Bando sviluppo d’impresa 2023

Un fondo di 606.000 euro per assistenza e consulenza a favore delle microimprese, piccole imprese e medie imprese della provincia di Bergamo. La Camera di commercio ha destinato un fondo di 606.000 euro per la realizzazione di interventi di assistenza e consulenza, non connessi al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a favore delle microimprese, piccole imprese e medie imprese con sede legale in Italia e almeno una sede legale od operativa nella provincia di Bergamo. L’obiettivo è di sostenerne i processi di sviluppo, consolidamento e accrescimento competitivo. Tra gli interventi ammessi ricordiamo ad esempio quelli finalizzati al rafforzamento della cultura digitale, all’accesso al credito e ai finanziamenti, nonché quelli legati alla tematica della sicurezza igienico-sanitaria. Le MPMI interessate al Bando Sviluppo d’Impresa anno 2023 potranno inviare la domanda di contributo (allegato 1) al soggetto attuatore individuato, all’indirizzo di posta certificata dedicato al bando, entro e non oltre il 15 novembre 2023, salvo esaurimento dei fondi disponibili. I soggetti attuatori valuteranno la fattibilità dell’intervento consulenziale richiesto. Tutti gli interventi di consulenza e assistenza previsti dal bando dovranno concludersi entro e non oltre il 29 febbraio 2024. L’elenco dei soggetti attuatori accreditati per l’erogazione degli interventi di assistenza e consulenza e i relativi indirizzi di posta elettronica certificata ai quali inviare la domanda di contributo sono riportati nell’allegato. Gli interventi di consulenza e di assistenza previsti dal bando saranno realizzati con il coordinamento di Bergamo Sviluppo. BANDO E ALLEGATI Per informazioni: Mariarosa Quarenghi Email: m.quarenghi@conf.bg.it Tel. 035 4207245 Richiesta di contatto

Contributi straordinari in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas

È legge il Decreto Bollette: il testo che ad aprile ha disciplinato i “Contributi straordinari in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas” ora è ufficialmente in vigore.  Sono stati confermati, per il secondo trimestre 2023 i crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, anche se in misura inferiore rispetto ai precedenti interventi in materia. In particolare:– per le imprese energivore che hanno subìto un incremento superiore al 30% dei costi per la componente energetica riferiti al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;– per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica con potenza disponibile pari ad almeno 4,5 kW, i cui costi medi per la componente energetica riferiti al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;– per le imprese gasivore e le imprese non gasivore, qualora il prezzo del gas nel primo trimestre 2023, calcolato come media dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (Mi-gas), abbia subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Al fine di fornire sostegno alle imprese non energivore e a quelle non gasivore per la corretta quantificazione del beneficio spettante, la norma prevede che, qualora nel primo e nel secondo trimestre 2023 le stesse si siano approvvigionate presso lo stesso fornitore del primo trimestre 2019, queste possano richiedere al venditore una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo trimestre 2023.Al riguardo il fornitore è tenuto a provvedere alla predetta comunicazione entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta; mentre nei dieci giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l’ARERA dovrà definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili al fornitore inadempiente. Infine:– le agevolazioni sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023;– non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non incidono sulla determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi;– sono cumulabili con altre agevolazioni riconosciute per i medesimi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto;– possono essere ceduti, solo per intero, a terzi, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di soggetti “vigilati”, cioè banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Richiesta di contatto

Obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche

La legge 124/2017 prevede l’obbligo di pubblicizzazione delle erogazioni pubbliche ricevute entro il 30 giugno di ogni anno da parte delle aziende (soggetti iscritti al Registro delle Imprese). L’inosservanza di tale adempimento verrà sanzionata. Di seguito alcuni dettagli chiave: – Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro (anche cumulati). – Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione aiuti/contributi quali sovvenzioni, sussidi, contributi (inclusi contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi) e vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti e l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato). La pubblicazione andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale, mentre i soggetti che ne siano sprovvisti, potranno provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono. Per ogni aiuto dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni:– denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;– denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;– somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico);– data di incasso e causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta). Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. Contributi Pola Alessandro Richiesta di contatto

È tempo di 730 – Confesercenti per la tua dichiarazione dei redditi

I NOSTRI SERVIZI Consulenza compilazione ed elaborazione MODELLI 730 – singoli o congiunti Modelli UNICI Trasmissione del risultato della liquidazione dell’imposta al datore di lavoro o all’ente pensionistico Conservazione di copia dei modelli 730 e relativa documentazione SERVIZIO IMU calcolo e predisposizione f24 versamento acconto e saldo Rilascio SPID – FIRME DIGITALI (Cns) Visure documentali – Catastali – certificati per cittadini ISEE SUCCESSIONI E LOCAZIONI COLF E BADANTI   Per prendere appuntamento: Sabrina tel 035.4207200 – ricezione@conf.bg.it whatsapp 035.4207204 Richiesta di contatto

