di Patronato (035 4207266 bg.bergamo@epasa-itaco.it) Richiesta di contatto
Visita medica preassuntiva per minori. La risposta di ATS

Aumentano le assunzioni di minori, per cui è necessaria una chiarificazione in merito all’obbligo della vista medica presuntiva, in assenza di Medico Competente aziendale (se fosse presente, le viste le deve fare il Medico Competente stesso). La Corte di Cassazione con la sentenza n. 51907 del 6/12/2016 ha confermato la permanenza dell’obbligo a carico del Datore di lavoro di effettuare la visita medica per l’ammissione al lavoro dei minori, affermando che «la condotta di ammissione al lavoro di minore senza la prescritta visita medica costituisce tuttora reato» sanzionato penalmente. La questione è: «Quale medico debba effettuare tali visite?» ATS Bergamo risponde: «Il Ministero del Lavoro in risposta a specifico interpello (n.1866 del 19 luglio 2006 allegato) aveva già precisato: «… ove non vi sia una diversa regolamentazione di carattere regionale, la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – qual è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, qual è ad es. il medico di medicina generale». La struttura ospedaliera pubblica di medicina del lavoro (UOC Medicina del Lavoro) che nella nostra Provincia ha sede a Bergamo presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII, effettua tali prestazioni. Per le prenotazioni è attivo il numero 035/2674313 tutti i giorni (escluso festivi) dalle ore 10 alle ore 12. Le visite vengono effettuate al mattino e viene richiesto che i minori siano accompagnati da un genitore o altra persona delegata, muniti di documentazione sanitaria e cartellino delle vaccinazioni effettuate. Per maggiori informazioni è possibile contattare Davide Chiari (035 4207555 d.chiari@conf.bg.it) Richiesta di contatto
Regole Covid fino al 31 ottobre

Un piccolo vademecum da tenere presente per la stagione. Ecco cosa resta obbligatorio e cosa no: 1. Le mascherine non sono più obbligatorie anche se vivamente consigliate soprattutto se si lavora al chiuso o a distanza inferiore ad 1 metro. L’azienda deve rendere disponibili mascherine FFP2. Sono obbligatorie nel caso ci sia un persona con temperatura corporea maggiore di 37,5°C o ci siano persone fragili in base alla valutazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente. 2. Restano in vigore tutti gli aspetti informativi per i lavoratori (bisogna mantenere appesi i cartelli informativi per i lavoratori sul COVID). 3. Si ribadisce che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà (non è un obbligo) essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione dovranno essere momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 4. Restano in vigore pulizia giornaliera e sanificazione periodica con gli adeguati prodotti. 5. In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria. 6. Restano in vigore i dispenser con gel sanificanti per le mani. 7. Deve essere contingentato l’accesso di persone a spazi e locali comuni quali mense, spogliatoi, ecc… Le testiere dei distributori di bevande e snack, le maniglie e in generale i locali vanno sanificati periodicamente. 8. Viene richiesto ancora di scaglionare l’entrata e l’uscita dei dipendenti al fine di evitare assembramenti. 9. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione. Inoltre occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. 10. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente. L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. Richiesta di contatto
Buoni pasto: il Governo annuncia un tetto del 5% alle commissioni

Chi vincerà le prossime gare pubbliche per i buoni pasto non potrà imporre agli esercenti una commissione maggiore del 5%: è questa la buona notizia per i tanti commercianti che avevano partecipato, lo scorso 15 giugno, alla giornata di protesta contro le commissioni eccessive sui ticket organizzata da Fiepet-Confesercenti e dalle altre sigle del settore. L’annuncio viene dalla viceministra Laura Castelli, che si appresta a presentare “una norma che ristabilisce equità ed evita le storture di un settore che, di fatto, penalizzavano solo gli esercenti”. «Esprimiamo soddisfazione per il ritorno ad una misura più equa delle commissioni – commenta il presidente di Confesercenti Bergamo Antonio Terzi, – In tempi di costi e burocrazie crescenti è assolutamente positivo che si inizi a ragionare in termini di tutela degli operatori commerciali, abbandonando l’idea che tutto si sitemi in maniera autonoma, e riconoscendo che ogni settore necessita di margini minimi che ne garantiscano la sopravvivenza». Richiesta di contatto
Il valore del Business Plan per ottenere l’acceso al credito Webinar – giovedì 30 giugno

I Coordinamenti nazionali dei Giovani Imprenditori e delle Imprenditrici di Confesercenti, in collaborazione con LavoroeFormazione.it, come media partner, hanno organizzato una serie di incontri formativi mirati a far cultura di impresa nell’ambito della finanza e dell’acceso al credito, ed in particolare sugli argomenti legati al business plan, le pratiche di acceso al credito e i motivi per cui tante imprese non prendono mai dei contribuiti finanziari. Il webinar si terrà giovedì 30 giugno alle ore 14.00. Il dott. Giuseppe Tateo, Amministratore Delegato Commerfin S.c.p.a. tratterà l’argomento del Business Plan, in particolare il valore e il ruolo che tale documento ricopre quando un’impresa intende presentare una pratica di accesso al credito. L’incontro sarà presieduto da Barbara Quaresmini, Presidente Impresa Donna Confesercenti e Francesca Chittolini, Presidente Giovani Imprendito[1]ri Confesercenti, e condotto da Antonio Andreoli, Ceo&Founder LavoroeFormazione.it. I partecipanti potranno intervenire con delle domande attraverso la chat che sarà attivata durante l’ora di formazione. Registrati qui per seguirlo su zoom: https://bit.ly/3ydmViz Richiesta di contatto
Dichiarazione aiuti Covid -19: proroga al 30 novembre 2022

L’Agenzia delle Entrate ha rinviato, dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022, la scadenza per la dichiarazione degli aiuti di Stato ricevuti per gli anni 2020 e 2021 nell’ambito dell’emergenza COVID-19. I soggetti beneficiari degli aiuti di Stato usufruiti nel corso dell’emergenza COVID-19 sono tenuti a presentare un’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000, al fine di attestare che l’importo complessivo di quanto fruito non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. “regime ombrello”). Nota bene: A seguito della modifica pubblicata il 28.1.2021 la Commissione UE ha elevato il massimale degli aiuti della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni. L’autodichiarazione va presentata: esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline) direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato (ad esempio, Dottore commercialista / CAF); entro il 30.6.2022, utilizzando l’apposito modello denominato “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 3.12 del temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 27.4.2022. Il differimento è collegato alla proroga, recentemente stabilita dall’art. 35, DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, dei termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli aiuti (RNA) a cura dell’Agenzia delle Entrate. Tale differimento come precisato nelle Motivazioni del citato Provvedimento è, infatti, finalizzato a “concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione”. I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui all’art. 5, commi da a 1 a 9, DL n. 41/2021 (contribuenti con partita IVA attiva al 23.3.2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto al 2019) devono presentare la dichiarazione entro il 30.11.2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute / prima rata. Se il predetto termine scade successivamente al 30.11.2022, il contribuente che ha beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella Sezione I del quadro A della dichiarazione è tenuto a presentare: una prima dichiarazione entro il 30.11.2022; una seconda dichiarazione, oltre il 30.11 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione, barrando la casella “Definizione agevolata” presente nel riquadro “Dichiarante”. Richiesta di contatto