Entro il 31 dicembre, sul proprio sito internet aziendale, è obbligatorio pubblicare l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
A stabilirlo è la legge 124/2017 (commi da 125 a 129) e il successivo “Decreto Riaperture”.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
società di persone (Snc, Sas);
ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Oltre che Enti Non Commerciali e Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.
Sono esclusi i liberi professionisti.
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato di importo complessivo superiore a 10.000 €.
Se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia ma complessivamente superano detto importo, tutti sono soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000 €, tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione per nessuno di questi.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).
Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2020:
– aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2020.
– aiuti e contributi concessi / incassati nel 2020.
Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2020) ma non erogato (nel 2020, in quanto incassato nel 2021), non va pubblicato alla scadenza del 31/12/2021, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
A tal proposito, si ritiene che i “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrino nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017
La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.
E’ previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono. Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:
– denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
– denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
– somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
– data di incasso;
– causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
Attenzione: a partire dal 1 gennaio 2022 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
– la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
– la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
Confesercenti mette a disposizione una pagina web per le imprese che abbiano necessità di adempiere a questo obbligo di comunicazione previsto dalla normativa.
Le imprese associate a Confesercenti Bergamo che siano interessate possono scaricare l’apposito modello DA QUI ed inviarlo compilato all’indirizzo mail Confesercenti info@conf.bg.it
Le imprese la cui contabilità è gestita da Confesercenti Bergamo non dovranno fare nulla perchè Confesercenti sta già provvedendo alla comunicazione.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri associati che ne hanno fatta richiesta:
Elenco clienti che hanno solo RNA
Elenco società che hanno ricevuto contributi nel 2020
Contributi 1921 Balden Di Tentori Pierluisa & C. Snc
Contributi Cmb Carburanti Milesi Bergamo Srl
Contributi Da Luca Bar Trattoria di Cavalleri Luca e C Snc
Contributi Duec di Cattaneo Francesca & Caponnetto Andrea SNC
Contributi F.lli Sciacovelli Sas
Contributi Gioia di Castagna Sergio e C. SNC
Contributi Giunchi & Severgnini SNC
Contributi Impresa Milesi Geom. Sergio Srl
Contributi Mondo Verde Snc di Bolis N. & C.
Contributi Promozioni Confesercenti
Contributi Rino Magoni di Luciana Magoni & c. Snc
Contributi Servalli Marco Paolo e C. sas
Contributi Tiemme Consulting sas