Il 20 marzo il convegno: “La ricettività nel trevigliese: da criticità a opportunità”

Il 20 marzo il convegno sulla ricettività nel trevigliese

INCONTRO DI APPROFONDIMENTO PER CONOSCERE NUMERI, REGOLE E SCENARI DELLE FORMULE ALTERNATIVE AL PERNOTTAMENTO IN HOTEL. Quello dell’ospitalità extra-alberghiera è un fenomeno in crescita, ma che potrebbe decollare se si conoscessero meglio le normative e le opportunità, se si chiarissero gli obblighi amministrativi e burocratici e se si riuscisse a far comprendere e stimolare anche il valore urbanistico che potrebbe avere il recupero o la conservazione di immobili destinati a queste funzioni.Per provare a fare chiarezza e fornire spunti di riflessione e investimento, l’Amministrazione Comunale di Treviglio in collaborazione con il Distretto del Commercio ha organizzato per lunedì 20 marzo p.v. alle ore 18 all’auditorium di TreviglioFIERA un convegno dal titolo molto chiaro: “La ricettività nel trevigliese. Da criticità a opportunità. Alla scoperta di B&B, affittacamere, casa vacanze e altre formule“. Assieme al sindaco e assessore al Commercio Juri Imeri e ai funzionari dell’Ufficio Suap del Comune di Treviglio, saranno protagoniste Confesercenti Bergamo, Abf, l’Istituto tecnico nel turismo Zenale e Butinone e due privati che porteranno la loro esperienza diretta: Titina Griffini di SoEasyAgency (che gestisce una trentina di immobili destinati alla ricettività extra alberghiera) e l’architetto Marco Maridati che illustrerà un intervento di riqualificazione che si realizzerà nei prossimi mesi a Treviglio con la creazione di ambienti destinatiall’ospitalità.«Sono sempre più crescenti le richieste di camere e posti letto in città, legate prevalentemente al mondo del lavoro: la presenza di molti servizi sanitari, scuole, cantieri e imprese agevola scambi e trasferimenti anche di breve durata – sottolinea il sindaco Juri Imeri – Negli ultimi mesi la richiesta è cresciuta notevolmente anche per eventi o tappe brevi di soggiorno turistico, anche grazie alla presenza della fiera e della stazione. Spesso però le risposte che la città e il territorio riescono a dare non sono adeguate, perché le camere sono tutte occupate e bisogna spostarsi in altre zone della provincia o nel milanese. Con disagi evidenti. Abbiamo registrato alcune manifestazioni d’interesse informali per la realizzazione di nuove strutture alberghiere, ma poi – anche a causa del Covid – nessuno ha concretizzato il progetto. Non possiamo però rassegnarci o stare fermi, e da qui è nata l’idea del convegno, che coinvolge tanti attori istituzionali e privati e diventa anche una occasione di riflessione per tutto il territorio: vogliamo far conoscere le possibili alternative che offre la ricettività extra-alberghiera affinché possano aumentare i servizi che la città offre ediventare anche opportunità di lavoro e/o di valorizzazione degli immobili». Tra i promotori del convegno anche Confesercenti Bergamo che, attraverso le parole di Cesare Rossi, responsabile del settore turismo, spiega: «La Città di Treviglio ha sicuramente potenzialità e numeri per sviluppare l’offerta della ricettività alberghiera ed extra alberghiera. Treviglio è la capitale della Pianura ed è la città più vicina a Milano. Ha una collocazione geografica baricentrica per la Lombardia con collegamenti viabilistici e strutturali molto interessanti. Treviglio ha siti culturali, siti produttivi e siti naturali che meritano un’attenzione nuova. Come Confesercenti crediamo che un ragionamento e un approfondimento su come agganciarsi al traino positivo del turismo sia necessario quanto profittevole per tutti e la nostra Associazione ha l’ambizione di creare e formare imprenditori nuovi che lavorino “sul e per” il territorio della Pianura. Questo convegno nasce dalla voglia di generare curiosità e provare a dare alcune risposte alle domande dei cittadini/imprenditori». Il convegno è ad accesso libero (prenotazione consigliata tramite apposito link o inviando una mail a segreteria.sindaco@comune.treviglio.bg.it) fino a esaurimento posti: le registrazioni si apriranno dalle 17.30, mentre l’inizio è previsto alle ore 18. Al termine seguirà breve rinfresco. Maggiori informazioni su: www.comune.treviglio.bg.it Richiesta di contatto

