Antincendio per attività turistiche con 25 posti letto

Prorogati i termini per l’adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. Le nuove scadenze entro il 31 dicembre 2025 ed il 31 dicembre 2026. Per disciplinare la propria posizione in materia di antincendio, le attività dovranno: Entro il 31 dicembre 2025 presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco la SCIA parziale attestante il rispetto di almeno otto prescrizioni tra: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Entro il 31 dicembre 2026 completare l’adeguamento alle disposizioni antincendio. Per i rifugi alpini è stato differito al 31 dicembre 2025 il termine di cui all’art. 38, comma 2, D.L. 69/2013 (per la presentazione dell’istanza preliminare e della SCIA sostitutiva). Le scadenze descritte sono riportate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2025, laddove si parla della  legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. In sede di conversione, all’art. 2 del D.L. n. 202/2024 dopo il comma 6 è stato aggiunto il comma 6 bis, che ha modificato l’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prorogando i termini degli adempimenti antincendio per le strutture ricettive.

Riconoscimento delle Attività storiche e di tradizione

Fino al 15 aprile possono essere presentate a Regione Lombardia le richieste di riconoscimento di attività storica tramite gli uffici Confesercenti. Sono attività storiche e di tradizione: i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa; i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande; le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici. Possono richiedere il riconoscimento regionale i negozi storici, i locali storici e le botteghe artigiane storiche che hanno svolto la propria attività per un periodo non inferiore a quaranta anni senza interruzione di continuità e hanno mantenuto la medesima insegna. La sospensione dell’attività per un periodo continuativo non superiore a un anno non viene considerata interruzione di continuità. Nel caso di richieste di riconoscimento da parte di ristoranti e bar degli alberghi, degli impianti sportivi e delle associazioni sarà presa in considerazione la sola attività di somministrazione esercitata in forma indipendente e determinata dalla continuità nel tempo e da una caratterizzante dicitura nell’insegna. Le imprese in possesso dei requisiti richiesti vengono iscritte nell’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione.Alle imprese iscritte nell’elenco regionale viene conferito il marchio identificativo. L’iscrizione nell’elenco è requisito necessario per accedere alle misure di sostegno previste dall’articolo 148 quater, comma 2, della l.r. 6/2010.   Se desideri ricevere ulteriori informazioni o presentare la domanda, compila il form e verrai ricontattato.