Legge di Bilancio 2023: le principali novità in materia immobiliare

La Legge di Bilancio 2023 introduce novità in materia fiscale come, ad esempio, le modifiche al Superbonus, l’estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale, la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate), l’ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio. Superbonus – Aliquota del 110% per le spese 2023 Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge). Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%È stabilito che per gli in¬terventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici inte¬ra¬men¬te posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del:• 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;• 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;• 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;• 65% per quelle sostenute nell’anno 2025. Norma transitoria – Aliquota al 110% per le spese 2023La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’an¬no 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”); agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19 novembre 2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020; oppure se la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19 novembre 2022 e quella del 24 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020; infine agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individualeÈ stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im¬prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.Ambito soggettivoPossono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività sia alla data del 31 ottobre 2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore); sia alla data dell’ 1 gennaio 2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione). Ambito oggettivoL’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:– devono essere posseduti al 31 ottobre 2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;– devono risultare posseduti anche alla data dell’1 gennaio 2023. Imposta sostitutivaIl regime agevolativo in commento prevede l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%; la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. AdempimentiAi fini delle agevolazioni in esame l’operazione deve avvenire tra l’1 gennaio 2023 e il 31 maggio 2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30 novembre 2023 e per il rimanente 40% entro il 30 giugno 2024. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutivaLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.Versamento dell’imposta sostitutivaL’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:per l’intero ammontare, entro il 15 novembre 2023;oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 novembre 2023, il 15 novembre 2024 e il 15 novembre 2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15 novembre 2023.La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15 novembre 2023, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata. Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio – Ammortamento dei fabbricati strumentaliViene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027. Richiesta di contatto

Il FRI-Tur eroga fondi per digitalizzazione e riqualificazione nel turismo

Il “FRI-Tur” acronimo di Fondo Rotativo Imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo, è un incentivo promosso dall’omonimo Ministero che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. La misura si rivolge ad investimenti compresi tra i 500 mila euro e i 10 milioni di euro, con un focus su interventi di riqualificazione energetica ed antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche ed altri ambiti in grado di rafforzare la competitività delle imprese e di facilitare il raggiungimento di nuovi standard di qualità riconosciuti a livello internazionale e può essere riferito ad una o più unità dell’impresa richiedente situate sul territorio nazionale. La dotazione finanziaria complessivamente messa a disposizione è pari a 780 milioni di euro, di cui 180 milioni stanziati per i contributi e 600 milioni destinati al finanziamento agevolato. Il 50% delle risorse è destinato agli interventi di riqualificazione energetica ed il 40% delle risorse stanziate per il contributo diretto alla spesa sono destinate alle imprese con sede in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Possono presentare domanda di agevolazione le seguenti realtà: alberghi; agriturismi; strutture ricettive all’aria aperta; imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale; stabilimenti balneari; complessi termali; porti turistici; parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici. Le imprese che vogliono presentare domanda devono avere i seguenti requisiti al momento della presentazione: gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività che è oggetto dell’intervento; essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento; avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale; essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi; essere in regime di contabilità ordinaria; essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest’ultima; adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca. I progetti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 ed essere conformi alla normativa ambientale nazionale ed europea e agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH (Non arrecare danno significativo all’ambiente). Il programma di investimento dovrà prevedere la realizzazione di almeno uno dei seguenti interventi: riqualificazione energetica delle strutture; riqualificazione antisismica; eliminazione delle barriere architettoniche; manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri; realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali); interventi di digitalizzazione; interventi di acquisto o rinnovo di arredi. Il programma di investimento dovrà inoltre avere i seguenti requisiti: essere compatibile con le finalità statutarie dell’impresa proponente; essere organico e funzionale all’attività esercitata dall’impresa proponente; essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda; essere idoneo a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva; non essere realizzato in adempimento a norme di legge obbligatorie; essere avviato e concluso rispettivamente entro 6 e 30 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dei progetti di cui sopra, relative all’acquisto di beni e servizi con i seguenti limiti: servizi di progettazione relativi alle successive voci nel limite del 2%; suolo aziendale e sue sistemazioni nella misura massima del 5% dell’importo complessivo ammissibile; fabbricati, opere murarie ed assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo complessivo ammissibile; macchinari, impianti, attrezzature varie nuovi di fabbrica; investimenti in digitalizzazione (esclusi i costi per l’intermediazione commerciale) nel limite massimo del 5%. Le agevolazioni possono essere concesse fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione Europea. Sono previste due forme di incentivo: contributo diretto alla spesa: concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento, coerentemente con i target di attuazione previsti dal PNRR, in percentuale massima del 35% dei costi e delle spese ammissibili; finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice che aderisce alla Convenzione del 29 agosto 2022 firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. La somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 100% del programma ammissibile. L’impresa richiedente dovrà assicurare la copertura integrale del programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate. La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposito portale messo a disposizione dall’Ente, dalle ore 12.00 del 1 marzo 2023, fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2023 e le domande verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione. I suddetti incentivi sono alternativi alla misura “Tax credit riqualificazione alberghi” non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi cumulati sono riconosciuti nel rispetto dei limiti previsti dal GBER (Regolamento UE 651/2014). Per ulteriori informazioni Dott.ssa Stefania Giossi Email: s.giossi@conf.bg.it Richiesta di contatto

SIAE 2023, sconti per gli associati Confesercenti

Anche quest’anno gli associati Confesercenti potranno beneficiare della convenzione che garantisce sconti sull’abbonamento alla Siae, presentando la documentazione necessaria. COME RICHIEDERE LO SCONTO SIAE Se sei socio Confesercenti Bergamo compila la richiesta di contatto in calce per ottenere il modulo compilato da presentare alla SIAE ed ottenere lo sconto. COME  DIVENTARE SOCIO CONFESERCENTI  Per aderire alla nostra Associazione o richiedere ulteriori informazioni compila il form e verrai ricontattato.  TARIFFARIO SIAE 2023  Richiesta di contatto

Legge di Bilancio 2023: le principali novità in materia fiscale e agevolativa

La Legge di Bilancio 2023 introduce novità in materia fiscale come, ad esempio, le modifiche al regime forfetario, l’introduzione della “flat tax” incrementale, l’aumento dei limiti di ricavi per la compatibilità semplificata, l’assegnazione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice. Modifiche al regime forfetario In relazione al regime forfetario viene previsto: l’incremento da 65 mila a 85 mila euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo; la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100 mila euro. Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, as­sunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre considerare il nuovo valore di 85 mila euro, da verificare con riferimento al 2022, computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza. In deroga alla regola generale, secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dal­l’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100 mila euro. In tal caso, ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali; ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Introduzione della “flat tax” incrementale Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente. L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023, nell’ambito del modello REDDITI PF 2024. La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario. La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento. La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali. La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio. In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40 mila euro. Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all’art. 18 del DPR 600/73. A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a 500 mila euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400 mila euro), non siano superiori a 800 mila euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700 mila euro). Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni: assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30 settembre 2023. I benefici fiscali si sostanziano: nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione; nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: per il 60% entro il 30 settembre 2023; per il rimanente 40% entro il 30 novembre 2023. Imposte indirette In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell’im­posta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse. Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell’anno 2023. Richiesta di contatto

APP Bergamo Brescia – Italian Capital Of Culture 2023

Nasce l’app dedicata alla visita delle due città, un servizio pratico e al contempo completo in formato digitale, di taglio turistico e culturale, declinabile su vari target. L’applicazione è stata ideata da Tosca Rossi, guida Turistica Professionale e Storica dell’Arte, con sede a Bergamo e sviluppata da MYWOWO SRL – società, con sede a Seriate . In occasione dell’evento “BERGAMO BRESCIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2023” sono stati stesi 31 testi per ognuna delle due città, organizzati e disposti in modo tale da permettere al fruitore di seguire in autonomia un percorso ragionato, ordinato e che tocchi i maggiori punti di interesse dei due capoluoghi. Per Bergamo si è posta l’attenzione sulle diverse anime della città (Parco dei Colli – Città alta – borghi storici – Città bassa -), mentre per Brescia si sono focalizzati i maggiori POI disposti totalmente in piano (Piazze – Parco archeologico – Chiese – Castello). Tutti i testi di ogni sezione o sottosezione sono stati tradotti in 4 lingue straniere (inglese – francese – spagnolo – tedesco) da altrettante madrelingue, residenti in città, e dalle stesse speakerati (voce audio femminile), realizzando così 310 podcast geolocalizzati che, oltre a quelli in italiano riprodotti dall’autrice, si traducono in un servizio imprescindibile per il turista in visita. Maggiori informazioni sul sito www.terredibergamo.com  Richiesta di contatto